Sentenza 27 settembre 2005
Massime • 1
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) e non quello di cui all'art. 480 cod. pen. (falso ideologico in certificati o autorizzazioni amministrative), la condotta del tecnico comunale, il quale attesti, apponendo il timbro della Commissione edilizia, il deposito di elaborati progettuali relativi alla edificazione di una stazione radio, rappresentando così falsamente che detti elaborati sono stati sottoposti al controllo della Commissione, le cui attestazioni sono idonee ad influire sulla conoscenza e sulle determinazioni della P.A., con la conseguenza che esse rivestono autonoma rilevanza penalistica, indipendentemente dalla circostanza che possano portare ad un provvedimento finale avente natura di mera autorizzazione.
Commentario • 1
- 1. Art. 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrativehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2005, n. 38965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38965 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 27/09/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1850
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 31138/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RN ON nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 25.2.04 dalla Corte di appello di Trento;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. DI RENZO Pasquale in sostituzione dell'avv. Paolo Stella Richter, il quale ha concluso per raccoglimento del ricorso;
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza 10-10-02 il Gup presso il Tribunale di Trento, a seguito di giudizio abbreviato, assolveva NA ON dall'imputazione di falso ex art. 479 c.p. (per avere in qualità di tecnico comunale del Comune di Campitello di Fassa attestato, apponendovi il timbro della Commissione Edilizia, il deposito di elaborati progettuali relativi alla edificazione di una stazione radio base Tim, così falsamente rappresentando che detti elaborati erano stati sottoposti al controllo della commissione) perché il fatto non costituisce reato e da altre imputazioni ex artt. 323 e 361 c.p. perché il fatto non sussiste.
A seguito di gravame del P.M. la Corte di appello di Trento, con decisione 25-2-04, dichiarava il predetto responsabile del reato di falso di cui sopra e con le attenuanti generiche lo condannava a pena ritenuta di giustizia.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato nei termini infradescritti.
1 - Violazione di legge per omessa applicazione art. 49 c.p.;
violazione dell'art. 479 c.p. - vizio di motivazione sul punto. In particolare si è dedotto che unico scopo della condotta era stato quello di far risultare il recepimento delle prescrizioni disposte a seguito di un pregresso rigetto della concessione. La censura è infondata.
Il delitto di falso sussiste indipendentemente dallo scopo che l'agente si prefigge, trattandosi di reato a dolo generico (Cass. 22- 3-95 n. 0 3052 RV. 201085; Cass. 26-1-99 n. 0 1051 RV. 213908; Cass. 23- 2-05 n. 0 6820 RV. 231427); d'altro canto nel presente caso va rilevato che Tesarne della commissione edilizia s'imponeva proprio ai fini della verifica sull'osservanza delle citate prescrizioni impartite dall'autorità per cui il falso non può certamente configurarsi siccome innocuo, al contrario palesandosi rilevante.
2 - Riconducibilità della fattispecie alla previsione normativa dell'art. 480 c.p. in quanto la concessione edilizia ha natura di autorizzazione amministrativa. Anche questo motivo va disatteso. Le attestazioni della commissione edilizia sono idonee ad influire sulla conoscenza e sulle determinazioni della P.A.: esse pertanto hanno autonoma fisionomia penalistica ed la falsità materiale o ideologica delle medesime realizza rispettivamente i reati di cui agli artt. 476, 479 c.p., indipendentemente dalla circostanza che esse possano portare ad un provvedimento finale avente natura di mera autorizzazione (si veda: Cass. 17-9-84 n. 0 7299 RV. 165604; Cass. 13- 8-98 n. 0 9358 RV. 211440). S'impone pertanto il rigetto del ricorso con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2005