Sentenza 24 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2002, n. 18307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18307 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 8 3 07 /02 Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: esidente Dott. Stefano CICIRETTI R.G.N. 7655/01 Consigliere Dott. Natale CARETANIO Cron. 43088 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Paolo STILE Ud. 29/10/02 Rel. Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS - ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALLO 33, presso lo studio dell'avvocato PIETRO MUGGIA GIGANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO MESSINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO SATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, che lo rappresenta e 2002 difende, giusta delega in atti;
4248 -1- controricorrente la sentenza n. 259/00 del Tribunale di avverso CIVITAVECCHIA, depositata il 13/03/00 R.G. N. 579/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Aldo DE udienza del 29/10/02 dal MATTEIS;
udito l'Avvocato MESSINA;
udito l'Avvocato TARTAGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo 2.7.1998 il Pretore di Civitavecchia, Con sentenza giudice del lavoro, in accoglimento della domanda di Coli Cassiano, ha dichiarato il diritto di costui al ricalcolo della indennità di buonuscita con inclusione nella base di calcolo delle competenze accessorie. Il Tribunale di Civitavecchia, in accoglimento dell'appello della s.p.a. Ferrovie dello Stato ed in riforma della sentenza pretorile, ha respinto la domanda del ricorrente. Il Tribunale ha rilevato preliminarmente che la indennità di buonuscita per i dipendenti delle FS collocati a Адил riposo fino al 31.12.1995, è regolata dall'art. 14 Legge 14 dicembre 1973, n. 829, con disciplina autonoma rispetto а quella del trattamento di fine rapporto dettata dall'art. 2120 cod. civ. Tale disciplina autonoma, escludendo gli accantonamenti annui e prevedendo una base di calcolo più ampia (l'ultimo stipendio), compenserebbe, secondo il Tribunale, in tal modo, il mancato ricorso al criterio di onnicomprensività. In secondo luogo il Tribunale ricordava che la Legge 28 gennaio 1994, n. 87 ha inserito nella base di calcolo della indennità di buonuscita la indennità integrativa 3 di "ultimo speciale;
da ciò desumendo che la nozione stipendio" non è equiparabile a quella di retribuzione globale di fatto relativa all'ultimo anno di servizio. In terzo luogo faceva notare che la contrattazione collettiva considera gli elementi aggiuntivi della retribuzione in modo del tutto distinto dallo stipendio vero e proprio, con la sola eccezione della tredicesima mensilità e della indennità integrativa speciale, che infatti sono state espressamente inserite nella base di calcolo della indennità di buonuscita in esame. Infine il Tribunale ha dichiarato manifestamente Адие infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata in relazione a tale interpretazione del sistema, rilevando da un lato che la normativa in esame si riferisce a categorie di lavoratori non omogenee, dato che all'epoca i dipendenti FS erano soggetti ad uno statuto pubblicistico;
dall'altro perché non è scontato che il sistema di calcolo adottato dalla Legge 14 dicembre 1973, n. 829 porti ad un risultato meno favorevole, per le ragioni esposte sopra. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, con due motivi. Società di s.p.a. Ferrovie dello Stato L'intimata costituita con trasporti, ritualmente servizi e 4 controricorso, ha resistito, ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2121 cod. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'applicabilità diretta degli artt. 2120 e 2121 cod. civ. Deduce contrarietà all'art. 4 commi 10 e 11 L. 29 maggio 1982, n. 297, i quali dispongono "Sono Azy abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate. Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto." Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 14 Legge 14 dicembre 1973, insufficiente e contraddittoria n. 829; omessa, circa un punto decisivo della controversia motivazione (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza 5 impugnata per avere applicato la norma pubblicistica а lavoratori ormai privatizzati. Il ricorrente propone poi questione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 Legge 14 dicembre 1973, n. 829, nonché delle leggi 17 maggio 1985, n. 210, e 24 dicembre 1993, n. 537, d.l. art. 1 commi 32 e 33; 1.4.1995, n. 98, convertito nella legge 30.5.1995, n. 204, per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 Cost., nella che nell'ambito della stessaparte in cui consentono azienda ci siano due categorie di lavoratori con trattamenti differenziati e, quindi, discriminatori, sulla base della circostanza, del tutto accidentale, della decorrenza temporale del collocamento a riposo. Tutti gli argomenti, sia dei due motivi di ricorso, sia di illegittimità costituzionale, vannodell'eccezione esaminati congiuntamente, data la loro connessione. Con essi il ricorrente pretende di operare una commistione tra due discipline legislative di trattamenti ben distinti di fine rapporto: quella dell'art. 2120 cod. civ., come modificata dalla legge 297 del 1982, basata sul meccanismo di accumulazione di quote della retribuzione annua, poi rivalutate, e quella della legge 829 del 1973 per i ferrovieri, basata sul meccanismo del tutto diverso di un moltiplicatore dell'ultimo stipendio. 6 Tale possibilità è stata esclusa da questa Corte, con più pronunce che formano ormai un orientamento consolidato (Cass. 27-12-2000 n. 14223; Cass. 10-7-2001 n. 9336; Cass. 20-12-1999 n. 14324). La più recente di queste (Cass. 11-2-2002 n. 1936) ha compiutamente ricapitolato il pensiero della Corte su_ tema controverso statuendo riferimento ai dipendenti delle Ferrovie delloche: "Con Stato cessati dal servizio entro la data del 31 21dicembre 1995, per i quali, a norma degli art. legge n. 210 del 1985 e 13 legge n. 204 del 1995, trova ancora applicazione la disciplina dettata Age dall'art. 14 legge n. 829 del 1973, l'indennità di buonuscita va commisurata all'ultimo stipendio in base al quale siano stati versati i contributi previdenziali, dovendosi escludere dal relativo calcolo i compensi che, pure erogati in modo continuativo, non rientrino in tale nozione di stipendio e non potendosi ritenere, al riguardo, che la base di calcolo ampliata per effetto della dell'indennità risulti sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano l'esclusione dal calcolo dell'indennità integrativa) e del susseguente intervento del legislatore (legge n. 87 del 1994), posto 7 la necessità di un tale intervento (analogo a che quello concernente l'inclusione della tredicesima) onnicomprensivitàesclude la vigenza di un principio di о l'introduzione di un analogo principio da parte della stessa Corte costituzionale;
né, d'altra parte, una eventuale disparità di trattamento rispetto ai dipendenti cessati dal servizio successivamente alla suddetta data del 31 dicembre 1995 di illegittimità costituzionale,susciterebbe dubbi in relazione all'art. 3 Costituzione, in quanto la diversità temporale, diversificando le situazioni, ne impedirebbe il raffronto. A tale consolidato orientamento il Collegio intende attenersi, sia per la sua persuasività, fondata sulla corretta interpretazione norme di legge, sia per la funzione nomofilattica. questione di illegittimità Anche sulla proposta costituzionale questa Corte si è già espressa, giusto in fattispecie relativa alla diversa disciplina prevista per l'indennità di buonuscita dovuta ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato а seconda che siano cessati dal servizio prima o dopo il 31 dicembre 1995, statuendo che, qualora, per effetto di modifiche normative о di una diversa organizzazione del lavoro, si succedano 8 nel tempo, in relazione ad una stessa posizione lavorativa, trattamenti retributivi diversi, non può dedursene l'illegittimità per violazione del 3 della principio di eguaglianza, di cui all'art. Costituzione, in quanto tale principio presuppone l'esistenza di situazioni uguali riferibili ad uno stesso periodo di tempo e non può, pertanto, essere invocato quando si abbia il succedersi nel tempo di situazioni diversamente regolate (Cass. 27-12-2000 n. 14223: Cass. 1936/2002 cit.). Poiché la sentenza impugnata si è correttamente attenuta ai principi sopra ribaditi, il ricorso va respinto. Quanto alle spese processuali del presente giudizio, non applicazione l'art. 152 disp. att. cod. trova proc. sull'esonero dell'assicurato dalla condanna alla civ. rifusione delle spese del giudizio (Cass. 10-7-2001 n. 9336 cit;
Cass. 4535/2000), poiché l'indennità di buonuscita dovuta ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato ha natura retributiva, e non previdenziale. Tuttavia nel caso presente appare opportuno compensarle, della data di presentazione del in considerazione ricorso, anteriore al consolidarsi dell'orientamento decisorio sopra esposto. 9 84-8-11 39917 V IV OLLINIC O AS INDO VAN 'ONISIDIE N 'N 10 OTION IO VISANI YA 01 INV.THO CEG W
p.q.m.
WSSY le spese. Rigetta il ricorso e compensa di Consiglio della Così deciso in Roma, nella camera Sezione Lavoro il 29 ottobre 2002. Cukim Carrey) Il Presidente Il Consigliere Estensore Aldo де Майей CANCELLIERE Depositate in Cancelleria oggi, (A/DIC. 2002 IL CANCELLIERE Lav\fs-buonuscita-Gallo RG 7655/2001 10