Sentenza 15 luglio 2002
Massime • 2
La garanzia posta dall'art. 25 Cost., secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, va riferita alla competenza dell'organo giudiziario nel suo complesso, impersonalmente considerato e non incide sulla concreta composizione dell'organo giudicante, la quale può dare luogo invece a nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ..
Allorquando un condomino agisca a tutela delle parti comuni dell'edificio, così come quando egli agisca a tutela della sua proprietà individuale, il contraddittorio non deve essere integrato nei confronti degli altri condomini, non versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/2002, n. 10219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10219 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZ NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VITTORIO VENETO 108, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PESCATORE, che la difende unitamente all'avvocato MASSIMO BRANDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI PR TO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, difeso dall'avvocato GIOACCHINO DELLA PIETRA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
ZO IO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA ZERELLA, difesa dall'avvocato ALFREDO ARPAIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1360/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 04/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
uditi gli Avvocati PESCATORE SALVATORE e BRANDI MASSIMO, difensori del ricorrente che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27 aprile 1979, AT Di RI e IO ZO, proprietari di due appartamenti, al primo piano dell'edificio sito in Napoli, piazza Salvatore di Giacomo n. 148, denunciavano al Pretore, a fini di sospensione dei lavori, che la condomina NN AL stava eseguendo una sopraelevazione, al secondo piano, alterando l'estetica dell'edificio e compromettendone la statica, nonché demolendo opere e servizi condominiali.
Inaudita altera parte, il Pretore di Napoli disponeva la sospensione dei lavori, poi confermata in contraddittorio di NN AL. Con atto del 19 ottobre 1979, il Di RI e la ZO riassumevano la causa innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ed il risarcimento dei danni subiti. La AL resisteva alle pretese avversarie e, in via riconvenzionale, chiedeva la rimozione di una serie di abusi, commessi in suo danno dalle controparti.
In esito ad accertamento tecnico d'ufficio, con sentenza del 9 dicembre 1992, il Tribunale di Napoli, accoglieva la domanda del Di RI e della ZO, condannando la AL a ridurre in pristino il tetto dell'edificio, con le originarie falde, altezze e pendenze, a rifare la gronda asportata, ad eliminare le finestre a mansarda, a ripristinare la torretta belvedere e ad eseguire lavori di risanamento statico, oltre al risarcimento dei danni in misura di lire 5.824.000. La domanda riconvenzionale, invece, veniva respinta. Le parti interponevano gravame: la AL, in via principale, e il Di RI e la ZO, in via incidentale.
In esito a nuova consulenza tecnica d'ufficio, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, per poi essere rimessa sul ruolo, con ordinanza del 18 dicembre 1998, al fine di sentire a chiarimenti i consulenti tecnici d'ufficio, di primo e di secondo grado.
Sopravvenuto il mutamento del collegio, a seguito del provvedimento di autorizzazione della sollecitata astensione dei suoi componenti, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 13 maggio 1999. Con sentenza del 24 maggio/4 giugno 1999, la Corte d'appello di Napoli accoglieva in parte il gravame principale, rigettato invece quello incidentale, e, per l'effetto, a parziale modifica della decisione di primo grado, confermata nel resto, "revocava" la condanna della AL all'esecuzione dei lavori di risanamento statico dell'edificio e al risarcimento dei danni.
A motivo della decisione, segnatamente esponeva: a) che doveva essere revocata l'ordinanza di convocazione a chiarimenti dei consulenti tecnici d'ufficio, non necessitando di alcun chiarimento le rispettive relazioni di consulenza, espressive di difformi ma in sè chiari pareri tecnici;
b) che alle delibere condominiali del 13 giugno 1973 e del 1^ marzo 1974 non poteva essere attribuito il valore di transazione preventiva della lite, eccepito dalla AL, mancando degli elementi essenziali di un contratto siffatto, quali il richiamo alla generalità dei contrasti esistenti tra le parti, in atto o potenziali, la indicazione delle rispettive pretese, nonché l'affermazione di rinuncia a tutte o parte di esse, in relazione allo stato dei luoghi per effetto della ristrutturazione del sottotetto e della rimozione del tetto;
c) che gli stessi titoli di acquisto delle proprietà consentivano alla AL la possibilità di sopraelevazione e di ulteriori trasformazioni o ristrutturazioni dei luoghi, ma nei limiti della dovuta armonia con l'estetica del fabbricato (e sempre che la statica lo consenta), da inquadrarsi nell'ambito delle normativa vigente in materia di condominio, di cui agli artt. 1120 e 1127 c.c.; d) che, nel contrasto dei pareri tecnici acquisiti e dei rilievi difensivi esposti, doveva essere condiviso quello del consulente tecnico d'ufficio di primo grado, risultando che l'edificio in oggetto, costituito da una palazzina dei primi del 1900, caratterizzata da un tetto in legno a tre falde spioventi, in capriate in legno e tegole, con torretta belvedere sulla destra, sormontata da tetto a pagoda, sorretto da colonnine poggianti su parapetto, era stato modificato nelle sue originarie linee architettoniche dagli interventi innovativi della AL, con ulteriore e peggiorativa alterazione del decoro architettonico;
e) che tali interventi avevano infatti comportato la eliminazione del tetto a tre falde spioventi, sostituito con un tetto a due falde, che termina a filo di facciata, la realizzazione di finestre dotate di infissi in alluminio anodizzato, la loro collocazione senza considerazione alcuna dell'allineamento dei balconi e delle trifore dei piani sottostanti, con infissi in legno, la eliminazione del parapetto della torretta e un diverso rapporto tra tetto e torretta, con appiattimento dell'originaria snellezza di linea;
f) che al pregiudizio arrecato dalla AL non poteva porsi rimedio, circoscrivendo il ripristino alla sola facciata dell'edificio, posto che anche le parti laterale e postica erano coinvolte nelle ricostruzione delle tre falde del tetto, con originaria pendenza e gronda, ne' poteva ovviarsi con una uniformità di attintatura, idonea ad attutire l'entità della alterazione, ma non anche ad eliminarne gli effetti, e ne' era poi giovevole al ripristino dello stato originario la ricostruzione della gronda, a mò di posticcio, senza alcuna funzione.
Per la cassazione di tale sentenza, NN AL ha proposto ricorso in forza di sette motivi.
AT Di RI e IO ZO hanno resistito con autonomi controricorsi.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato "nullità della sentenza per violazione del disposto di cui all'art. 174 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) - insufficiente motivazione in relazione alla revoca dell'ordinanza collegiale 18/12/98", la ricorrente si duole che, in sede di gravame, a seguito dell'inusitato comportamento delle controparti, la causa sia stata sottratta al suo giudice naturale, con assegnazione ad altro collegio, rispetto a quello iniziale, e che il nuovo collegio, poi, abbia inadeguatamente motivato la revoca del provvedimento reso dal primo, con cui era stata disposta la convocazione a chiarimenti dei consulenti tecnici d'ufficio, di primo e di secondo grado.
Il motivo non ha pregio.
Ed invero, la garanzia posta dall'art. 25 Cost., secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, va riferita alla competenza dell'organo giudiziario nel suo complesso, impersonalmente considerato, e non incide sulla concreta composizione dell'organo giudicante (v. Cass. n. 4839/92 e n. 5755/82), che può dar luogo invece a nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 C.P.C., nullità - questa - insussistente nella specie, laddove, per la sopravvenuta autorizzazione ad astenersi di tutti i componenti del collegio iniziale, si è provveduto ad assegnare la causa ad altro collegio, che, all'esito della discussione, l'ha poi decisa.
Affatto motivata, poi, adeguatamente, è la revoca che la Corte di merito, in nuova composizione, ha disposto con riguardo al precedente provvedimento di convocazione a chiarimenti dei consulenti tecnici d'ufficio, revoca - questa - rientrante nei poteri discrezionali del giudice del merito e, nello specifico, argomentata sul rilievo che "di nessun chiarimento hanno bisogno le Relazioni dell'ing. Caramanna e dell'ing. Santorelli, il cui parere tecnico, è stato espresso con estrema limpidezza sia pure in maniera difforme".
Inconferente, con riguardo alla questione posta di insufficiente motivazione sulla revoca del citato provvedimento, siccome involge la diversa questione della valutazione delle consulenze tecniche in oggetto, pure specificamente affrontata nella sentenza impugnata, nei denunciati termini di comparazione e scelta tra i difformi accertamenti tecnici, è il richiamo operato dalla ricorrente al principio enunciato da questa Corte (sent. n. 2383/92), secondo cui il giudice d'appello, che dissenta dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio di secondo grado ed accolga quelle del consulente tecnico di primo grado, deve non soltanto enunciare le ragioni che lo inducono ad accettare la prima consulenza, ma deve specificamente contestare le contrastanti valutazioni della seconda consulenza, anche in relazione alle critiche delle parti.
Con il secondo motivo, rubricato "violazione del disposto di cui all'art. 354 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.)", la ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia rilevato e disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condominì dell'edificio di piazza Salvatore di Giacomo.
Deduce, al riguardo, riallacciandosi a precedente di questa Corte (sent. n. 11509/92), che la domanda proposta da un condomino nei confronti di altro condominio per ottenere il ripristino dell'originario tetto dell'edificio, ove comporti l'accertamento del diritto del condomino convenuto di modificare sostanzialmente quella parte comune dell'edificio, sia in forza di delibere condominiali e sia in forza del proprio titolo d'acquisto, essendo destinata ad incidere sui diritti di un bene comune agli altri condomini, deve essere necessariamente decisa nei confronti di tutti i proprietari dell'edificio, perché investe un rapporto giuridico, unico ed indivisibile.
Il motivo, che investe questione sollevata per la prima volta in sede di legittimità, ma pur ammissibile, perché rilevabile d'ufficio, non ha pregio.
Ed invero, nella specie, come evidenziato dagli atti di causa, esaminabili per la particolare natura della questione posta, i resistenti condomini, ebbero ad agire a tutela, in forma di riduzione in pristino e di risarcimento del danno, sia delle loro proprietà individuali e sia delle parti comuni dell'edificio, che assunsero pregiudicate dagli interventi di sopraelevazione e ristrutturazione, operati dalla ricorrente, condomina anch'essa, la quale contestò quella tutela, non già affermando che il suo titolo di proprietà o altro titolo consentivano l'operata modificazione sostanziale dei luoghi, con alterazione (anche) dell'aspetto architettonico dell'edificio, bensì eccependo che la domanda avversaria (con riguardo alle parti comuni dell'edificio) era preclusa da accordo transattivo di lite, supposto in alcune delibere condominiali, ovvero era infondata per mancanza di pregiudizi effettivi. Ne costituisce conferma lo stesso atto d'appello, proposto dalla ricorrente avverso la decisione di primo grado, che concesse la tutela invocata dai resistenti, atto d'appello, appunto, nel quale non si censura alcuna omissione in ordine alla necessità, ora dedotta in ricorso, di accertare il diritto di essa ricorrente di modificare le parti comuni dell'edificio, anche in termini esteticamente pregiudizievoli, in forza di titoli specifici, quali il titolo di proprietà ovvero il citato e supposto accordo transattivo, quest'ultimo richiamato invece al diverso fine di mera eccezione di improponibilità della domanda avversaria.
Nella specie, dunque, non si versava nella prospettata ipotesi di litisconsorzio necessario, da questa Corte affermato in altri e differenti casi, ma negato, invece, con orientamento consolidato, allorquando il condomino agisca a tutela delle parti comuni dell'edificio (v. ex plurimis sent. n. 8546/98, n. 12255/97, n. 13064/95, n. 6699/94, n. 3930/88 e n. 9043/87), al pari - ovviamente - di quando agisca a tutela della sua proprietà individuale. Con il terzo motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione dell'art. 1965 cod. civ. e degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e di ogni altra norma e principio in materia di qualificazione ed interpretazione del contratto di transazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 2735 cod. civ. e di ogni altra norma e principio in materia di dichiarazioni di fatti contra se. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché omesso esame di fatti e punti decisivi della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)", la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto che le delibere condominiali del 13 giugno 1973 e 1^ marzo 1974 non raffigurassero una transazione preventiva della lite poi insorta.
Tale decisum, a dire della ricorrente, contrasterebbe con l'effettivo contenuto di quelle delibere e sarebbe stato poi esposto, con vizi di motivazione, peraltro senza considerazione alcuna del comportamento successivo, tenuto dalle parti, quali, in particolare, la revisione delle tabelle millesimali e gli interventi eseguiti dai resistenti sulla ultimata ed impermeabilizzata copertura dell'edificio, per inserirvi canne fumarie, serventi le loro unità immobiliari. Sostengono, inoltre, che il contenuto di quelle delibere avrebbe dovuto essere valutato, in ogni caso, come confessione stragiudiziale quanto ai fatti sfavorevoli alle controparti e dalle stesse riconosciuti.
Il motivo non ha pregio.
Ed invero, con motivazione adeguata e in sè coerente, in armonia con le regole ermeneutiche, la Corte di merito ha escluso che nelle citate delibere condominiali potessero ravvisarsi gli elementi costitutivi di un contratto transattivo, che prevenisse la lite poi insorta, allora e in quella sede neppure raffigurata nei suoi estremi essenziali ovvero composta attraverso reciproche concessioni. In effetti, dopo aver riportato per punti salienti il contenuto delle delibere condominiali del 13 giugno 1973 e 1^ marzo 1974, evidenziando che i relativi ordini del giorno non investivano ipotesi transattive con riguardo alle opere realizzate dalla ricorrente, e dopo aver chiarito quali dovessero essere contenuto e forma del contratto di transazione, la Corte di merito ha sottolineato come in quelle delibere non venissero neppure identificati la res dubia e l'aliquid datum aliquid retentum, propri del negozio transattivo:
"manca, è detto nella sentenza impugnata, qualsiasi richiamo alla generalità dei contrasti, in atto o potenziali, esistenti tra le parti;
manca la indicazione delle rispettive pretese, e manca l'affermazione di rinunzie a tutte o parte di esse, in relazione all'alterazione dello stato dei luoghi per effetto della ristrutturazione del sottotetto e della rimozione del tetto. Manca, cioè, tutto ciò che identifica una transazione;
per contra v'è, invece, l'espresso rifiuto di ogni discussione su quanto non all'ordine del giorno..".
La contestata attività interpretativa della Corte di merito, dunque, supera l'esame dei rilievi critici della ricorrente;
e ciò, non trascurando di considerare che il comportamento tenuto dalle parti, successivamente alle delibere in oggetto, non poteva avere rilevanza ermeneutica, nella specie, ai sensi del secondo comma dell'art. 1362 C.C., per suo stesso carattere di sussidiarietà, avendo la Corte di merito valutato già chiaro il significato di quelle delibere sulla base del loro tenore, letterale e logico, e non mancando poi di rilevare che la mancata valutazione delle stesse delibere come confessione stragiudiziale, quanto ai fatti sfavorevoli, che, secondo assunto, le controparti avrebbero don esse riconosciuto, involge una questione affatto nuova, inammissibile in sede di legittimità, per quanto la sentenza impugnata nulla afferma al riguardo e la ricorrente neppure prospetta di averla specificamente sollevata nel giudizio di merito.
Con il quarto motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e ss. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)", la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia respinto il motivo del proprio gravame, con cui si raffigurava che le opere da essa ricorrente realizzate non erano vincolate al rispetto delle linee architettoniche dell'edificio, giusta quanto specificamente previsto nei titoli di proprietà, atti del 20 e 30 dicembre 1968, peraltro espressivi di un concetto, quello della estetica, ben più riduttivo di quello dell'aspetto architettonico. La Corte di merito, infatti, a dire della ricorrente, nel respingere quel motivo di gravame, sarebbe incorsa in violazione e falsa applicazione di legge e vizi di motivazione, inopinatamente ritenendo che i dedotti titoli di proprietà fossero attributivi del diritto di trasformazione e di sopraelevazione, ma sempre nel rispetto dell'estetica dell'edificio, espressione - quest'ultima - cui era stato peraltro attribuito un significato più ampio del dovuto, analogo a quello relativo all'aspetto architettonico, coinvolgente anche gli elementi funzionali e strutturali della costruzione. Il motivo non ha pregio.
Ed invero, esso motivo involge questioni affatto nuove, non proposte nel giudizio di merito e, quindi, per insegnamento costante di questa Corte, inammissibili in sede di legittimità.
In effetti, diversamente da quanto raffigurato, con l'atto d'appello, allora proposto, la ricorrente non ebbe a sollevare censure specifiche, coinvolgenti le questioni solo ora prospettate in ricorso con riguardo alla misura ed ai limiti del diritto di trasformazione e di sopraelevazione, riconosciuto dai titoli di proprietà, quali gli atti del 20 e 30 dicembre 1968, di cui, significativamente, nel detto mezzo di impugnazione, non vi fu neppure indicazione specifica di estremi e di contenuto, al di fuori di un mero cenno all'acquisito diritto di "costruire altro piano in sopraelevazione dell'alloggio all'ultimo piano" e di "trasformare, in tutto o in parte, i balconi e le finestre dell'alloggio all'ultimo piano".
Nè, ovviamente, ai fini in oggetto, fissando l'atto d'appello (con l'enunciazione di specifici motivi) i limiti di devoluzione della controversia in sede di gravame e in tali limiti essendo circoscritta la cognizione del giudice, può assumere rilievo il fatto che la Corte di merito abbia dato conto in sentenza dei detti titoli di proprietà, nonché del precedente atto del 23 ottobre 1968, o il fatto che la ricorrente, nel corso del gravame, abbia poi prospettato questione al riguardo ovvero abbia specificato quanto dapprima solo genericamente dedotto.
Con il quinto motivo, rubricato "violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su di un autonomo motivo di appello (art. 360 n. 3/5 c.p.c.)", la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia totalmente ignorato il motivo di gravame, da essa ricorrente proposto e, per l'appunto, raffigurato dall'assunto che, in ogni caso, ove non si fosse ritenuto che le delibere condominiali del 13 giugno 1973 e 1^ marzo 1974 esprimessero un accordo transattivo, diretto a prevenire la lite poi insorta, "la domanda di ripristino dell'intero tetto avanzata dai coniugi Di RI-ZO era improponibile alla luce degli stessi deliberati assembleari del 13.6.73.. e del 1.3.74.. assunti dal Condominio del fabbricato di Piazza S. Di Giacomo 148, nei quali tutti i condomini avevano espressamente convenuto di ricostruire solo la parte terminale del preesistente tetto nel momento in cui sarebbero state rifatte le facciate dell'edificio e ciò per consentire alla sig.ra AL di risparmiare il costo degli anditi necessari all'esecuzione delle opere, in quanto tale delibera costituiva senza ombra di dubbio una obbligazione sottoposta a termine, la cui esecuzione non dipendeva dalla volontà dell'appellante, ed in pendenza del termine, ovviamente, non è dato al creditore pretenderne l'esecuzione da parte dell'obbligata".
Il motivo non ha pregio, per ragioni tutt'affatto analoghe a quelle esposte nell'esame del precedente, quarto motivo.
Ed invero, l'atto d'appello, allora proposto dalla ricorrente, non espone affatto la questione ora prospettata dalla ricorrente, in ricorso, nei termini sopraindicati, e richiama invece le citate delibere del 13 giugno 1973 e del 1^ marzo 1974 al diverso fine di rappresentarne il contenuto di transazione preventiva della lite poi insorta, con conseguente improponibilità della domanda avversaria. Con il sesto motivo, rubricato "vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., oltre che insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 n.
3-5 c.p.c.)", la ricorrente si duole che la Corte di merito, così escludendo il connesso e denunciato vizio di ultrapetizione della pronuncia di primo grado, abbia ritenuto che la domanda dei resistenti fosse rivolta alla riduzione in pristino di tutto il nuovo tetto, realizzato da essa ricorrente, e non già soltanto alla costruzione della gronda rimossa, come invece palesato dallo stesso atto introduttivo, con cui era stata richiesta la sua condanna "1) ad eseguire tutte le opere necessarie ad eliminare il guasto e l'alterazione estetica del fabbricato con la condanna in ogni caso del danno che è derivato 2) a ricostruire la gronda illegittimamente asportata." Il motivo non ha pregio.
Ed invero, con motivazione tutt'affatto logica, in sè evidenziante un esame complessivo dell'atto, nella sua formulazione letterale e, soprattutto, nel suo contenuto sostanziale, con riguardo particolare alle finalità perseguite dalle parte, come dovuto (v. ex plurimis Cass. n. 900/96 e n. 1092/95), la Corte di merito ha rilevato che, nell'atto introduttivo del giudizio, i resistenti avevano dichiarato testualmente che intendevano ottenere la riduzione in pristino e il risarcimento dei danni per tutte le violazioni realizzate dalla controparte in pregiudizio della stessa estetica dell'edificio, senza esclusione quindi di alcune rispetto ad altre, come sostiene invece il motivo in esame, prospettando di quell'atto una interpretazione, in cui la formulazione letterale dovrebbe far premio sul contenuto sostanziale.
Con il settimo motivo, rubricato "vizio di motivazione per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché omesso esame in ordine a fatti e punti decisivi per la risoluzione della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)", la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia inopinatamente ritenuto che la pretesa alterazione estetica del fabbricato potesse essere eliminata soltanto mediante il ripristino dell'originario tetto dell'edificio, anche nella parte postica e non visibile dell'edificio, e non già, invece, come possibile, attraverso il ripristino della sola falda di quel tetto, nella parte relativa alla facciata principale e visibile dell'edificio, prospiciente piazza Salvatore di Giacomo. Il motivo non ha pregio.
Ed invero, diversamente da quanto raffigurato dalla ricorrente, la Corte di merito ha adeguatamente e coerentemente argomentato il punto in questione, per l'appunto rilevando che risultavano "inevitabilmente coinvolte nella ricostruzione delle tre falde del tetto, con la originaria pendenza e gronda, anche le parti, laterale e postica, del fabbricato"; e ciò, alla stregua degli accertamenti tecnici disposti d'ufficio, segnatamente del condiviso accertamento tecnico dell'ing. Caramanna, nonché delle stesse fotografie in atti, che, come la Corte di merito ha sottolineato (in precedente passo della sentenza), evidenziavano come "l'elemento di più spiccato significato armonico era rappresentato quasi esclusivamente dal tetto ad ampie falde spioventi, la cui eliminazione concretizza, perciò, l'alterazione di più rilevante incidenza su quella perdita di identità della struttura originaria.." dell'edificio. In modo adeguato e coerente, dunque, la Corte di merito ha dato conto del perché l'intervento di ripristino del tetto dovesse coinvolgere anche le parti dell'edificio, laterale e postica, appunto concorrendo specificamente quel bene a delineare l'insieme dell'aspetto architettonico della costruzione, così che solo un intervento siffatto avrebbe potuto assicurare effettiva tutela a quell'insieme, senza soluzione di continuità.
Non ha rilievo, quindi, in tale contesto, la questione sollevata dalla ricorrente sulla parziale visibilità del tetto dell'edificio, visibile invece nella sua totalità, da più punti e luoghi, come ha mostrato di ritenere la Corte di merito, in ragione della sua stessa natura e struttura di tetto di edificio, a falde spioventi, tale da caratterizzarne l'insieme delle linee architettoniche. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente NN AL al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei resistenti AT Di RI e IO ZO, liquidate per il primo in euro 189,00, oltre euro 3.000,00 per onorari, e per la seconda in euro 120,00, oltre euro 3.000,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 18 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2002