Sentenza 26 febbraio 2002
Massime • 1
L'inosservanza dei termini stabiliti per il compimento degli atti del giudice (e dei suoi ausiliari) resta sottratta alla disciplina dettata dagli artt. 152 ss. cod. proc. civ. in quanto, pur incidendo detti termini sulla durata complessiva del processo, essi non sono ulteriormente qualificati dalle norme che li prevedono, ne' ricevono sanzione in conseguenza della loro inosservanza, poiché l'atto compiuto dopo la relativa scadenza conserva validità ed efficacia, salvi eventuali riflessi di carattere disciplinare ex art. 9 comma sesto della legge 534/1995, che pone a carico dei dirigenti degli uffici giudiziari l'obbligo di sorvegliare sulla scrupolosa osservanza, da parte dei magistrati, dei doveri d'ufficio, compresi quelli relativi all'osservanza dei termini previsti dal codice di rito e dalle altre leggi vigenti (principio affermato dalla S.C. con riferimento a fattispecie relativa ad espulsione dello straniero ed al relativo decreto del tribunale emesso oltre i dieci giorni previsti dalla legge, ex art. 13 comma nono del D.Lgs. 286/1998).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula A OGGETTO: Immigrazione - Espul- REPUBBLICA ITALIANA COR E SUPREMA DI CAS"0 2790% 02 sione Violazione del termine per la pronuncia sull'opposizione: conse- guenze. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ONE LA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 2096/01. Dott. Vincenzo PROTO Consigliere VITRONE Cons. Relatore 6551 Cron. Dott. Ugo Rep. Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 17.12.01. ADAMO Consigliere Dott. Mario ha pronunciato la seguente: S E N T E N ZA sul ricorso proposto da: RI IN, elettivamente domiciliato in Roma, Via Piero Foscari, n. 40, presso l'avv. Vin- cenzo Colaiacovo, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTO DI PESCARA e MINISTERO DELL'INTERNO; intimati avverso l'ordinanza del Tribunale di Pescara del 28 novembre 2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2001 dal Relatore 2564 1 2001 CND Cons. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Stefano SCHIRO', che ha con- cluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 16 novembre 2000 EV CO, cittadino albanese, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara il locale Prefetto proponendo opposizione contro il decreto e messo in data 14 novembre con il quale era stata disposta la sua espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento immediato alla frontiera. Soste neva l'opponente che gli era stato impedito di dimo strare la data del suo ingresso in Italia e che non poteva essere espulso in quanto, nella sua qualità di agente della polizia di Stato albanese, avrebbe potuto essere oggetto di persecuzioni al suo ritor- no in patria, come già ritenuto da una precedente ordinanza del Pretore di Sulmona che aveva revocato il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di L'Aquila; che, inoltre il decreto di espulsione era carente di motivazione in ordine al ritenuto pericolo di sottrazione all'esecuzione del provvedimento. Con ordinanza del 28 novembre 2000 il tribuna- 2 le rigettava l'opposizione. Premesso che l'udienza era stata fissata oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge per impedimento del magistra- to, trattenuto in altra udienza collegiale per esi- genze di servizio, respingeva il ricorso in base al la considerazione che l'opponente, il quale non a veva fornito alcuna prova del suo ingresso in Ita- lia prima del 27 marzo 1998, non avrebbe potuto es- sere oggetto di persecuzione in patria per il solo fatto di aver svolto attività di polizia di Stato in Albania pur prescindendosi dal provvedimento con il quale gli era stato negato lo status di rifugia- to politico. Contro la sentenza ricorre per cassazione con tre motivi EV CO. Con ordinanza del 6 luglio 2001 è stata dispo- sta la rinnovazione della notificazione del ricorso al Prefetto di Pescara in persona propria presso la propria sede. Effettuata la tempestiva rinnovazione della no tificazione, nessuno degli intimati ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso cumulativamente proposto nei confronti del 3 Ministero dell'Interno poiché nei giudizi promossi con ricorso contro il decreto di espulsione la le- gittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente all'autorità che ha emesso il provvedimento, e cioè al prefetto. Passando all'esame del ricorso proposto nei confronti del prefetto, con il primo motivo si de- 13, co. 9, del D. nuncia la violazione dell'art. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. civ. e si sostiene che la 360, n. 3, cod. proc. mancata emissione del provvedimento entro i dieci giorni dalla data del deposito del ricorso proposto contro il decreto di espulsione non può essere giu- stificata da concomitanti impegni del magistrato e non può risolversi in una violazione dei diritti del soggetto colpito dalla misura dell'allontanamen to dal territorio nazionale. La censura non ha fondamento poiché i termini che debbono essere osservati dal giudice e dai suoi ausiliari, а differenza di quelli dettati per il compimento degli atti del processo a carico delle parti, restano sottratti alla disciplina dettata da gli artt. 152 e seguenti cod. proc. civ., in quan- to, pur incidendo sulla durata complessiva del pro- cesso, non sono ulteriormente qualificati dalle nor 4 me che li prevedono, né ricevono sanzione per la lo ro inosservanza, poiché l'atto compiuto dopo la sca denza del termine all'uopo fissato dalla legge dal giudice conserva validità ed efficacia, salvi restando gli eventuali riflessi di carattere disci- plinare, come si desume dal disposto dell'art. 9, CO. 6°, della legge 20 dicembre 1995, n. 534, che pone a carico dei dirigenti degli uffici giudiziari l'obbligo di sorvegliare sulla scrupolosa osservan- za, da parte dei magistrati, dei doveri di ufficio, compresi quelli relativi all'osservanza dei termini previsti dal codice di procedura civile e dalle al- tre leggi vigenti. Motivi di ordine logico inducono ad esaminare il terzo motivo di ricorso (erroneamente indicato come quarto motivo) con il quale si denuncia la vio lazione dell'art. 2697 cod. civ. per avere il tribu nale ritenuto apoditticamente, nonostante la compro vata sussistenza delle condizioni per escludere il rientro dell'opponente in Albania, che nella specie non sembrava che il CO, nella sua qualità di ex poliziotto, potesse essere oggetto di persecu- zione una volta tornato in patria. La censura, da intendersi come denunzia di mo- tivazione insufficiente, non merita accoglimento in 5 quanto l'ordinanza impugnata ha ritenuto che la so- la condizione di ex poliziotto non fosse sufficien- te a impedire l'espulsione del CO ai sensi dell'art. 19, CO. 1, del D.Lgs. n. 286 del 1998, non integrando di per se stessa una condizione per- sonale o sociale che potesse esporre il ricorrente a persecuzione in Albania. Con il secondo motivo viene denunciata la vio- lazione dell'art. 112 cod. proc. civ per non aver la decisione impugnata pronunciato sulla istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto di espulsio ne pur avendo esso ricorrente fornito la prova di circostanze dalle quali poteva desumersi l'inesi- stenza del pericolo che egli potesse sottrarsi al- l'esecuzione del provvedimento. La censura non ha fondamento in quanto l'unico elemento acquisito agli atti è costituito dal de- creto di espulsione del Prefetto di L'Aquila, la cui revoca da parte del Pretore di Sulmona ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 286 del 1998 non costi- tuisce circostanza dalla quale possa desumersi quan to preteso dal ricorrente, attesa la diversa valu- tazione della circostanza da parte del giudice adi- to. In conclusione il ricorso non può trovare ac- coglimento e deve essere respinto. La mancata partecipazione al giudizio degli intimati preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'interno e rigetta quello proposto nei confronti del Prefetto di Pe- scara. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2001. r IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. ИдоMy Vitrone COATE SUPPE Prima Sezione Civite IL CANCELLIERE Luisa Passinetti Depositato in Cancellerie 1 2.6 FEB. 2002 IL CANCELLIERE