CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/08/2023, n. 33767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33767 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL IO, nato a [...] il [...] avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Caltanissetta il 22/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Luigi Orsi, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato il decreto con cui il Tribunale di Enna aveva disposto la risottoposizione di EL IO alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, già in precedenza applicata e la cui esecuzione era stata sospesa per effetto dello stato detentivo del proposto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato articolando due motivi. 2.1.Con il primo si deduce violazione di legge;
il tema attiene alla mancata verifica della persistenza della pericolosità sociale, affermata sulla base delle violazioni 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 33767 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 05/05/2023 commesse nel 2018 e senza compiere accertamenti all'interno della Comunità in cui EL vive. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'inesistenza della motivazione quanto alla possibilità da parte della Corte di assumere informazioni alla struttura Unilav, presso la quale il ricorrente avrebbe intrapreso un'attività lavorativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. 2. Con la sentenza n. 291 del 2013 della Corte costituzionale ha statuito l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 del d. Igs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura;
in motivazione, il giudice delle leggi ha chiarito che resta «rimessa all'applicazione giudiziale l'individuazione delle ipotesi nelle quali la reiterazione della verifica della pericolosità sociale potrà essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevità del periodo di differimento dell'esecuzione della misura di prevenzione (si pensi al caso limite in cui la persona alla quale la misura è stata applicata si trovi a dover scontare solo pochi giorni di pena detentiva)» Successivamente è intervenuto il legislatore, che ha dettato apposita disciplina di recepimento, novellando, per effetto dell'art. 4, comma 1, legge 17 ottobre 2017, n. 161, l'art. 14 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel quale sono stati inseriti i commi 2- bis e 2-ter. Secondo le nuove disposizioni, l'esecuzione della sorveglianza speciale rimane sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare (comma 2-bis) o a detenzione per espiazione di pena (comma 2-ter). Nel caso di detenzione per espiazione pena ultra-biennale, è necessaria la verifica della attuale pericolosità del proposto ad opera del tribunale, anche d'ufficio. Il tribunale competente deve, ai fini del decidere, assumere le necessarie informazioni presso l'amministrazione penìitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Se la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione;
se, invece, persiste, il tribunale ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato. Nel sistema delineato dai citati commi 2-bis e 2-ter dell'art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, la 2 detenzione di lunga durata determina la sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione. Tale sospensione non cessa automaticamente con la fine della detenzione, ma permane fino a quando il tribunale competente non accerti la persistenza delle pericolosità dell'interessato. La nuova verifica di pericolosità rappresenta, pertanto, una condizione di efficacia della misura di prevenzione, in difetto della quale non può neppure configurarsi il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952). 3. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati;
si è spiegato che: a) nei confronti del ricorrente era stata disposta, con provvedimento divenuto irrevocabile il 10.2.2016, la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata dì anni tre in quanto ritenuto appartenente ad una associazione di tipo mafioso;
b) l'esecuzione della misura era stata sospesa per effetto dello stato detentivo del proposto per oltre due anni, dal 2.11.2015 al 2.4.2021; c) durante l'esecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare, il ricorrente nell'agosto del 2018 si era reso responsabile di plurimi fatti di evasione, atti persecutori, resistenza a pubblico ufficiale, per i quali è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 14.7.2020; d) sulla base delle informazioni assunte, era emerso inoltre come il proposto non avesse reciso i propri rapporti con la criminalità organizzata, continuando a frequentare soggetti pregiudicati per gravi reati e che a loro volta avevano violato gli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale;
e) 1'8.4.2021, a seguito di controllo, era stato accertato l'ulteriore fatto di evasione da parte del ricorrente, che, i oltre a presentarsi in uno stato di ebbrezza alcolica, aveva minacciato di morte gli appartenenti alle forze dell'ordine; f) nessun elemento positivo era stato acquisito o anche solo prospettato. Un provvedimento obiettivamente motivato, in cui il Giudice della prevenzione ha compiuto una complessiva valutazione della persistente condizione di pericolosità sociale del sottoposto, tenendo conto, senza alcun automatismo valutativo e decisorio, degli elementi originariamente acquisiti, correlandoli con quelli relativi all'evoluzione della personalità in relazione all'eventuale periodo di detenzione patito ed alle ulteriori emergenze processuali. Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato e senza allegare alunchè, a prospettare una omessa motivazione con specifico riguardo alla possibilità di assumere informazioni presso la Comunità in cui attualmente EL IO dimora e in cui avrebbe intrapreso un'attività lavorativa. 3 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Luigi Orsi, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato il decreto con cui il Tribunale di Enna aveva disposto la risottoposizione di EL IO alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, già in precedenza applicata e la cui esecuzione era stata sospesa per effetto dello stato detentivo del proposto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato articolando due motivi. 2.1.Con il primo si deduce violazione di legge;
il tema attiene alla mancata verifica della persistenza della pericolosità sociale, affermata sulla base delle violazioni 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 33767 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 05/05/2023 commesse nel 2018 e senza compiere accertamenti all'interno della Comunità in cui EL vive. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'inesistenza della motivazione quanto alla possibilità da parte della Corte di assumere informazioni alla struttura Unilav, presso la quale il ricorrente avrebbe intrapreso un'attività lavorativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. 2. Con la sentenza n. 291 del 2013 della Corte costituzionale ha statuito l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 del d. Igs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura;
in motivazione, il giudice delle leggi ha chiarito che resta «rimessa all'applicazione giudiziale l'individuazione delle ipotesi nelle quali la reiterazione della verifica della pericolosità sociale potrà essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevità del periodo di differimento dell'esecuzione della misura di prevenzione (si pensi al caso limite in cui la persona alla quale la misura è stata applicata si trovi a dover scontare solo pochi giorni di pena detentiva)» Successivamente è intervenuto il legislatore, che ha dettato apposita disciplina di recepimento, novellando, per effetto dell'art. 4, comma 1, legge 17 ottobre 2017, n. 161, l'art. 14 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel quale sono stati inseriti i commi 2- bis e 2-ter. Secondo le nuove disposizioni, l'esecuzione della sorveglianza speciale rimane sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare (comma 2-bis) o a detenzione per espiazione di pena (comma 2-ter). Nel caso di detenzione per espiazione pena ultra-biennale, è necessaria la verifica della attuale pericolosità del proposto ad opera del tribunale, anche d'ufficio. Il tribunale competente deve, ai fini del decidere, assumere le necessarie informazioni presso l'amministrazione penìitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Se la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione;
se, invece, persiste, il tribunale ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato. Nel sistema delineato dai citati commi 2-bis e 2-ter dell'art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013, la 2 detenzione di lunga durata determina la sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione. Tale sospensione non cessa automaticamente con la fine della detenzione, ma permane fino a quando il tribunale competente non accerti la persistenza delle pericolosità dell'interessato. La nuova verifica di pericolosità rappresenta, pertanto, una condizione di efficacia della misura di prevenzione, in difetto della quale non può neppure configurarsi il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952). 3. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati;
si è spiegato che: a) nei confronti del ricorrente era stata disposta, con provvedimento divenuto irrevocabile il 10.2.2016, la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata dì anni tre in quanto ritenuto appartenente ad una associazione di tipo mafioso;
b) l'esecuzione della misura era stata sospesa per effetto dello stato detentivo del proposto per oltre due anni, dal 2.11.2015 al 2.4.2021; c) durante l'esecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare, il ricorrente nell'agosto del 2018 si era reso responsabile di plurimi fatti di evasione, atti persecutori, resistenza a pubblico ufficiale, per i quali è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 14.7.2020; d) sulla base delle informazioni assunte, era emerso inoltre come il proposto non avesse reciso i propri rapporti con la criminalità organizzata, continuando a frequentare soggetti pregiudicati per gravi reati e che a loro volta avevano violato gli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale;
e) 1'8.4.2021, a seguito di controllo, era stato accertato l'ulteriore fatto di evasione da parte del ricorrente, che, i oltre a presentarsi in uno stato di ebbrezza alcolica, aveva minacciato di morte gli appartenenti alle forze dell'ordine; f) nessun elemento positivo era stato acquisito o anche solo prospettato. Un provvedimento obiettivamente motivato, in cui il Giudice della prevenzione ha compiuto una complessiva valutazione della persistente condizione di pericolosità sociale del sottoposto, tenendo conto, senza alcun automatismo valutativo e decisorio, degli elementi originariamente acquisiti, correlandoli con quelli relativi all'evoluzione della personalità in relazione all'eventuale periodo di detenzione patito ed alle ulteriori emergenze processuali. Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato e senza allegare alunchè, a prospettare una omessa motivazione con specifico riguardo alla possibilità di assumere informazioni presso la Comunità in cui attualmente EL IO dimora e in cui avrebbe intrapreso un'attività lavorativa. 3 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2023.