Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2005, n. 38965
CASS
Sentenza 27 settembre 2005

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Massime1

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) e non quello di cui all'art. 480 cod. pen. (falso ideologico in certificati o autorizzazioni amministrative), la condotta del tecnico comunale, il quale attesti, apponendo il timbro della Commissione edilizia, il deposito di elaborati progettuali relativi alla edificazione di una stazione radio, rappresentando così falsamente che detti elaborati sono stati sottoposti al controllo della Commissione, le cui attestazioni sono idonee ad influire sulla conoscenza e sulle determinazioni della P.A., con la conseguenza che esse rivestono autonoma rilevanza penalistica, indipendentemente dalla circostanza che possano portare ad un provvedimento finale avente natura di mera autorizzazione.

Commentario1

  • 1Art. 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2005, n. 38965
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38965
Data del deposito : 27 settembre 2005

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