Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2003, n. 752
CASS
Sentenza 21 novembre 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di attività cognitive del perito, la previsione di cui all'art. 228, comma terzo, cod. proc. pen. - per la quale il perito può, ai fini dell'accertamento peritale, richiedere notizie all'imputato, alla persona offesa dal reato o ad altro soggetto - deve essere intesa nel senso che non solo il perito si possa rivolgere direttamente a dette persone per assumere notizie, ma anche che il perito possa prendere visione di atti processuali in cui le notizie da richiedersi siano state già raccolte dal P.M. o dalla polizia giudiziaria, valutando gli stessi elementi da altri acquisiti, mentre a nulla rileva l'eventuale divieto di inserimento di detti atti nel fascicolo per il dibattimento.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2003, n. 752
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 752
    Data del deposito : 21 novembre 2003

    Testo completo