Sentenza 21 novembre 2003
Massime • 1
In tema di attività cognitive del perito, la previsione di cui all'art. 228, comma terzo, cod. proc. pen. - per la quale il perito può, ai fini dell'accertamento peritale, richiedere notizie all'imputato, alla persona offesa dal reato o ad altro soggetto - deve essere intesa nel senso che non solo il perito si possa rivolgere direttamente a dette persone per assumere notizie, ma anche che il perito possa prendere visione di atti processuali in cui le notizie da richiedersi siano state già raccolte dal P.M. o dalla polizia giudiziaria, valutando gli stessi elementi da altri acquisiti, mentre a nulla rileva l'eventuale divieto di inserimento di detti atti nel fascicolo per il dibattimento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2003, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Presidente - del 21/11/2003
Dott. BOTTALICO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - rel. Consigliere - N. 1669
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 7020/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell'interesse di LO OM nato [...] in [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto in data 27.11.01;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Filiberto Pagano;
udita la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del sostituto Dott. Antonio Mura il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza in data 28.1.00 il Tribunale di Tarante ha riconosciuto LO OM colpevole del reato di ricettazione di un assegno di provenienza furtiva, speso per acquisto di un gioiello del prezzo di lire 875.000 (art. 648 c.p.) e lo ha condannato alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione e lire 1.000.000 di multa.
Avverso la decisione ha proposto appello l'imputato e la Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto con sentenza del 27.11.01 ha respinto il gravame. I giudici di merito hanno accertato che l'imputato appose la firma sul titolo speso lasciando copia di suo documento.
Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo violazione dell'art. 228 c.p.p. in quanto la firma usata per la comparazione con quella apposta sul titolo ricettato è stata tratta da un atto non utilizzabile, un verbale di sommarie informazioni dello stesso LO, atto che ai sensi dell'art. 431 c.p.p. non può fare parte del fascicolo per il dibattimento. Con altro motivo di gravame lamenta il difetto di motivazione in ordine alla concessione dell'ipotesi attenuata della ricettazione, fondata dalla Corte territoriale sui soli precedenti del ricorrente.
Il ricorso è infondato. È principio di legittimità che il perito può, ai fini dell'accertamento peritale prendere visione di atti processuali in cui il P.M. o la P.G. hanno acquisito notizie dall'imputato, dalla parte offesa o da altro soggetto. Ciò in quanto ex art. 228 c. 3 c.p.p. il perito, come può rivolgersi direttamente a dette persone per assumere notizie, così può valutare gli stessi elementi da altri acquisiti. Sotto questo profilo non rileva l'eventuale divieto di inserimento di detti atti nel fascicolo per il dibattimento (Cass. 1^ 1.2.95 n. 1064, ud. 13.12.94, rv. 201231). Parimenti deve ritenersi correttamente motivata l'insussistenza dell'attenuante, che la Corte territoriale ha debitamente valutato avendo riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, accertando che in concreto la ricettazione non fu di modesta rilevanza criminosa (Cass. 2^ 15.5.97 n. 2667, c.c. 9.4.97, rv. 207833; Cass. 1^ 7.7.95 n. 7610, ud. 29.3.95, rv. 202295; Cass. 2^ 15.6.95 n. 16, c.c. 15.1.95, rv. 201783) in considerazione della capacità criminale del prevenuto gravato da precedenti condanne. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2004