Sentenza 5 maggio 2004
Massime • 1
L'omissione dell'avviso ad uno dei due difensori dell'imputato della data fissata per il dibattimento non dà luogo a nullità assoluta, in quanto tale omissione non è annoverata tra quelle specificamente elencate nell'art. 179 cod. proc. pen. ma ad una nullità a regime intermedio, poichè incide sull'assistenza dell'imputato (art. 178 lett. c) cod. proc. pen.), che in virtù dell'art. 180 può essere rilevata fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il difensore nei cui confronti sia stato omesso l'avviso compare all'udienza anche solo per eccepire la nullità, la stessa è sanata, in quanto lo scopo cui era finalizzato l'atto è stato comunque raggiunto e il difensore, ai sensi dell'art. 184, comma secondo, può chiedere esclusivamente la concessione di un termine per la difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2004, n. 25948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25948 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 05/05/2004
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 815
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 47868/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De LA RA;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 19.05.2003;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Presidente Dott. Di Iorio;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ciampoli che ha concluso il rigetto del ricorso e il difensore che ne ha chiesto l'accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 6.5.2002 il Gup del Tribunale di Napoli dichiarava De LA RA colpevole del reato di associazione per delinquere aggravata ex art. 416 bis commi 4^ e 5^ contestato al capo A) della imputazione per aver partecipato ad una associazione di tipo mafioso denominata "Clan Pagnozzi" operante nella Valle Caudina e tenitori limitrofi e lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione, applicata la riduzione del rito abbreviato. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la condanna.
Il difensore del De LA ha proposto ricorso per Cassazione fondato su otto motivi che sono tutti infondati per cui il ricorso deve essere rigettato.
Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 157, 171 lett. d), 415 bis, 416, 178
lett. c) c.p.p. nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente rileva che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto infondata la censura avverso la ordinanza del Gup, resa all'udienza del 29.09.2001, con la quale veniva rigettata la istanza difensiva volta ad evidenziare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio del De LA per mancanza di prova della avvenuta rituale notifica al difensore dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.. Alla suddetta udienza il difensore produceva la copia dell'avviso notificato non al destinatario avv. Petrillo Luigi, bensì alla consegnataria IS BA della quale non si indicava ne' la capacità di ricevere l'atto, ne' la qualità di convivente del destinatario. Poiché la copia così notificata, ai sensi dell'art. 168 comma 2^ c.p.p., è atto fidefeciante in caso di contraddizione con l'originale e poiché da certificazione anagrafica esibita dal detto difensore risultava che costui non aveva alcuna relazione con il luogo della avvenuta notifica, erroneamente il giudice di appello aveva rigettato l'eccezione sul rilievo che "aliunde" e cioè da una nota dei CC. risultava la IS essere moglie del difensore, destinatario dell'atto, e pure erroneamente aveva ritenuto che la presenza del difensore alla udienza era la prova che l'atto aveva raggiunto lo scopo, dato che tale presenza era finalizzata proprio a segnalare la incorsa nullità.
Rileva il Collegio che la censura è priva di fondamento perché la nullità dell'atto risulta sanata in quanto lo stesso ha raggiunto il suo scopo perché il difensore fu presente all'udienza. A nulla rileva che tale presenza era finalizzata a far rilevare la nullità, in quanto ai sensi dell'art. 184/2 c.p.p. una volta presente, il difensore poteva solo chiedere la concessione di un termine per la difesa.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 6 e 2 co. 3^ legge 217/90, 123 c.p.p.,
178 lett. c) c.p.p. nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto del motivo di appello con il quale la difesa del De LA aveva impugnato la ordinanza in data 16.01.02 con la quale il Gup aveva rigettato la istanza difensiva di declaratoria di nullità degli atti dal 29.09.01, data della udienza in cui il De LA, in videoconferenza da Cuneo, aveva fatto istanza di ammissione al gratuito patrocinio depositando la richiesta scritta al cancelliere presente nel sito collegato. In proposito il ricorrente evidenzia da un lato la erroneità della motivazione della ordinanza del Gup che si riservava di decidere all'esito della ricezione della documentazione, atteso che non è prevista alcuna documentazione a corredo della istanza e dall'altro che il provvedimento di rigetto fu reso oltre il termine di dieci giorni dalla presentazione dell'istanza a causa del ritardo nella trasmissione degli atti relativi alla cancelleria del Gup sebbene questi fosse tenuto ad emettere una decisione immediata ai sensi dell'art. 6 della citata legge,posto che, stante il collegamento in videoconferenza, il sito collegato era equiparabile all'aula di udienza. Pertanto tutti gli atti successivi al deposito della istanza erano nulli compresa la ordinanza ammissiva del rito abbreviato che fu resa alla stessa udienza del 29.09.01, successivamente al deposito della istanza stessa.
Osserva la Corte che anche questa doglianza è priva di fondamento sia perché l'art. 5 della legge 271/90 prevede che alla istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve essere allegata una documentazione a riprova della ricorrenza dei requisiti per essere ammessi al beneficio, sia perché l'interrogatorio del De LA avvenne in videoconferenza e il giudice non poteva pronunziarsi sulla richiesta senza aver preso visione della stessa e degli allegati. Nè il ritardo della trasmissione di tali atti era imputabile al giudicante.
Con i due successivi motivi si sostiene la violazione dell'art. 606 lett. b) e c) in relazione agli artt. 438, 42 n. 2, 178 lett a) e c) c.p.p. posto che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto non censurabile la decisione resa alla udienza del 06.05.02 dal Gup Dott. Antico, che aveva sostituito nel procedimento il giudice Beltrani astenutosi, di rigetto della richiesta difensiva di procedere con il rito abbreviato. Infatti, accolta la istanza di astensione, gli atti compiuti del giudice e quindi anche quello che accoglieva la richiesta di rito abbreviato divenivano inefficaci, sicché ben poteva la difesa chiedere la modifica del rito e l'espletamento di attività istruttoria.
Rileva il Collegio che la Corte di merito con corretta motivazione ha rigettato la analoga censura proposta con i motivi di appello, bene rilevando che la scelta del rito è irretrattabile mentre, ai sensi dell'art. 92/2 c.p.p., restano validi gli atti compiuti dal giudice che si è astenuto se non sono menzionati nel provvedimento che accoglie la istanza di astensione.
Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e la mancanza di motivazione perché la statuizione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali avvenute nella autovettura di Gisondi Vincenzo, sancita dalla Corte di Cassazione con sentenza in data 12.03.02 su ricorso in materia de libertate proposto da PE AN, coimputato nel medesimo procedimento la cui posizione è stata successivamente separata, era estensibile al De LA ai sensi dell'art. 587 c.p.p.. I giudici di appello non spiegano le ragioni della omessa estensibilità posto che le dette intercettazioni rappresentano circa un terzo del materiale probatorio utilizzato per il verdetto di responsabilità.
Anche questo motivo è infondato perché il giudice di merito ha posto a base del giudizio di colpevolezza anche ulteriori intercettazioni di contenuto accusatorio nei confronti del ricorrente sulla cui utilizzabilità la Cassazione non si è pronunziata. Con il sesto motivo si lamenta la violazione dell'art. 268 comma 3^ c.p.p. e la mancanza di motivazione in ordine alla ricorrenza delle ragioni di urgenza giustificatrici del ricorso ad impianti di captazione delle conversazioni ambientali esterni alla Procura, individuate, contrariamente al vero, nella natura permanente dei reati per i quali si indagava ovvero nella imminente commissione di fatti estorsivi in corso di preparazione da parte del sodalizio, posto che le indagini in corso riguardavano non reati permanenti o in fieri ma l'omicidio di tale LA AL.
Anche in relazione a questa censura, che ripropone analoga doglianza prospettata con i motivi di appello, la Corte di merito si è correttamente pronunziata, evidenziando che la imputazioni riguardava anche reati di natura di natura permanente quali l'associazione contestata al capo a) e la illecita detenzione di armi. Pertanto anche questo motivo di ricorso è infondato.
Con il settimo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 267 comma 1^, 271 e 125 comma 3^ c.p.p. nonché la carente motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni ambientali compiute nella autovettura in uso a Caputo Benito sebbene il dispositivo del decreto del Gip autorizzasse solo le intercettazioni nella vettura di HI IC ed alcuna rilevanza doveva essere attribuita al fatto che il suddetto provvedimento, nella motivazione, indicava come necessaria la intercettazione ambientale anche nella autovettura del Caputo essendo ben noto che è il dispositivo che esterna la volontà del giudice e prevale sul contenuto della motivazione.
Osserva il Collegio che è tutt'altro che carente la motivazione adottata sul punto dal giudice di appello che correttamente rileva che nella motivazione del provvedimento autorizzativo è chiaramente espressa la decisione di procedere alle intercettazioni sia nelle vettura del HI che in quelle del Caputo e la lacuna sul punto che il ricorrente evidenzia nel dispositivo del provvedimento è frutto di mero errore, del tutto irrilevante posto che è principio di ordine generale che ben può la motivazione integrare il dispositivo al fine di individuare la concreta e integrale volontà del giudice.
Con l'ultimo motivo il ricorrente sostiene che erroneamente il giudice di appello ha confermato il giudizio di colpevolezza sebbene le risultanze processuali non consentissero di individuare con certezza nel De LA il personaggio indicato con il nome di GR nelle disposte intercettazioni ambientali.
Rileva il Collegio che il motivo in esame è in fatto e quindi inammissibile prospettandosi con esso una diversa valutazione delle risultanze processuali, dalle quali emerge che il giudizio di colpevolezza è stato formulato sulla base di una serie di intercettazioni ambientali il cui contenuto, secondo il giudice di merito, consente di individuare senza ombra di dubbio nel De LA l'individuo indicato con il nome di RA.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2004