Sentenza 4 marzo 1999
Massime • 1
In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 348 della legge n. 2248 del 1865, all. F, dispone che"l'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Appena accaduto il danno,l'appaltatore deve denunciarlo alla direzione dei lavori, la quale procede all'accertamento dei fatti e ne stende processo verbale in concorso dell'appaltatore, per norma nella determinazione di quei compensi ai quali esso appaltatore potesse aver diritto. Frattanto l'impresa non potrà sotto verun pretesto sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori. Il primo comma dell'art. 24 del Capitolato Generale Opere Pubbliche 1063/1962 ribadisce che i danni devono essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, a pena di decadenza, oltre cinque giorni da quello dell'avvenimento.La denuncia in esame non ha natura negoziale, non assolvendo la funzione di imputare il danno a causa di forza maggiore - potendo l'appaltatore, nella immediatezza del fatto, non disporre di elementi per formulare una valutazione circa l'origine del danno stesso - e richiedere la rivalsa nei confronti dell'appaltante. La denuncia rappresenta, invece, solo la notificazione di un accadimento esterno, che attiva il procedimento dell'amministrazione diretto all'accertamento dei fatti. Ne consegue, da un lato, che essa non richiede la forma scritta, potendo anche essere compiuta verbalmente, dall'altro, che deve essere posta in essere in tempi brevissimi , quando è ancora possibile verificare lo stato dei luoghi, proprio per rendere possibile l'accertamento amministrativo della origine del danno, e che il termine previsto , di decadenza, non può essere sospeso ne' rinviato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/03/1999, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 4 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IMPRESA MARIO GENGHINI SPA in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso l'avvocato MICHELE GIORGIANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ANAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale per Notaio Nicola Cinotti di Roma rep. n. 81529 del 27.1.1998;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1971/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 09/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/98 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Giorgianni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 29 agosto 1972, mentre erano in corso i lavori della variante tra SE e CR appaltati dall'ANAS all'impresa M. Genghini, si verificava il crollo del viadotto Cannavino. Alla conclusione dei lavori, l'impresa iscriveva due riserve, la prima per il pagamento delle maggiori opere eseguite (demolizione e ricostruzione del viadotto), la seconda per la disapplicazione della penale imposta dall'ANAS per il ritardo nella consegna.
L'ANAS disattendeva entrambe le richieste e l'impresa la evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma chiedendo: 1) il pagamento della somma di L.
1.687.032.142 oltre interessi legali e moratori a titolo di compenso per le maggiori spese affrontate a causa del crollo del viadotto e dei conseguenti maggiori lavori necessari per la ricostruzione;
2) la disapplicazione della penale di L. 226.044.000, a suo dire ingiustamente applicata dall'ANAS per il ritardo nella consegna dell'opera.
La seconda riserva veniva parzialmente accolta da parte dell'ANAS in via amministrativa in corso di causa;
le residue richieste dell'attrice venivano invece rigettate dal Tribunale di Roma con sentenza n. 10784 del 12 luglio 1993 che riteneva sussistere da un lato la decadenza dell'appaltatore dalla richiesta di compenso per mancata denuncia nel termine di cui agli artt. 348 della legge LL.PP. 30 marzo 1865, n. 2248, all. F, 25 reg. 25 maggio 1895 n. 350 e art. 24 cap. gen. Min. LL.PP. (D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063), dall'altro, comunque, il ritardo non giustificato nella consegna dell'opera.
L'Impresa ha impugnato la pronuncia dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, la quale ha rigettato il gravame con sentenza n. 1971 del 9 giugno 1997. L'Impresa M. Genghini, s.p.a. in amministrazione straordinari ricorre per cassazione deducendo quattro motivi. L'ANAS resiste con controricorso. L'Impresa M. Genghini, s.p.a. ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura il pronunciato del giudice di appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 348 L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, e 24 del Cap. Gen. Op. Pubbl., nonché degli artt. 2727 e ss. del c.c.. Rileva altresì l'omesso esame dei fatti e documenti decisivi nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione. In particolare, reiterando la prospettazione difensiva già disattesa nei pregressi gradi di giudizio, pur non contestando il mancato adempimento della denuncia (scritta) nel termine perentorio dei cinque giorni dall'accadimento, la ricorrente società assume che la forma verbale sarebbe idonea ad impedire la decadenza, che la denuncia dei danni di cui al ridetto art. 348 della legge sui LL.PP. sarebbe preordinata alla mera constatazione del fatto da parte della stazione appellante, la quale, in base a circostanze, accadimenti e fatti avrebbe avuto nello specifico sicuramente conoscenza immediata del grave evento;
e che, comunque, dalla documentazione acquisita agli atti emergerebbe la prova presuntiva della conoscenza. Per una corretta impostazione del problema è necessario ricordare che in base all'art. 348 L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, "l'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Appena accaduto il danno, l'appaltatore deve denunciarlo alla direzione dei lavori, la quale procede all'accertamento dei fatti e ne stende processo verbale in concorso dell'appaltatore, per norma nella determinazione di quei compensi ai quali esso appaltatore potesse aver diritto. Frattanto l'impresa non potrà sotto verun pretesto sospendere o rallentare la esecuzione dei lavori".
Mentre, a sua volta, il primo comma dell'art. 24 del Cap. Gen. Op. Pubbl., 1063/1962 ribadisce: "nei casi nei quali il capitolato speciale non escluda ogni compenso per danni alle opere per forza maggiore, o quando in esso capitolato non si stabiliscano termini maggiori, questi danni devono essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto pen di decadenza, oltre cinque giorni da quello dell'avvenimento".
Nella interpretazione di queste disposizioni, la Corte di merito ha condiviso la tesi del Tribunale secondo cui la denuncia in questione non assolve soltanto la funzione di portare a conoscenza dell'appaltante il fatto costitutivo del danno alle opere o alle provviste, ma anche la imputazione del danno, almeno in via ipotetica, a causa di forza maggiore, e la volontà dell'appaltatore di rivalersi sull'appellante. Ciò in quanto dal contesto normativo in cui è inserita si dedurrebbe che essa attiva un procedimento che l'Amministrazione è tenuta a condurre per l'accertamento dei fatti certamente con criterio di imparzialità a tutela dei diritti dell'appaltatore, ma soprattutto nel pubblico interesse, atteso che il riconoscimento della vis maior quale causa dell'evento dannoso comporta - per l'opposto trattamento del rischio da perimento della cosa voluto dal legislatore in materia di esecuzione di opera pubblica, ex art. 348 l. sui LL.PP., rispetto alla disciplina comune dell'appalto, per la quale il periculum, ai sensi dell'art. 1673 c.c., ricade sull'appaltatore sino all'accettazione dell'opera - che l'amministrazione sia tenuta ad assumere i maggiori oneri per la realizzazione dell'opera.
La denuncia dunque non rappresenta - secondo i giudici di merito - semplicemente la notificazione di un accadimento esterno, ma contiene una dichiarazione di volontà, cui la legge collega precise conseguenze giuridiche: le quali, evidentemente, non possono sortire se non da quell'atto volitivo e configurato dalla legge come oggettivamente idoneo, che promana dall'interessato. Questa Corte non condivide simili considerazioni, ma sotto profili che non comportano l'accoglimento del ricorso, ma solo una correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384, 2^ comma c.p.c.. In particolare, questa Corte ritiene che la denuncia alla direzione lavori prevista dalle norme in esame non contenga alcuna dichiarazione di volontà negoziale, ma costituisca semplicemente una comunicazione di eventi.
Tale denuncia infatti deve avvenire immediatamente dopo il verificarsi del danno, quando cioè l'appaltatore può non possedere alcun termine di riferimento per formulare una valutazione circa l'origine del danno stesso.
La natura non negoziale della denuncia rende di per sè evidente come essa non richieda la forma scritta e possa quindi essere compiuta oralmente. Questa conclusione non giova però alla ricorrente che nell'atto d'appello ha bensì adombrato la tesi secondo cui avrebbe proceduto ad una denuncia verbale con queste parole "l'esistenza e la tempestività di una denuncia verbale dell'evento ben può essere desunta da elementi presuntivi"; ad esse però non si accompagna alcuna indicazione concreta degli elementi presuntivi stessi perché la gravità dell'incidente viene invocata solo per sostenere che esso era comunque noto al direttore dei lavori.
Cioè la ricorrente ha avanti al giudice d'appello esclusivamente sostenuto che la denuncia in questione può essere sostituita dall'effettiva conoscenza che dei fatti abbia il direttore dei lavori;
ma simile tesi si infrange contro la lettera della legge che parla esplicitamente di "denuncia" cioè di un atto proveniente dall'appaltatore, idoneo a far scattare l'obbligo degli accertamenti. Il motivo deve perciò essere rigettato.
Con il secondo, subordinato, motivo di ricorso si denuncia la violazione degli articoli già indicati nel primo motivo, sotto altro profilo, per non essere affatto chiaro, al momento del fatto, il carattere fortuito dell'evento, accertato solo all'esito del lungo processo penale, conclusosi con sentenza della Suprema Corte di Cassazione.
L'argomentazione è in qualche misura coerente alla tesi accolta dai giudici di merito secondo cui la denuncia avrebbe natura negoziale;
se con la denuncia l'appaltatore esprimesse una volontà volta a conseguire un qualche ristoro finanziario sarebbe logico consentirgli di attendere che si concludessero le vicende giudiziarie attraverso cui la situazione può essere chiarita.
Se invece, come ritiene questa Corte, la dichiarazione non ha natura negoziale ma semplicemente avvia l'accertamento amministrativo attraverso cui verrà, in contraddittorio, verificata l'origine del danno, è anche ovviamente necessario che simile atto venga posto in essere entro termini brevissimi, quando ancora è possibile verificare lo stato dei luoghi. Ed il termine non possa essere sospeso o rinviato.
Il motivo deve perciò essere rigettato.
Con il terzo subordinato motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2966 c.c. nonché l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per essere stato l'importo dei compensi spettanti all'impresa per il rifacimento dell'opera fortuitamente perita contabilizzato in partita definitiva dal direttore dei lavori sul registro di contabilità, sicché si sarebbe verificato un riconoscimento impeditivo della decadenza ex art. 2966 c.c. Al riguardo la Amministrazione controdeduce osservando che il direttore dei lavori è un rappresentante del committente ma limitatamente alla materia strettamente tecnica. E simile controdeduzione appare pienamente fondata, in quanto il direttore dei lavori, quale ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica, e pertanto le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente soltanto se contenute in detto ambito tecnico, mentre sono prive del valore vincolante quando invadono altri campi, come quello concernente l'accettazione, l'accertamento il riconoscimento del compenso finale dell'opera (Cass. 1^ marzo 1995, n. 2333; in termini analoghi cfr. Cass. 19 giugno 1996, n. 5632, secondo cui l'appaltatore non è esonerato dalla responsabilità per la rovina o il difetto dell'opera qualora, avendo fatto presente al direttore dei lavori la non eseguibilità del progetto, abbia ricevuto da questi, e non dal committente, l'ordine di eseguire comunque il progetto). Il motivo deve perciò essere rigettato.
Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente censura il capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile il motivo di appello relativo alla applicazione della penale conseguente il ritardo nella attuazione dell'opera, per genericità, non avendo l'appellante - secondo la sentenza impugnata - fornito ne' indicato data, periodi o comunque conteggi riassuntivi dei periodi di proroga in rapporto alla effettiva durata dei lavori. A sua volta la controricorrente sostiene che sul punto la Corte di merito avrebbe correttamente esaminato e vagliato le risultanze e gli atti processuali supportando la pronuncia di inammissibilità del motivo con sufficiente e congrua motivazione sicché, attenendo lo stesso a questioni di puro fatto, è come tale incensurabile dinanzi a Codesta Suprema Corte. In realtà però il motivo di ricorso è fondato.
Nell'atto di citazione in appello la ricorrente aveva dedotto uno specifico (presunto) errore del giudice di primo grado asserendo che questo, dopo aver riconosciuto che tutta la vicenda inerente al crollo era conseguenza di forza maggiore non imputabile alla impresa appaltatrice, avrebbe poi sottratto alla penale per ritardo solo la parte corrispondente alla fase di sequestro penale del cantiere, senza tener conto dei tempi necessari per l'opera di ricostruzione delle opere crollate, dipendente pur essa dal fortuito, non addebitabile neppure in relazione alla penale per il ritardo. A questo puntuale addebito la Corte di merito doveva dare risposta altrettanto puntuale e specifica e non limitarsi a considerare simile censura generica e perciò inammissibile, travisando il contenuto effettivo dell'atto d'appello, e non considerando che il problema della tempestività della denuncia sotto tale aspetto non aveva rilievo.
Il motivo deve essere accolto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri. Cassa la decisione impugnata nei limiti del motivo accolto, rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma che deciderà anche sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile il 10 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 4 marzo 1999