Sentenza 13 settembre 2005
Massime • 1
Il divieto di caccia dei fringuelli e delle peppole di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, può essere derogato con L. regionale sempre che l'abbattimento, la cattura e la detenzione dei fringuellidi citati non superi il numero di cinque unità; tale regime derogatorio, lungi da rappresentare una franchigia di abbattimento di cinque volatili, non si sovrappone - nell'arco temporale stabilito dalla legge reg. - a quello ordinario ma lo sostituisce, nel senso che rende lecito l'abbattimento fino a cinque esemplari, ma mantiene l'illiceità penale delle condotte di prelevamento di volatili superiore nel complesso alle cinque unità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 13/09/2005, n. 42950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42950 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 13/09/2005
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 57
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 25993/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 22/03/2005 da:
Avv. BONSANTO Franco, difensore di GU RA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza dell'8 marzo 2005 del Tribunale di Verona - sezione distaccata di Soave. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. Gianfranco CIANI, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sentito, altresì, l'avv. Franco Bonsanto che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GU RA era chiamato a rispondere innanzi al Tribunale di Verona - sezione distaccata di Soave, in composizione monocratica, del reato di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 18 e 30 lett. h) (perché esercitava irregolarmente la caccia, abbattendo complessivamente otto LL).
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale dichiarava l'imputato responsabile del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 800,00 di ammenda, oltre consequenziali statuizioni. Avverso l'anzidetta decisione, il difensore dell'imputato propone ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con unico motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della L. 11 febbraio 1992, n. 157; erronea qualificazione giuridica del fatto ed insussistenza del fatto-reato. Sostiene, in particolare, che sulla base della lettura congiunta della normativa anzidetta e della L.R. Veneto n. 7 del 14 marzo 2002, nonché delle direttive comunitarie in materia, la cattura di otto LL non integrerebbe la contestata ipotesi di reato, bensì mero illecito amministrativo, in virtù del potere di deroga esercitato dal legislatore regionale nei limiti previsti dalla legislazione statuale. Secondo la lettura proposta dal ricorrente, il coacervo delle disposizioni nazionali e sopranazionali in materia dovrebbe portare alle seguenti conclusioni: l'abbattimento di cinque LL da parte del cacciatore, nella singola giornata, sarebbe condotta lecita ai sensi dell'art. 3 (come integrato dall'All. B) della L.R. n. 7 del 2002); il prelievo da sei a dieci esemplari di LL, nella singola giornata, costituirebbe illecito amministrativo, sanzionato dalla L. n. 157 del 1992, art. 31, comma 1, lett. g); la cattura di più di dieci esemplari di LL
integrerebbe gli estremi del reato previsto dalla L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 2, lett. h).
2. - Reputa il Collegio di non poter seguire la pur impegnata linea interpretativa sostenuta dal ricorrente.
Un sintetico excursus dell'evoluzione normativa in materia autorizza, piuttosto, conclusioni conformi a quelle alle quali è pervenuto il giudice di merito. È noto, in proposito, che il primo referente normativo è rappresentato dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, attuativa, fra l'altro, della direttiva 79/409/CEE del 02/04/1979 (concernente la conservazione degli uccelli selvatici), che all'art. 18 c.p.p., comma 1, lett. c), comprendeva tra le specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, anche il LL (fringilla coelebs) e la OL (fringilla montifringilla). Il regime sanzionatorio è dettato dall'art. 30 della stessa normativa, che alla lettera h) prevede l'irrogazione dell'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con messi vietati... Inoltre il successivo art. 31 c.p.p., lett. g), stabilisce l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque...... Dunque, in base a tale originario regime, accanto alla generale previsione dell'art. 30 c.p.p., che considerava come reato contravvenzionale la cattura di fringillidi solo in numero superiore a cinque, esisteva una previsione specifica, quella di cui all'art. 18 c.p.p. che consentiva la caccia soltanto di due specie di fringillidi (il LL e la OL) soltanto nel periodo di tempo considerato (e cioè dalla terza domenica di settembre fino al 31 gennaio). Nondimeno, in forza della previsione contenuta nel terzo comma dello stesso art. 18 c.p.p., che prevedeva la possibilità di modificare l'elenco delle specie cacciabili con decreto del Presidente del consiglio del Ministri, è stato emanato il D.P.C.M. del 21/11/1993 che ha escluso dalle specie cacciabili sia la OL
che il LL che, pertanto, secondo la vigente normativa nazionale, non sono più cacciabili.
Sennonché tale generale regime di divieto ha conosciuto delle deroghe, considerato che la stessa direttiva 79/409/CEE prevedeva all'art. 9 la possibilità di deroghe nazionali per vari fini, ed in particolare per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità (lett. c) par. 1). Un successivo D.C.P.M. è intervenuto, il 27/09/1997, per disciplinare le modalità di esercizio della deroga da parte delle regioni, al fine di garantire l'omogeneità normativa, dovendosi in questa materia assicurare che le competenze regionali previste dall'art. 117 fossero esercitate nel quadro delle norme di principio fissate dalla L. n. 157 del 1992. Il tutto sulla base della una sentenza della Corte Cost. 22 luglio 1996, n. 292, che aveva statuito la competenza dello Stato per la modifica dei divieti derivanti dalla menzionata normativa, ai sensi e con gli strumenti di cui al citato art. 18, comma 3; ed aveva precisato che spetta allo Stato far valere gli interessi unitari di cui è portatore nei confronti delle regioni, anche quando queste esercitino le loro competenze costituzionali in materia di caccia (cfr., Cass. sez. 3, 03/10/2002, n. 40265, rv. 225700). Orbene, proprio in applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva comunitaria anzidetta, la regione Veneto ha emanato la L.R. 14 marzo 2002 n. 7 (successivamente abrogata e sostituita dalla L.R. 13 agosto 2004, n. 17), che, all'art. 3, ha autorizzato il prelievo in deroga di soggetti appartenenti alle specie OL (fringilla montifingilla) e LL (fringilla coelebs), stabilendo altresì i limiti massimi giornalieri e stagionali del soggetti prelevabili nonché i periodi temporali nei quali possono essere effettuati. Infatti il comma 3, dello stesso art. 3, rimanda alle prescrizioni dell'allegato B). In esso si legge che per le specie in considerazione (LL e OL) è stabilito il limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore di cinque unità e l'arco temporale dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre.
Dunque, pur con le limitazioni anzidette, nel territorio della regione Veneto la caccia a LL e LE è consentita nel periodo temporale in considerazione e nei limiti quantitativi previsti. Di guisa che, nel complessivo regime applicabile per tutte le altre specie cacciabili non previste dalla normativa regionale (tenendo, altresì, conto che OL e LL sono soltanto species della più ampia categoria dei fringillidi), viene ritagliato dal legislatore regionale uno spazio in deroga per le specie anzidette con la sola conclusione giuridicamente ipotizzabile che, nell'arco di tempo considerato, il prelievo fino a cinque unità è consentito, e dunque è fatto penalmente irrilevante, mentre il prelievo superiore configura gli estremi del reato contravvenzionale. Contrariamente a quanto mostra di ritenere parte ricorrente, tale speciale regime deroga - e, dunque sostituisce - quello ordinario e non si sovrappone ad esso in guisa da aggiungere un'ulteriore, per così dire, franchigia di cinque unità a quelle già previste dalla disciplina generale, ai sensi della L. n. 157 del 1992, art. 31, lett. g), non senso che il fatto reato scatterebbe soltanto con l'abbattimento dell'undicesimo volatile. Ed invero, il regime derogatorio introdotto dalla legge regionale si innestava, come emerge dal quadro storico considerato, in un contesto normativo che, a seguito del D.P.C.M. del 22/11/1993 era in termini di assoluto divieto di cattura di LE e LL, ricompresi fra le specie non cacciabili.
Pertanto, considerato che l'imputato è accusato di avere abbattuto otto LL il 16 ottobre 2002, e dunque in periodo temporale nel quale avrebbe potuto abbattere solo cinque unità, correttamente il fatto è stato qualificato come reato contravvenzionale, e conseguentemente sanzionato.
3. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2005