Sentenza 19 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2023, n. 21617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21617 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott. ssa SABRINA PASSAFIUME, la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 luglio 2021, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione con cui Tribunale di primo grado aveva condannato IO TI per il reato di cui agli artt. 110, 216, primo comma, n. 1, I. fall., in relazione agli artt. 223 e 219 I. fall., alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, alle pene accessorie per la medesima durata, con dichiarazione d'interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena. Secondo il capo d'imputazione, IO TI, in qualità di commercialista di SP NG (socio e amministratore della Billette s.r.l. fino al marzo 2008) e, a partire dal marzo 2008 fino al 13.02.2014 (data della dichiarazione di fallimento della predetta società), in qualità di amministratore di fatto della Billette s.r.I., in concorso con LA TT (che ha definito separatamente il processo ex art. 444 cod. proc. pen.) in qualità di amministratore di diritto della Billette s.r.l. dal marzo 2008 al settembre 2011, e con DA SP e RB SP, quali amministratori di alcune delle società-clienti finali della fallita, che beneficiavano di una riduzione del prezzo d'acquisto del rame e di altri metalli, consapevoli della frode posta in essere dalla Billette s.r.I., allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, 1) cagionava(no) il dissesto della società attraverso le seguenti operazioni dolose: mediante un complesso meccanismo di evasione fraudolenta d'imposta (accertato con sentenza n. 7497/2016 del Tribunale di Milano), caratterizzato dalla frode all'Iva attraverso il ricorso a transazioni infraconnunitarie aventi a oggetto la commercializzazione del rame nell'ambito della quale Billette s.r.l. emetteva e annotava fatture per operazioni inesistenti, determinavano un'esposizione debitoria nei confronti dell'erario pari al 96% del passivo fallimentare (pari a euro 63.541,221, 88), così esponendo la società a un dissesto di rilevanti proporzioni;
2) distraeva(no) denaro proveniente dalle predette operazioni fraudolente, in particolare derivante dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti, annotate da Billette s.r.I., per 10.255.484, 22; 3) distraeva(no) altresì a favore del solo TI la somma di euro 85.414, 58 per pagamenti a favore della società Sphera, a lui riconducibile, a titolo di compensi per l'attività di consulenza asseritamente svolta negli anni tra il 2010 e il 2012; 4) aggravava(no) il dissesto della società, omettendo di adottare iniziative volte a chiedere l'ammissione a una procedura concorsuale dal momento che la suddetta società era carica di debiti fiscali già a partire dal 2006. Con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità.
2. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, Avv. Andrea Fares, articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1 Col primo motivo, si lamenta violazione di legge in riferimento all'art. 649 cod. proc. pen. La Corte territoriale avrebbe violato il principio del ne bis in idem, posto che l'imputato era stato già condannato per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. e agli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000 e 12-quinquies, comma 1, d. Igs. 306/1992, come ricordato al punto 1) dell'imputazione, dove si fa riferimento a «un complesso meccanismo di evasione fraudolenta d'imposta (accertato con sentenza n. 7497/2016 del Tribunale di Milano)». Sussisterebbe dunque, secondo la difesa, identità tra i fatti per cui TI era stato già giudicato e il meccanismo d'evasione di cui al capo d'imputazione. La diversa qualificazione giuridica dei medesimi accadimenti nell'ambito dei due procedimenti sarebbe del tutto irrilevante, posto che la struttura dei fatti ascritti nei due diversi procedimenti (il procedimento attuale e quello avente a oggetto reati tributari accertato con sentenza 7497/2016 del Tribunale di Milano) è la medesima. La decisione della Corte territoriale si porrebbe in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come il fallimento sia non già evento del reato, bensì mera condizione di punibilità, condizione estranea al fatto tipico (vale a dire la bancarotta fraudolenta), dato che esso è indipendente dalla volontà dell'agente, conseguendo dall'iniziativa di soggetti altri rispetto all'agente (creditori, P.M., Tribunale fallimentare), sicché esso non può annoverarsi tra gli elementi che concorrono a identificare il fatto.
2.2 Col secondo motivo, variamente si lamenta vizio di motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese da LA TT, all'elenco delle fonti di prova e alla ricostruzione della posizione di amministratore di fatto di TI. In particolare, si deduce violazione dell'art. 192, comma 3, del codice di rito, in quanto le dichiarazioni del teste cd. assistito LA TT (coimputata che aveva definito la propria posizione con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.), non sarebbero state sottoposte al necessario vaglio sull'attendibilità intrinseca e su quella estrinseca, né esaminate alla luce di elementi di prova (cd. riscontri esterni) idonei a confermare la credibilità di quelle dichiarazioni. Inoltre, il giudizio sull'attendibilità intrinseca sarebbe manifestamente illogico in più punti, essendo emersa dagli atti l'inattendibilità delle dichiarazioni di TT relative alla sua presunta estraneità alla gestione della società e dei rapporti con clientela. Ritiene il ricorrente che anche i riscontri esterni individuati e valorizzati dalla Corte territoriale sarebbero del tutto inidonei a confermare il narrato di TT. Eloquenti, in tal senso, sarebbero le dichiarazioni rese dai testi NI e HE (cliente, quest'ultimo, della fallita Billette srl), i quali hanno affermato di aver sempre interagito con TT, non già con TI. Ancora con riguardo alla censura di motivazione apparente rispetto all'elenco delle fonti di prova, osserva il ricorrente che, non essendo state prodotte tutte le mail pervenute alla Billette s.r.I., non vi sarebbe prova che la TT non abbia interagito con dipendenti della società. Dalle mail acquisite agli atti non emergerebbe, del resto, alcuna attività gestoria del TI, il quale mai si sarebbe occupato di compravendita del rame, ma solo di recupero crediti;
di qui, i suoi interventi per pianificare, sul piano finanziario, tempistiche e modalità di pagamento (mediante invii di fatture e indicazione di coordinate bancarie per pagamento) del debito ricorrendo a emissione di titoli cambiari e assegni. A tal proposito, il ricorrente contesta pure che l'imputato sapesse di registrare fatture per operazioni inesistenti (segnatamente, rispetto alla vicenda Morex, società -ricorda il ricorrente- estranea al thema decídendum). Quanto alla censura di manifesta illogicità dell'impugnata sentenza con riferimento all'elemento soggettivo del reato di bancarotta distrattiva, la difesa sottolinea che TI esercitava attività di consulenza unicamente per imprese che non si occupavano di rame;
dato che il capo d'imputazione fa riferimento alla "commercializzazione di rame nell'ambito della quale Billette s.r.l. ha emesso e annotato fatture per operazioni inesistenti", sarebbe evidente l'estraneità dell'odierno ricorrente alle vicende ivi descritte. Con riferimento all'imputazione relativa alla "distrazione per pagamenti a favore della società Sphera, a lui riconducibile, a titolo di compensi per l'attività di consulenza asseritamente svolta negli anni tra il 2010 e il 2012", osserva il ricorrente che l'attività non sarebbe stata "asseritamente" ma realmente svolta, come dimostrato dalle dichiarazioni del teste ER e dei membri del collegio sindacale;
TI si sarebbe inoltre occupato di consulenza per società non attinte dall'attività investigativa;
per tale opera di consulenza, egli avrebbe ricevuto il mero, dovuto compenso. Con riferimento all'imputazione relativa all'aggravamento del dissesto della società, in ragione dell'omessa richiesta di dichiarazione di fallimento "dal momento che la suddetta società era carica di debiti fiscali già a partire dal 2006", la difesa eccepisce che il ruolo di TI (non già amministratore di fatto, bensì mero consulente contabile) non implicava che egli si attivasse per l'adozione iniziative volte a chiedere l'ammissione a una procedura concorsuale. Inoltre, la notifica degli avvisi di accertamento relativa ai debiti fiscali avveniva soltanto in data 6 dicembre 2013, dunque pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento, ragion per cui TI non avrebbe avuto cognizione circa l'an e il quantum debeatur dei debiti nei confronti dell'erario. Come detto, il ricorrente critica altresì l'idoneità dei riscontri esterni individuati dalla Corte territoriale con motivazione illogica, la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, la ritenuta illegittimità della percezione dei compensi consulenziali, l'omessa motivazione in ordine ai tempi di accertamento dei debiti fiscali e, infine, la commisurazione della pena, per non avere la Corte territoriale contenuto entro i limiti edittali (tre anni) la pena base e per aver valorizzato due volte i medesimi fattori (danno patrimoniale di rilevante gravità e più fatti di bancarotta), posti a base sia del della pena base sia delle circostanze aggravanti. Si deduce, inoltre, violazione di legge in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, data l'incensuratezza del ricorrente, la condotta successiva al reato e alla lontananza nel tempo (più che decennale) delle condotte ascritte all'imputato. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato, sia perché inconferente rispetto al lineare ragionamento della Corte territoriale, che ha illustrato l'autonomia strutturale dei reati oggetto dei due procedimenti, sia in quanto reiterativo di censure già sollevate in appello. Il capo d'imputazione non ha ad oggetto le violazioni di norme tributarie per cui l'imputato è stato già giudicato dal Tribunale di Milano nel 2016, bensì la condotta (prevista e punita all'art. 223 I. fall.) di chi ha cagionato il dissesto della società. La Corte d'appello ha esaustivamente chiarito come, attraverso le condotte di evasione fiscale, gli imputati abbiano potuto continuare l'attività imprenditoriale, contribuendo ad aggravare il dissesto della società fino al fallimento della stessa. Il "complesso meccanismo di evasione fraudolenta d'imposta", citato nel capo d'imputazione, attiene a un reato che, per struttura, finalità e bene giuridico protetto, si distingue nettamente dai reati di bancarotta fraudolenta e di cagionamento doloso di dissesto, come illustrato efficacemente dai Giudici d'appello. In tal senso, la parte motiva dell'impugnata sentenza è in totale sintonia con quanto sancito dal giudice delle leggi, con la sentenza n.200 del 2016, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., «l'autorità giudiziaria sarà tenuta a porre a raffronto il fatto storico, secondo la conformazione identitaria che esso abbia acquisito all'esito del processo concluso con una pronuncia definitiva, con il fatto storico posto dal pubblico ministero a base della nuova imputazione. Sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi». Coincidenza che, nel caso di specie, è stata decisamente e razionalmente esclusa in relazione a tutti e tre gli elementi di quella triade. L'argomento addotto dalla difesa per dimostrare la lesione del bis in idem, vale a dire la natura di mera condizione di punibilità del fallimento, non già di evento/elemento costitutivo del reato (di bancarotta fraudolenta), è palesemente privo di conducenza posto che, nel reato di cagionamento di dissesto, quest'ultimo è evento del reato proprio per la diversa struttura della fattispecie rispetto alla bancarotta distrattiva, avendo la giurisprudenza di questa Corte chiarito che la prima è reato di evento (come conferma la giurisprudenza che si interroga sui profili eziologici del fatto: v. per es., Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262189 - 01) e, la seconda, reato di pericolo concreto (v., ad es., Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01).
2. Il secondo motivo è, nel suo complesso, manifestamente infondato.
2.1 La prima articolazione del secondo motivo è manifestamente infondata, sollecitando la difesa una rivalutazione delle dichiarazioni della teste TT inammissibile in questa sede, in quanto congruamente motivata dalla Corte territoriale. L'analitica parcellizzazione delle dichiarazioni del teste TT e di altri testi, la sequenza stessa in cui sono state poste ed elencate operata dalla difesa le varie dichiarazioni, nonché l'elenco delle fonti di prova, è tesa a evidenziare la violazione dell'art. 192, comma 3, del codice di rito, nonché asseriti lacune e balzi logici di un iter motivazionale che si mostra, invece, conforme a quanto statuito dalla Cassazione («nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art.192, comma terzo, cod. proc. pen. alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez.U, n.20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv.255145). La Corte territoriale ha correttamente posto a confronto le dichiarazioni del teste assistito con riscontri esterni autonomi -diversi, quindi, da elementi di prova provenienti dallo stesso dichiarante- con ciò conformandosi all'orientamento di legittimità, secondo cui «l'imputato in un procedimento connesso o collegato ha piena capacità di testimoniare, qualora nei suoi confronti sia stata nel frattempo pronunciata sentenza irrevocabile di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., anche se in precedenza abbia reso dichiarazioni senza aver prima ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen.»: Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270778 - 01, la quale in motivazione chiarisce che le dichiarazioni del teste assistito necessitano, per essere utilizzate come prova, di riscontri esterni autonomi, che non possono, quindi, consistere in elementi di prova provenienti dallo stesso dichiarante;
v. anche Sez. 5, n. 14991 del 12/1/2012, Strisciuglio, Rv.252325). Le incongruenze delle dichiarazioni del teste TT sono state vagliate dalla Corte e, una volta poste a confronto con l'intero contesto dibattimentale e con tutte le altre dichiarazioni di altri testi (i dipendenti EL e RI, i coimputati LM e NI) sono state razionalmente considerate recessive rispetto a un quadro complessivo in cui molteplici indici sintomatici (quali, tra gli altri, gli artifici contabili, emersi in seguito a perquisizioni presso lo studio e l'abitazione dell'imputato, posti in essere nell'ambito del meccanismo fraudolento facente capo a Billette s.r.l. e alle varie società cartiere: v. p. 10 parte motiva dell'impugnata sentenza) convergevano a corroborare la valutazione dei Giudici di merito circa l'inserimento organico dello TI, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva-organizzativa-commerciale dell'attività sociale in posizione di assoluta preminenza rispetto all'amministratore di diritto (p. 9-10, di parte motiva). Lo stesso vale per il patrimonio conoscitivo acquisito grazie alle mail agli atti: diversamente da quanto affermato dal ricorrente, la Corte d'appello ha ampiamente motivato le ragioni della rilevanza di quelle mail, il cui contenuto ha confermato "come fosse l'imputato a dettare al personale direttive e raccomandazioni, a predisporre fatture, nuovi contratti, a confezionare risposte che le segretarie avrebbero dovuto dare ai clienti, su carta intestata a Billette, sì da formare corrispondenza chiaramente proveniente dalla società fallita" (p. 12 di parte motiva). Nel valorizzare i molteplici indici sintomatici dell'inserimento organico dello TI, il quale ha operato nella sequenza produttiva-organizzativa-commerciale dell'attività sociale in posizione di assoluta preminenza rispetto all'amministratore di diritto, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi da tempo puntualizzati da questa Corte;
invero, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgarannella, Rv. 270763 - 01). Quanto alla censura di manifesta illogicità dell'impugnata sentenza con riferimento all'elemento soggettivo del reato di bancarotta distrattiva per i compensi (di cui al capo 3), si osserva che, esclusa la legittimità di un corrispettivo per un'insussistente attività consulenziale, non si rinviene alcun fondamento formale giustificativo del compenso per l'attività amministrativa, l'unica imputabile al ricorrente. A tal proposito, deve ricordarsi che, secondo l'orientamento di questa Corte, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come compensi per la carica ricoperta, persino qualora tali compensi, solo genericamente indicati nello statuto e non giustificati da dati ed elementi di confronto che ne consentano una oggettiva valutazione, siano stati determinati nel loro ammontare con una delibera dell'assemblea dei soci adottata "pro forma", al solo fine di giustificare l'indebito prelievo (Sez. 5, n. 3191 del 16/11/2020, dep. 2021, Tedeschi, Rv. 280415 - 01), laddove, nel caso di specie, non risulta nulla di tutto ciò. Per il resto, si osserva: a) che il dolo, contestato in termini assertivi e generici dal ricorso, è stato razionalmente ricostruito alla luce delle caratteristiche modali della condotta, secondo ampiamente condivisi principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato: Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01); b) il tema del momento di accertamento da parte dell'Erario dei debiti fiscali è del tutto indifferente rispetto alla posizione dell'intraneus, il quale è ben consapevole dell'inadempimento delle obbligazioni tributarie e della loro entità.
2.2. Inammissibile è l'ultima articolazione del motivo, dal momento che la graduazione della pena è stata esattamente giustificata valorizzando le connotazioni oggettive e soggettive della condotta, laddove l'entità del danno rappresenta una spia delle conseguenze della stessa, che assume autonomo rilievo, ai fini della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, I. fall., solo quando raggiunga la consistenza della notevole gravità. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della Corte territoriale che ha sottolineato l'assenza di elementi positivi di valutazione, non si espone ad alcuna censura di illogicità nell'esercizio del potere discrezionale riservato al giudice del merito.
3. Questo Collegio