Sentenza 20 maggio 1999
Massime • 1
Le norme dell'ordinamento statunitense che dispongono che, a fini espiatori, non è computabile la detenzione presofferta all'estero - peraltro applicabili solo con riferimento a reati politici e militari (art. V del Trattato del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225) - e quelle che attribuiscono rilevanza cautelare alla mancata comparizione dell'interessato innanzi alla competente Corte distrettuale, sono espressioni di differenti ma legittime valutazioni di politica legislativa, non implicanti per sè lesione di diritti fondamentali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/1999, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 20.5.1999
1. Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
2. Dott. Tito Garribba " N. 1929
3. Dott. Francesco Serpico " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Arturo Cortese " N. 47026/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da TE OL (o CARROLL o CARROL), n. Hull (Canada) il 29.9.1951
avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, emessa in data 26.10.1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Cortese;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per acquisizione atti del fascicolo di estradizione o annullamento per vizio di motivazione;
udito il difensore Avv. Carlo Taormina, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio o, in subordine, con rinvio per acquisizione di tutti gli atti processuali;
accoglimento istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare.
FATTO
La Corte d'appello di Ancona, con sentenza in data 26.10.1998, accoglieva la domanda di estradizione presentata dal Governo degli Stati Uniti d'America concernente TE OL, per i reati di concorso in truffa aggravata e associazione finalizzata alla truffa. Propone ricorso l'estradando, denunciando in primo luogo inosservanza o erronea applicazione della legge penale (artt. 705 e 657 cpp), in quanto l'art. 705 cpp prevede che l'estradizione non può essere concessa qualora il procedimento a cui sarà sottoposta la persona estradata non assicuri il rispetto dei diritti fondamentali, e la legge in vigore negli USA stabilisce che la pena scontata a titolo di cassazione preventiva nel Paese ove si è operato l'arresto non viene computata, al momento dell'esecuzione, negli Stati Uniti d'America, della eventuale condanna. Col secondo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge (art. 705 cpp.), rilevando che la Corte d'appello doveva valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, di cui non ci sarebbe alcuna prova negli atti di causa, e la cui vaghezza e incertezza emergerebbe dalla missiva del 15.9.98, in cui gli Stati Uniti addirittura modificano l'imputazione da frode telegrafica in frode bancaria.
Con memoria aggiunta il ricorrente ha ribadito e sviluppato le eccezioni di omessa motivazione sui gravi indizi e di violazione dei diritti fondamentali in relazione al mancato computo, negli USA, della detenzione sofferta all'estero, aggiungendo, altresì, che nella specie vi sarebbe stata un'ulteriore violazione di tali diritti, consistita nell'emissione del provvedimento restrittivo in ragione della mancata comparizione dell'interessato presso la Corte Distrettuale della Florida.
Il ric.te ha prodotto poi ulteriore memoria nella quale ha contestato che dagli atti allegati alla domanda di estradizione risulti la sussistenza dei gravi indizi.
È stata, infine, in data odierna, presentata istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare custodiale.
DIRITTO
Deve anzitutto escludersi che nella specie ostino alla concessione della estradizione motivi inerenti al presumibile mancato rispetto, da parte dello Stato richiedente, dei diritti fondamentali della persona.
A parte, invero, il rilievo di carattere generale dell'esistenza, tra Italia e USA, di un trattato di estradizione, tuttora vigente, nel quale il problema in questione è stato specificamente disciplinato con riferimento ai soli reati politici e militari (art. V del Trattato del 13.10.1983, ratificato con legge 26.5.1984, n. 225), non può non osservarsi che le denunciate norme statunitensi sul mancato computo, a fini espiatorii, della detenzione ???? all'estero, e sulla rilevanza cautelare della mancata comparizione dell'interessato innanzi alla competente Corte distrettuale, sono espressione di differenti ma legittime valutazioni di politica legislativa, non implicanti per sè lesione di diritti fondamentali.
Quanto al discorso sui gravi indizi, va precisato che la materia è nella specie regolata dalla lett. b) del comma 3 dell'articolo X del cit. trattato di estradizione fra Italia e USA, che prevede, a necessario corredo delle richieste di estradizione, "una relazione sommaria dei fatti, delle prove pertinenti e delle conclusioni raggiunte, che fornisca una base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale viene domandato l'estradizione".
Tale requisito risulta ampiamente soddisfatto dal Governo richiedente con la presentazione dell'Affidavit a firma di Jay L. Hoffer, Vice Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della Florida, e dell'Affidavit, allegato al primo, a firma di Victor A. Milanes, Agente Speciale del Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti.
Da tali atti, che richiamano risultanze testimoniali e documentali;
emerge che il TE, nella primavera del 1991, contattò tale HI SI, socio della Tampa Bay Hockey Group Pastuers, Ltd (TBHGP), presentandosi come rappresentante della LU IN, Ltd, società di investimenti irlandese, e riferendo che la LU, società di molti milioni di dollari e presente del sostegno finanziario del DU di HE, Augus Charles Montago (pure coinvolto nella vicenda), era interessata a investire nella "franchise" (Tampa Bay Lightining) che la TBHGP aveva concesso alla AT Hockey NE (NHL) e per la quale era tenuta a versare a questa ultima, a giugno 1991, la somma (che aveva difficoltà a procurarsi) di $ 22.500.000.
All'uopo il TE, contattando tale TO PA, che gestiva la NI Insurance, Ltd (NI), fece trasmettere telegraficamente da quest'ultima numerose lettere alla TBHGP, in cui si dichiarava che sarebbe stata emessa un'obbligazione garantita di molti milioni di dollari e che varie società di assicurazione avrebbero garantito quell'obbligazione se la TBHGP avesse pagato alla NI una commissione anticipato pari al 6% dell'ammontare finanziato;
laddove risultava poi che nessuna della società di assicurazione indicate aveva in realtà dato la sua adesione all'anzidetta obbligazione finanziaria e che varie lettere inviate via fax alla NI erano a firma di tale MI DA, figlio di sei anni di TO PA. Insorta nella TBHGP diffidenza verso la NI, il TE (dopo un personale contatto del DU di HE con lo SI, in cui si confermava l'interesse della LU ad investire nella Lightining) si mise in contatto, con il consenso dei parteur nella TBHGP, con un funzionario della BA BA, tentando di ottenere un prestito di $ 22.500.000, previa allegazione, a garanzia di molti titoli che la LU e il suo titolare, il DU di HE, possedevano, in ordine ai quali predispose che venisse inviato alla BA BA, via fax, un apposito elenco, con i rispettivi valori: laddove risultò poi che nè la LU ne' il DU di HE avevano mai posseduto la maggioranza di detti titoli e che molte delle società elencate non avevano neppure emesso tante azioni quante la LU e il DU di HE si erano attribuite.
Caduta l'operazione con la BA BA (per diffidenza di quest'ultima) TE e il DU di HE si dichiararono disposti ad acquistare 50 unità della TBHGP per una cifra di $ 50.000.000 e il TE tentò di ottenere un fido di $ 30.000.000 dalla RS ON BA, consegnandole un estratto finanziario autenticato che riportava che la LI IN possedeva lo stesso numero di azioni indicate in precedenza alla BA BA. Avendo però la RS ON chiesto una lettera di credito standby di $ 50.000.000 da una banca americana di buona reputazione, il TE contattò tale TE RY il quale, previo compenso iniziale anticipato di $ 30.000, corrispostogli dalla TABHGP, e salva commissione aggiuntiva di $ 500.000 a risultato conseguito, dichiarò alla TBHGP e all'SI che la EE RS (istituto finanziario americano) era pronta ad aprire detta lettera di credito, laddove si accertò poi che nessun accordo in proposito era intervenuto con la EE RS.
Il TE allora disse ad SI che poteva procurarsi la necessaria lettera di credito dalla Imperial BA of Commerce del Canada, la quale però pretendeva una commissione anticipata di $ 2.250.000, che doveva essere pagata dalla TBHGP, stanti le momentanee difficoltà di liquidità della LI, a comprova della cui solidità finanziaria, tuttavia, il TE mostrò all'SI una copia fax di assegno di $ 3.000.000 emesso sul conto della LI presso la Barclays BA: laddove, bloccato nel frattempo ogni pagamento da parte dei legali della TBHGP, risultò poi che la Imperial BA of Commerce del Canada non aveva chiesto la summenzionata commissione anticipata e si era insospettita commissione anticipata e si era insospettata dell'elenco di titoli vantato dalla LU, e che l'assegno di $ 3.000.000 era fraudolento, non essendovi all'epoca sul conto della LU presso la Barclay BA un ammontare che si avvicinasse lontanamente a quello dell'assegno.
Da quanto sopra risulta evidente che la relazione dei fatti, delle prove e delle conclusioni, contenuta negli affidavit citati, fornisce certamente quella "base ragionevole" per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato di associazione per commettere frode telegrafica e frode bancaria e il reato di frode telegrafica per i quali è stata domandata l'estradizione, a cui fa riferimento la norma di cui all'articolo X, comma 3, lett. b) del Trattato. Nè - è bene aggiungere - tale norma pretende che le prove siano anche formalmente allegate alla relazione.
Quanto al rilievo, cennato in ricorso, che con la missiva 15.9.98 gli USA avrebbero modificato l'imputazione da frode telegrafica in frode bancaria, lo stesso è pretestuoso, posto che la modifica in parola si riferisce semplicemente ad un errore materiale di una prima nota dell'ambasciata, dove si accennava all'associazione per frode telegrafica e postale, precisando che doveva intendersi associazione per frode telegrafica e "bancaria", conformemente all'atto di accusa.
In ordine, infine, alla istanza di revoca o attenuazione della misura cautelare, avanzata dalla difesa del ric.te in data odierna;
la stessa deve essere dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza, posto che il pericolo di fuga dell'estradando, già a suo tempo ravvisato dall'Autorità politica e giudiziaria, non può ritenersi eliso o attenuato per il semplice fatto che egli, nelle more e pur dopo la concessione degli arresti domiciliari, non abbia compiuto alcun atto diretto a concretizzare il pericolo stesso, laddove, all'evidenza, si sarebbero dovuti allegare e dimostrare, al riguardo, concreti elementi di segno "positivo".
P.Q.M.
visti gli artt. 706 e 718 cpp, rigetta il ricorso. Dichiara inammissibile l'istanza di revoca della misura cautelare. Manda alla Cancelleria di effettuare al Ministero di Grazia e Giustizia la comunicazione di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 20 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999