Sentenza 4 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/02/2003, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
c.c. 71930 R.G. 19608/2000 Udienza del 12.6.2002 Oggetto: esenzione dell'I.V.A. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TE BUT RIA01644 / 03 composta dai sig. Mag trati Presidente Dott. Bruno Saccucci Dott. Enrico Papa Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Consigliere Егом 3761Dott. Antonino Di Blasi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RO HE, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Ester Perifano del foro di Benevento, con il quale é elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Battisti Martini n. 6, presso lo studio legale Rossotto;
-ricorrente-
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- W e tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione 34, n. 137/34/1999, del 3.6/8.7.1999. Lette le conclusioni scritte del P.G. di accoglimento del ricorso perché manifestamente fondato, a norma dell'art. 375 c.p.c.; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 2657 N. 71930 udita la relazione in camera di consiglio del cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Osservato in fatto che con separati atti in data 3/7/1993 HE RO proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di Benevento avverso l'avviso di accertamento ed irrogazione di sanzioni con il quale l'Ufficio IVA di quella città gli contestava per l'anno 1989 di avere acquistato beni destinati ad una azienda agricola con le agevolazioni fiscali per le zone colpite dal terremoto nel 1980, quindi senza che l'imponibile fosse assoggettato ad I. V.A; che il ricorrente deduceva di essersi avvalso delle agevolazioni per il settore agricolo previste dall'art. 8 del D.L. 20/11/1987 n° 474, convertito in 1. 21/1/1988, n° 12, prorogate con 1. n° 48/1989; che l'Ufficio IVA di Benevento si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto l'art. 13 della citata 1. n° 48/1989 aveva prorogato i termini per le agevolazioni limitatamente alle lettere "c" ed "f" del D.L. n° 799/1980 fino al 31/12/1989, escludendo quindi le aziende agricole;
che la Commissione Tributaria di I° grado di Benevento, riuniti i due ricorsi, con decisione n° 71 del 21/2/1995, li accoglieva;
che tale decisione veniva impugnata dall'Ufficio IVA di Benevento che, nel ribadire quanto dedotto nel giudizio di 1° grado, ne chiedeva la riforma;
che la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l'appello proposto dall'Ufficio I. V.A.; che propone ricorso per cassazione il contribuente per sentire cassare la sentenza di appello e, con decisione nel merito, accogliere il ricorso introduttivo;
ritenuto in diritto che é ormai orientamento giurisprudenziale consolidato che in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 8, quarto comma, del D.L. 20 novembre 1987, n. 474 (convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1988, n. 12), il quale prevede l'esenzione dall'IVA degli acquisti di nuove attrezzature per il potenziamento di 2 aziende agricole danneggiate dal sisma del 1980, non ha natura interpretativa dell'art. 5, primo comma, lett. d), del D.L. 5 dicembre 1980, n. 799 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875) - concernente l'esenzione all'IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi in favore di aziende agricole, dirette a ripristinare le scorte distrutte o danneggiate dall'evento sismico - ma introduce un beneficio autonomo. Ne consegue che, mentre l'esenzione relativa al ripristino delle scorte, di cui al citato art. 5, primo comma, lett. d), del D.L. n. 799 del 1980, cessa al 31 dicembre 1988 - poiche' l'art. 13 della legge n. 48 del 1989 proroga al 31 dicembre 1989 il medesimo art. 5, ma limitatamente alle lettere c) ed f) -, il beneficio per gli acquisti di nuove attrezzature di cui al menzionato art. 8, quarto comma, del D.L. n. 474 del 1987, perdura invece fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, il quale prevede l'esenzione soltanto per le imprese operanti in settori diversi dall'agricoltura (art. 74), con abrogazione dell disposizioni incompatibili (Cass. 04585 del 29/03/2002; conformi Cass. 10660/2001; n. 10018/2001; n. 15372/2001; 16209/2001); che il Collegio non ha motivo di discostarsi, condividendone argomentazioni e in assenza di nuovi deduzioni, dalla recente giurisprudenza questa Corte;
che consegue l'accoglimento del ricorso perché manifestamente fondato, la cassazione della sentenza impugnata e, con decisione nel merito ex art. 384 1° comma c.p.c., l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente;
che sussistono giusti motivi ( orientamento non univoco in passato della giurisprudenza cfr. in senso contrario Cass. n. 12100 del 1998) per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 375 c.p.c., accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 12.6.2002 i courpine est Il president I wo Элек лино исчис DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 4 FED 2003 Oggi A IL CANCELLIERE C asano