Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/2002, n. 10219
CASS
Sentenza 15 luglio 2002

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La garanzia posta dall'art. 25 Cost., secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, va riferita alla competenza dell'organo giudiziario nel suo complesso, impersonalmente considerato e non incide sulla concreta composizione dell'organo giudicante, la quale può dare luogo invece a nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ..

Allorquando un condomino agisca a tutela delle parti comuni dell'edificio, così come quando egli agisca a tutela della sua proprietà individuale, il contraddittorio non deve essere integrato nei confronti degli altri condomini, non versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/2002, n. 10219
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10219
    Data del deposito : 15 luglio 2002

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