Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2004, n. 25948
CASS
Sentenza 5 maggio 2004

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L'omissione dell'avviso ad uno dei due difensori dell'imputato della data fissata per il dibattimento non dà luogo a nullità assoluta, in quanto tale omissione non è annoverata tra quelle specificamente elencate nell'art. 179 cod. proc. pen. ma ad una nullità a regime intermedio, poichè incide sull'assistenza dell'imputato (art. 178 lett. c) cod. proc. pen.), che in virtù dell'art. 180 può essere rilevata fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il difensore nei cui confronti sia stato omesso l'avviso compare all'udienza anche solo per eccepire la nullità, la stessa è sanata, in quanto lo scopo cui era finalizzato l'atto è stato comunque raggiunto e il difensore, ai sensi dell'art. 184, comma secondo, può chiedere esclusivamente la concessione di un termine per la difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2004, n. 25948
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25948
    Data del deposito : 5 maggio 2004

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