Sentenza 16 maggio 2026
Commentario • 1
- 1. Violenza sessuale: stereotipi e congetture non assolvono, ma condannano? (Cass. 20498/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 giugno 2026
Il giudice d'appello che riforma una sentenza di condanna pronunciando l'assoluzione non può limitarsi a proporre una diversa lettura del materiale probatorio, ma deve fornire una motivazione rafforzata, fondata su un'analisi critica e puntuale delle ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado, spiegando perché gli stessi elementi assumano una diversa valenza dimostrativa. Nei reati di violenza sessuale, eventuali discrasie del racconto quali l'abbigliamento indossato o dettagli della dinamica non sono di per sé idonee a compromettere l'attendibilità della persona offesa quando il nucleo essenziale dell'accusa rimanga costante e trovi conferma in elementi esterni di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/05/2026, n. 17653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17653 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17653/2026 Roma, li, 16/06/2026
Composta da
VA DO
- Presidente -
FRANCESCO LUIGI BRANDA ANNA LUISA ANGELA RICCI LUCA LORENZETTI IE DA
- Relatore -
Sent. n. sez. 465/2026 UP 09/04/2026 R.G.N. 40054/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parte civile UC PP nato a [...] il [...] parte civile PA MA nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: VI AN nato a [...] il [...] US EN nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d'appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NA Luisa Angela IC;
udito il Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente, limitatamente alla posizione di AN
del
ricorso
nel
VI e il
resto;
rigetto uditi: l'avv. Gianluca Varvo in sostituzione dell'avv. Mauro Barraco in difesa di VI AN e dell'avv. Pietro Manzella in difesa di US EN che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi i ricorsi;
GI
Li
Vigni
in
difesa
di
l'avv. Asp di Palermo il quale chiede il rigetto o l'inammissibilità dei ricorsi;
l'avv. Ferdinando Di Franco in difesa delle parti civili che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Firmato Da: VA DO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b- Firmato Da: ANNA LUISA RICCI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2676485beee17fe2 RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d8098d5 Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso I
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Palermo, in data 1 aprile 2025, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 25 gennaio 2023, su appello dell'imputato condannato in primo grado e delle parti civili PP DI e MA PA, dando atto della intervenuta prescrizione, ha assolto AN VI, nella qualità di medico in servizio presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura n. 4 del presidio ospedaliero Villa Sofia di Palermo, dal delitto di cui all'art. 589 cod. pen. in danno del paziente IR UC (ivi ricoverato con diagnosi "psicosi schizofrenica in fase di scompenso con deliri e allucinazioni" e deceduto a causa di arresto cardio-respiratorio), con la formula perché il fatto non sussiste e ha revocato le statuizioni civili;
la Corte di appello ha confermato la sentenza di assoluzione dalla medesima imputazione di NA MA EL e EN US, anch'esse medici in servizio presso la stessa struttura che avevano avuto in gestione il paziente.
1.1.1 fatti nelle sentenze di merito sono stati descritti nel modo
seguente.
IR DI, di anni 30, affetto da psicosi schizofrenica in trattamento con farmaci specifici, il 28 marzo 2015 aveva posto in essere un'aggressione ai danni del padre, a seguito della quale era intervenuta la forza pubblica ed era stato ricoverato presso il Servizio Psichiatrico di Villa Sofia. DI era un soggetto obeso, forte fumatore con problemi respiratori e soffriva della sindrome delle apnee notturne ostruttive. Dalla cartella clinica e dalla cartella infermieristica relative al ricovero emerge che: -nel pomeriggio del 28 marzo presso il Pronto Soccorso, su suggerimento dello specialista di reparto dott. VI, gli erano state somministrate tre fiale del farmaco AL;
- giunto in reparto, nella serata del 28 marzo, il dott. VI aveva annotato l'impossibilità di eseguire un elettrocardiogramma per lo stato di agitazione del paziente e aveva prescritto "terapia AL"; - nel corso della notte, in cui in turno era stata la dott.ssa NA MA EL, non era stata apportata alcuna variazione della terapia;
- nella mattinata del 29 marzo la dott.ssa EN US, in servizio dalle ore 8.00 alle ore 14.00, dando atto del rifiuto del paziente di assumere la terapia, aveva chiesto il TSO, disposto la contenzione e somministrato due fiale di Talofen e una fiala in flebo di Diazepam;
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Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b- Firmato Da: ANNA LUISA RICCI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2676485beee17fe2 RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d8098d5
Firmato Da: VA DO Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso I
Emesso
- nel pomeriggio del 29 marzo, il dott. VI, subentrato in turno dalle ore 14, aveva somministrato tre fiale d AL 5 mg intramuscolo alle ore 14:21 e "flebo sol fis. 250 cc+ 2 fiale di Diazepam" alle ore 16:30; - nella serata del 29 marzo alle ore 19.00 il paziente decedeva.
1.2. Per quanto di rilievo in questa sede, il Tribunale, sulla scorta delle conclusioni del perito, aveva individuato la causa della morte nell'arresto cardio circolatorio determinato da depressione del sistema nervoso centrale deputato alla respirazione e aveva ritenuto il dott. VI responsabile per avere somministrato, nel pomeriggio del 29 marzo, dei farmaci (AL, Talofen e Diazepam) che avevano avuto un ruolo concausale nell'evento; il Tribunale aveva, invece, assolto la dott.ssa US, che pure nella mattinata aveva prescritto due farmaci (Talofen e Diazepam), in quanto non era emersa la conoscenza da parte sua di una situazione di comorbilità che pure aveva concorso all'evento. La Corte di appello, con la sentenza impugnata, muovendo dal rilievo che non sarebbero state accertate le cause della morte, né l'effetto lesivo dei farmaci, ha assolto anche il dott. VI.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso le parti civili, a mezzo del difensore, formulando un unico articolato motivo con cui hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla esclusione della responsabilità dei medici AN VI e EN US in ordine alla morte del loro congiunto.
di
Secondo la difesa, la Corte avrebbe acriticamente aderito alla conclusioni dei Consulenti Tecnici del Pubblico Ministero, Argo e Rizzo, secondo cui la somministrazione dei farmaci non aveva avuto alcuna incidenza con la disregolazione dei centri del respiro e con il decesso, senza tenere conto delle scarse competenze dei due consulenti nel campo psichiatrico e senza considerare le conclusioni dei Consulenti Tecnici parte civile, Aguglia e Vovona. Prima ancora la Corte avrebbe ritenuto che il nesso di causa fosse stato affermato dagli esperti solo in senso probabilistico, omettendo di confrontarsi con le conclusioni del perito Di Rosa che invece aveva individuato nella somministrazione dei farmaci, definita imprudente per dosi e associazioni e non accompagnata dalle necessarie verifiche previste da regole di cautela, un fattore "precipitante" rispetto alla morte della vittima. Nella sentenza di primo grado si dà atto (pag. 81) che nell'arco delle 24 ore del ricovero a IR erano stati somministrati 44 mg di aloperidolo, 100
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Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b- Firmato Da: ANNA LUISA RICCI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2676485beee17fe2 RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d8098d5
Firmato Da: VA DO Emesso Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso I
mg di promazina e 30 mg di diazepam, cui devono aggiungersi ulteriori dosi di aloperidolo in gocce, già assunte nella giornata del 28 marzo. La Corte di appello, nell'affermare che la vittima aveva assunto congiuntamente aloperidolo e benzodiazepine per nove anni e sempre aveva ben tollerato tale combinazione, sarebbe incorsa nel travisamento del dato probatorio, in quanto il giudice di primo grado aveva dato atto che alla vittima non era mai stata prescritta la contemporanea assunzione di AL e Diazepam e al Diazepam mai era stato associato il Talofen. Immotivatamente la Corte avrebbe affermato che le comorbilità della vittima (obesità, tabagismo e sindrome delle apnee notturne) note al dott. VI non imponevano o suggerivano un diverso o un maggior standard prudenziale nella somministrazione dei farmaci e neppure vietavano o scoraggiavano una somministrazione combinata. Immotivatamente la Corte avrebbe ritenuto che nel pomeriggio del 29 marzo la vittima avesse ricevuto adeguata assistenza da personale qualificato, in assenza di confronto con le evidenze probatorie elencate nella sentenza di primo grado da cui risultava, invece, che la vittima nei suoi ultimi momenti di vita era stata assistita da operatori sanitari, privi di adeguate competenze e non da infermieri.
3.Sono pervenute una memoria del difensore di EN US con cui si è chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettare il ricorso e una memoria dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo con cui si è chiesto dichiararsi inammissibile o comunque rigettare il ricorso.
4. In esito alla discussione orale, le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: VA DO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b- Firmato Da: ANNA LUISA RICCI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2676485beee17fe2 RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d8098d5 Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso
1. I ricorsi devono essere accolti con riferimento alla posizione di AN VI e rigettati nel resto.
2. Occorre, innanzitutto, ricordare che la Corte di appello, pur dando atto della intervenuta prescrizione, ha operato una valutazione del compendio probatorio ai fini della verifica delle condizioni della pronuncia assolutoria nel merito. La Corte, dunque, ha fatto applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273, secondo la quale, all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della
prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili». In questo caso, infatti, il giudice di appello deve valutare compiutamente il compendio probatorio e verificare se l'imputato debba essere prosciolto nel merito, eventualmente anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. A questo principio, del resto, è stata data continuità con la sentenza Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, [...], Rv. 286880 secondo la quale «Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito». A seguito della assoluzione, in assenza di impugnazione della pubblica, la sentenza assolutoria è divenuta irrevocabile.
parte
La valutazione che deve essere operata in questa sede, dunque, è quella della responsabilità dei sanitari VI e SS ai soli fini civili.
3.Ciò premesso, si osserva che la motivazione della Corte di Appello si fonda, nella sostanza, su due diversi profili, l'uno incidente sul piano della causalità materiale, ovvero della individuazione delle cause della morte del paziente, e l'altro incidente sul piano dell'elemento soggettivo, ovvero della rimproverabilità della gestione del paziente da parte dei due sanitari, dott. VI e dott.ssa SS.
Firmato Da: VA DO Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso I
Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale:
11104417ac3eb30b- Firmato Da: ANNA LUISA RICCI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2676485beee17fe2
RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d8098d5
4.Con riferimento alla posizione del dott. VI, sia sul piano della causalità materiale, sia sul piano dell'elemento soggettivo, la Corte ha offerto una lettura antitetica rispetto a quella offerta dal Tribunale, incorrendo nel vizio motivazionale denunciato. La decisione impugnata, infatti, nel ribaltare quella di primo grado, ha omesso di confutare in maniera approfondita e diffusa, come avrebbe dovuto fare, la divergente valutazione operata dal primo giudice, che si era affidato alla ricostruzione del perito dott. Di Rosa, medico psichiatra, nominato all'esito dell'istruttoria e aveva effettuato una approfondita e analitica ricostruzione sul piano fattuale della storia clinica della vittima,
della gestione del paziente da
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parte dei sanitari durante il ricovero a Villa Sofia, nonché una attenta disamina degli effetti prodotti dai farmaci somministrati e delle linee guida relative. In tal modo la Corte non ha rispettato il principio di diritto dettato da Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, [...], secondo cui *Il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva». La tesi della necessità di una puntuale motivazione anche in caso di riforma della condanna in assoluzione muove dal rilievo che il giudice di appello, quando riforma in senso radicale la condanna di primo grado pronunciando sentenza di assoluzione, ha l'obbligo di confutare in modo specifico e completo le precedenti argomentazioni, essendo necessario scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova. Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza successiva (Sez. n. 24439 del 16/06/2021 Rv. 281404), che pure ha sottolineato come l'obbligo di fornire razionale giustificazione della difforme decisione adottata debba essere tanto più penetrante, quanto più i temi che vengono in rilievo nel processo sono di carattere tecnico scientifico, essendo tenuto in tale caso il giudice di secondo grado a indicare in maniera approfondita e diffusa gli argomenti idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado (Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, [...], Rv. 282612-01). Correlato a tale aspetto è quello della valutazione della prova scientifica, in quanto, come si dirà, la Corte di appello, nel caso in esame, ha valorizzato solo le conclusioni dei consulenti tecnici, senza spiegare i motivi per cui tali conclusioni dovessero essere ritenute maggiormente attendibili rispetto a quelle del perito. In proposito occorre ribadire che "in tema di responsabilità medica, il giudice di merito che intenda discostarsi dalle conclusioni del perito d'ufficio è tenuto ad un più penetrante onere motivazionale, illustrando accuratamente le ragioni della scelta operata, in rapporto alle prospettazioni che ha ritenuto di disattendere, attraverso un percorso logico congruo, che evidenzi la correttezza metodologica del suo approccio al sapere tecnico-scientifico, a partire dalla preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni scientifiche disponibili ai fini della spiegazione del fatto"(Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015, dep. 2016, [...], in fattispecie in cui la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello - disattendendo la sentenza di primo grado - ha omesso di contestare la non conformità, allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, dei postulati su cui i periti di ufficio avevano
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Firmato Da: VA DO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b- Firmato Da: ANNA LUISA RICCI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2676485beee17fe2 RO QUALIFIED CA 1 Serial: 3a5bc6116d8098d5 Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso
fondato la propria decisione e dei metodi di indagine seguiti o la loro erronea applicazione al caso concreto, mediante un esaustivo esame critico di tutti i passaggi attraverso i quali si è formata la valutazione dei periti fatta propria dal giudice di primo grado;
vedi anche Sez. 4, n. 37785 del 11/12/2020, [...]; Sez. 1, n. 46432 del 19/04/2017, [...]). A tale principio la Corte di appello non si è attenuta, in quanto ha disatteso le conclusioni del perito e validato quelle di alcuni dei consulenti tecnici, senza offrire adeguata motivazione.
4.1. Il Tribunale, nell'affermare la responsabilità di VI in ordine al reato di omicidio colposo, ha ricostruito in modo analitico il decorso clinico del paziente nelle ore precedenti la morte, sottolineando le condizioni preesistenti (schizofrenia paranoide, obesità, forte tabagismo e una documentata sindrome delle apnee ostruttive notturne) e la progressiva compromissione respiratoria manifestata nel corso della mattinata del 29 marzo (saturazione d'ossigeno ridotta al 91%). Il giudice ha ritenuto, sulla scorta delle valutazioni del perito, che in tale quadro, tale da imporre già di per sé un monitoraggio intensivo e una presenza stabile del medico, le ulteriori somministrazioni di farmaci sedativi - AL, Talofen e Diazepam - avessero contribuito all'evento morte. In particolare il perito Di Rosa aveva identificato nel percorso eziologico che aveva condotto a morte il giovane IR tre tipi di fattori, con incidenza di un terzo ciascuno: a) quali fattori predisponenti, le lesioni bulbari dei centri nervosi dell'attività cardiaca e respiratoria, riscontrati in sede di esame autoptico;
b) quali fattori facilitanti, le tare psicopatologiche e le comorbilità fisiche rappresentante dalla compromissione della respirazione a causa del fumo di sigarette, della obesità e della sindrome delle apnee notturne;
c) quali fattori precipitanti, l'azione esiziale dei farmaci somministrati in maniera imprudente per dosi e associazioni e il mancato monitoraggio delle condizioni del paziente, previsto da specifiche procedure di cautela. Il perito aveva chiarito: che la lesione bulbare, considerata dai consulenti del Pubblico Ministero e degli imputati come unica causa della morte di IR, era in realtà la causa dei sintomi clinici, quali deliri e allucinazioni di cui il paziente soffriva;
che le comorbilità da cui era affetto UC erano conosciute a VI, in quanto l'obesità e la dipendenza dalla nicotina erano state annotate in cartella clinica (in cui si dà atto del peso e del consumo di quattro pacchetti di sigarette al giorno) e la sindrome delle apnee notturne di entità severa gli era stata riferita dalla madre del ragazzo. Il Tribunale, dunque, ha escluso la possibilità di muovere un rimprovero colposo con riferimento alla prima fase della relazione terapeutica,
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Firmato Da: VA DO Emesso Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso
Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b- Firmato Da: ANNA LUISA RICCI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2676485beee17fe2 RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d8098d5
caratterizzata dalla sottoposizione del paziente a Trattamento Sanitario Obbligatorio e a contenimento. Ha ravvisato, invece, un profilo di colpa nella somministrazione da parte di VI degli ulteriori farmaci nel pomeriggio del 29 marzo, non già in quanto eccedente le dosi consentite, bensì perché effettuata senza tenere in debita considerazione i fattori di comorbilità e le condizioni cliniche del paziente. E ciò in quanto l'aldoperidolo (AL) può potenziare l'azione depressiva sul sistema nervoso centrale di altri farmaci antipsicotici tra cui il Diazepam che ha effetto deprimente additivo anche sulla respirazione. In ragione delle linee guida richiamate, della letteratura scientifica e delle stesse schede informative dei farmaci, il giudice di primo grado ha ritenuto di aderire alla conclusione del perito, secondo cui tali farmaci non avrebbero dovuto essere somministrati congiuntamente con quelle dosi medio alte a distanza così ravvicinata in un paziente in contenzione ed in condizioni cliniche già scadenti anche sotto il profilo respiratorio, in quanto produttivi di effetto sedativo sulla vigilanza. VI non solo si era discostato in maniera marcata dalle linee guida e dalla buona pratica medica, ma aveva anche trascurato i segnali di una crisi respiratoria prevedibile, in quanto annunciata da chiarissimi sintomi e presa in considerazione come possibile effetto collaterale dalle schede informative dei farmaci.
4.2. La Corte di appello, sotto il profilo del nesso eziologico, ha preso le mosse dal rilievo che, accertata la causa della morte nell'arresto cardio- respiratorio, non altrettanto pacifiche sarebbero le cause di tale arresto, in quanto i fattori determinanti il decesso di IR UC erano stati individuati solo in via probabilistica. La Corte ha poi proseguito affermando che, anche a volere ritenere che la causa dell'arresto cardiorespiratorio sia ravvisabili nella depressione dei centri del respiro individuata dal primo giudice, deve, comunque, escludersi la portata concausale della condotta tenuta da VI, consistita nella somministrazione dei farmaci. A tale fine la Corte ha fatto riferimento solo alle conclusioni dei consulenti tecnici, Capaci e Argo, interpretando, peraltro, queste ultime in maniera difforme rispetto al loro contenuto. La stessa Corte, infatti, afferma che secondo la consulente Argo la disregolazione del respiro si era inscritta "in un contesto di affezione cronica rispetto al quale i farmaci somministrati potevano avere al più assunto il ruolo di fattore scatenante", con ciò dando atto che la somministrazione era stata concausa della morte. Invero affermare che un dato elemento non è stato causa, ma solo fattore scatenante di altre concause equivale ad affermare che tale elemento è stato concausale, nel senso che senza il suo intervento l'evento non si sarebbe verificato, quanto meno con le modalità ed i tempi in cui si è verificato.
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Firmato Da: VA DO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b- Firmato Da: ANNA LUISA RICCI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2676485beee17fe2 RO QUALIFIED CA 1 Serial: 3a5bc6116d8098d5 Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso
Soprattutto la Corte ha fondato l'assunto, secondo cui la somministrazione dei farmaci non sarebbe stata causale rispetto alla morte del paziente, su una lettura incompleta delle affermazioni del perito, in assenza di confronto con i passaggi della sentenza di primo grado (pagg. 75 e ss.) in cui si dà atto delle argomentate conclusioni del dott. Di Rosa nel senso della incidenza causale dei c.d. fattori precipitanti individuati nell'azione esiziale dei farmaci. La Corte di appello, sotto il profilo della colpa, ha ritenuto che la condotta del dott. VI non si sia discostata dalle linee guida al tempo vigenti, sotto il profilo della scelta dei farmaci, del dosaggio e delle modalità di somministrazione. Afferma la Corte, richiamando le dichiarazioni dei consulenti Argo e Capaci,: -che VI non aveva prescritto per primo nè il Diazepam, né il Talofen;
- che la somministrazione anche combinata di Talofen, AL e Diazepam era stata conforme, quanto alla posologia, alle esigenze mediche e terapeutiche e alle modalità di somministrazione, alle linee guida e alle buone pratiche;
- che la combinazione di aloperidolo e benzodiazepine era già stata assunta dalla persona offesa in modo continuativo da oltre nove ed era stata sempre ben tollerata;
- che, rispetto alle concrete esteriorizzazioni nel pomeriggio del 29 marzo delle comorbilità, i dati disponibili non imponevano o suggerivano un diverso o maggiore standard prudenziale nella somministrazione dei farmaci;
nella
che il foglio illustrativo del Diazepam suggerisce cautela somministrazione in caso di gravi problemi respiratori, ma nel caso di specie tali problemi non si erano manifestati: la sindrome delle apnee notturne non era grave, tanto che la stessa madre aveva dichiarato di averne personalmente parlato al dott. VI, ma di aver precisato che IR non era solito utilizzare il dispositivo di ausilio alla respirazione.
4.3.Deve innanzitutto rilevarsi come colga nel segno il ricorso delle parti civili nella parte in cui lamenta che la Corte sia incorsa nel vizio di travisamento di alcuni dati istruttori. Ricorre tale vizio nel caso in cui vi sia palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio. Al giudice di legittimità, quindi, è consentito non già di accertare eventuali travisamenti del fatto - e dunque di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice merito -, bensì solo di verificare che quest'ultimo non abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, [...]; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, [...]; Sez.3, n. 39729 del
Firmato Da: VA DO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b- Firmato Da: ANNA LUISA RICCI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2676485beee17fe2 RO QUALIFIED CA 1 Serial: 3a5bc6116d8098d5 Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso
18/06/2009, Rv 244623; Sez.
5. n. 39048 del 25/09/2007, Rv 238215). Nel caso in esame, effettivamente, la Corte ha tratto dalle risultanze probatorie evidenze contrarie a quelle derivanti dalla loro assunzione. I giudici di secondo grado hanno ritenuto: -che, al momento dell'ingresso in turno di VI, i valori della respirazione fossero normali, quando invece nella sentenza di primo grado (pag.83) si dà atto che erano presenti segnali di depressione respiratoria (saturazione a 91 % che aveva richiesto l'adozione della maschera di ossigeno), confermati anche dalla deposizione della madre, secondo cui il figlio nel pomeriggio "respirava a mala pena" e faceva fatica a parlare;
- che DI fosse stato adeguatamente monitorato dal personale medico, quando invece nella sentenza di primo grado (pag. 86) si dà atto che la gestione del paziente in contenzione e sottoposto a terapia sedativa multipla, al di là della prescrizione dei farmaci, era stata demandata a personale non medico;
-che già in passato alla vittima il medico curante avesse prescritto la associazione di farmaci somministratagli nel pomeriggio del 29, quando, invece nella sentenza di primo grado (pag.85) si dà atto che dalla istruttoria (documentazione sanitaria e deposizione del medico curante Cavaliere) era emerso come non gli fosse mai stata prescritta la contemporanea assunzione di AL e Diazepam, che al Diazepam mai fosse stato associato il Talofen e che di tali circostanza VI fosse a conoscenza in quanto la madre del ragazzo gli aveva mostrato "la ricetta di Cavaliere". Inoltre, come detto, coglie nel segno il ricorso anche nella parte in cui evidenzia la mancanza di una motivazione puntuale e adeguata rispetto ai passaggi argomentativi della sentenza di primo grado in cui invece, sulla scorta delle affermazioni del perito, del tutto pretermesse dai giudici di secondo grado, si era spiegato (pagg. 84 e ss;
pag. 94) che la trattazione del caso da parte del dott. VI, medico che aveva gestito l'ultimo turno, era stata caratterizzata da grave imprudenza e imperizia. Il Tribunale, premesso che già dalla mattina DI aveva valori pressori bassi (da 168/106 la pressione era scesa a 90/70) e una funzionalità respiratoria compromessa (saturazione di ossigeno 91% a fronte del 97% registrato all'arrivo in reparto, tanto che aveva avuto bisogno di erogatore di ossigeno in mascherina) e che VI era a conoscenza della sindrome delle apnee notturne in quanto appresa dalla madre e delle condizioni di comorbilità in quanto annotate in cartella, ha spiegato che se è vero che i dosaggi dei farmaci prescritti non superavano la dose massima giornaliera consentita, è altrettanto vero che, come chiarito dal perito, date le condizioni del caso concreto, tali farmaci, sulla base delle linee guida, non avrebbero
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Firmato Da: VA DO Emesso Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso I
Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b- Firmato Da: ANNA LUISA RICCI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2676485beee17fe2 RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d8098d5
dovuto essere somministrati congiuntamene, in quelle dosi medio alte a distanza così ravvicinata. E ciò in quanto "l'aloperidolo può potenziare l'azione depressiva sul sistema nervoso centrale di altri farmaci antipsicotici, tra cui gli ansiolitici come il diazepam che ha un effetto deprimente additivo che include depressione respiratoria" (pag. 87). La condotta di VI, perciò, secondo il giudice di primo grado, era stata gravemente colposa in quanto non solo si era discostata dalle linee guida e dalla buona pratica medica, ma aveva anche trascurato i segnali di una crisi respiratoria prevedibile, perché annunciata da chiarissimi sintomi e indicata dalle stesse schede informative dei farmaci come tipico effetto collaterale. La Corte di appello, dunque, come rilevato dai ricorrenti, non ha assolto all'obbligo di confutare in modo specifico e completo le su esposte argomentazioni e di fornire razionale giustificazione della difforme decisione adottata e ha omesso di confrontarsi in maniera puntuale con le valutazioni del perito, fatte proprie dal giudice di primo grado.
5. Il ricorso deve, invece, essere rigettato con riferimento alla posizione della dott.ssa US, assolta in primo e in secondo grado. Il Tribunale (pag. 92) ha evidenziato come la somministrazione da parte della US, in turno nella mattina del 29 marzo, di due fiale di Talofen praticate a partire dalle ore 9 e di una fiala di Diazepam in 400 cc di soluzione fisiologica fosse scelta terapeutica, in astratto, proporzionata nella misura e congrua per la sintomatologia clinica che affliggeva il paziente. La controindicazione all'uso del Diazepam in aggiunta ad un altro farmaco depressivo del sistema nervoso centrale, il Talofen, era correlata alle condizioni concrete del paziente, ovvero alla presenza, la mattina del 29 marzo, di valori pressori bassi e di indici di una funzione respiratoria che iniziava a essere compromessa. Tuttavia - prosegue il Tribunale- la mattina del 29 il paziente era stato descritto come aggressivo, richiedente e agitato, sicché il medico ragionevolmente era stato indotto a ritenere che non fosse in atto alcuna forma di depressione respiratoria. La dott.ssa US, peraltro, non era neppure a conoscenza della sindrome delle apnee notturne da cui era affetta la vittima, in quanto tale patologia non era annotata in cartella e la madre del ragazzo ne aveva riferito solo al dott. VI. Ancora prima, sotto il profilo del nesso di causa, il Tribunale ha evidenziato come, essendosi la morte verificata a distanza di ore rispetto alle somministrazioni dei medicinali prescritti dalla dott. US, non potesse affermarsi con elevato grado di probabilità razionale che detta somministrazione avesse inciso sull'evento morte.
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Firmato Da: VA DO Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso I
Emesso
La Corte di appello ha richiamato le considerazioni del primo giudice e ha escluso che la condotta del sanitario avesse inciso causalmente sull'evento morte del paziente. Il ricorso, nell'invocare la mancata affermazione della responsabilità ai fini civili, non si confronta con i passaggi argomentativi su indicati, focalizzati, in maniera non manifestamente illogica, sulle condizioni del paziente al momento della gestione terapeutica e sulla concreta situazione in cui la US aveva operato. Peraltro è principio consolidato quello per cui in tema di responsabilità medica l'accertamento del nesso causale, ed in particolare il giudizio controfattuale necessario per stabilire l'effetto salvifico delle cure omesse e l'incidenza casuale della terapia somministrata, deve essere effettuata secondo un giudizio di alta probabilità logica, tenendo conto non solo di affidabili informazioni scientifiche, ma anche delle contingenze significative del caso concreto, ed in particolare, della condizione specifica del paziente (in tal senso ex plurimis, Sez.
4 - n. 28182 del 06/07/2021, Rv. 281737).
6. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di VI AN limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Al giudice del rinvio deve essere rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. I ricorsi devono nel resto essere rigettati.
PQM
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di VI AN limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Rigetta i ricorsi nel resto.
Così è deciso, 09/04/2026 Il Consigliere estensore
NA IC
Il Presidente Salvatore Dovere
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Firmato Da: VA DO Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb30b- Firmato Da: ANNA LUISA RICCI Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2676485beee17fe2 RO QUALIFIED CA 1 Serial: 3a5bc6116d8098d5 Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso