Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2001, n. 5414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5414 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPR 5414 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Lavande Grudziale SEZIONE SECONDA VILE interfachowove Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - CALFAPIETRA Dott. Vincenzo R.G.N. 2303/99 Cron. 11694 - Consigliere Dott. Ugo RIGGIO Rep. 1964 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Dott. RA Paolo FIORE - Rel. Consigliere Ud. 07/02/01 CORTE SU N AZIONE - Consigliere - Dott. Vincenzo MAZ ZACANE Fichiesta ocpia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE cal Sig. SE N TENZA per dirity 1. APR. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE PP LU AN, RI VI, VA AN, ON AR, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato COCCO COSTANTINO, che li difende unitamente all'avvocato FAILLACE GIUSEPPE, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrenti
contro
TT RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRENAICA 15, presso lo studio dell'avvocato PICARDI NICOLA, che lo difende unitamente all'avvocato 2001 POGGESCHI RAFFAELE, giusta delega in atti;
230
- controricorrente -
1- nonchè
contro
IO LD, RT AR, IO AU;
intimati avverso la sentenza n. 1280/97 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 11/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. RA Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il 18 dicembre 1976, LD IO e DA TT convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, IO AR e AR AN, esponendo di avere acquistato da costoro la metà indivisa di due lotti di terreno, in San Giorgio di Piano, tale rimasta anche nel corso della successiva costruzione su quei lotti, a spese comuni, ma con prevalente apporto di essi IO e TT, di un complesso immobiliare e di una stazione di servi- zio: il primo -il complesso immobiliare- dato poi in locazione a terzi e la seconda -la stazione di servizio- goduta dal AR e dalla AN senza pagamento di alcun corrispettivo. Chiedevano, quindi, che si accertasse l'apporto dato da ciascuno alla sopraindicata proprietà comune e si attribuissero le relative quote. IO AR e AR AN si costituivano e resistevano alla domanda. In particolare, rilevava- no che le quote di proprietà erano quelle risultan- ti dal titolo, in misura di un quarto ognuna, e chiedevano che venissero determinati gli apporti dati da ciascuno nella realizzazione delle costru- zioni e i rapporti di dare ed avere con riguardo 3 alla gestione dei beni, da accertarsi mediante rendiconto. All'esito dei disposti accertamenti tecnici, con sentenza non definitiva del 27 giugno/21 settembre 1994, il Tribunale di Bologna segnatamente decideva in ordine alle pretese creditorie, reciprocamente vantate dalle parti, rimettendo invece al prosieguo la decisione sulle modalità di scioglimento della quindi, IOcomunione in oggetto. Condannava, AR e AR AN a pagare ad LD Cavic- chioli e DA TT la somma di complessive lire 61.798.495, di cui lire 34.379.200 per sorte capitale e lire 27.412.295 per interessi legali maturati al 31 dicembre 1992, oltre al maggior danno da svalutazione monetaria. Le parti interponevano gravame: in via principale, LD IO, in proprio e quale erede di DA TT, deceduta nel frattempo, DI Cavicchio- li, quale erede anch'esso di DA TT, nonché GI AG, LV RR, RA ER e CA AT, quali successori a titolo particolare di LD IO e DA TT;
in via inciden- tale, invece, IO AR e AR AN. Con sentenza del 17 ottobre/11 dicembre 1997, la Corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimen- ما to del gravame principale, rigettata ogni altra censura, riformava la pronuncia del Tribunale nel solo capo relativo alla misura del maggior danno da svalutazione monetaria. A motivo della decisione, per quanto rilevante in questa sede, osservava l'infondatezza della critica svolta dagli appellanti principali sull'essere riconosciuto dal Tribunale il limitato stato importo di lire 34.379.200, quale sorte capitale del credito per corrispettivi dovuti e non corri- sposti da IO AR e AR AN in ragione del loro uso esclusivo della stazione di servizio e locali annessi. In particolare, richiamava le conclusioni rassegna- te dagli attori nel giudizio di primo grado, 11 dove chiedevano la condanna dei convenuti a corri- spondere la differenza accertata dal C.T.U., nella somma capitale di £. 34.379.200, con conseguenti interessi ed ogni accessorio, dovuti per legge e discendenti dalla mora dei convenuti, nella maggio- razione attribuibile, anche per effetto Preci-dell'inflazione medio tempore verificatasi. sava, quindi, che tali conclusioni avevano trovato integrale accoglimento nella sentenza del Tribuna- le, che aveva analiticamente "indicato le voci di 5 credito dei coniugi IO-TT (esborsi per la costruzione dell'albergo-ristorante%; utilità inerenti il godimento dell'area di servizio;
dare avere per rapporti personali), liquidando infine la somma di lire 34.729.200, così come richiesto per capitale... Pertanto, gli appellanti non hanno di che dolersi, atteso che l'importo riconosciuto dai primi giudici è stato quello da loro richiesto e che nulla di più poteva essere liquidato senza dar t luogo ad un vizio di ultrapetizione". Per la cassazione di tale sentenza, GI RA PP, LV RR, RA ER e CA AT hanno proposto ricorso in forza di un unico motivo, illustrato anche con successiva memoria. AR AN ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati IO AR, LD IO e DI IO non hanno svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico mezzo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 189 c.p.c., nonché vizi di motivazione, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia erroneamente interpretato la loro domanda e, quindi, ritenuto che la liquidazione della sorte capitale del loro credito fosse stata correttamente operata nella sentenza appellata del Tribunale in misura di lire 34.379.200, quando invece essa domanda aveva ad oggetto anche le utilità non riconosciute, che le controparti avevano conseguito dall'ottobre 1984 in poi per il godimento esclusivo della stazione di servizio e dei locali annessi. In particolare, sostengono che, valutate nella loro esatta portata, in relazione alle finalità che essi ricorrenti intendevano perseguire in giudizio ed all'esito delle disposte consulenze tecniche d'ufficio, le conclusioni precisate innanzi al giudice di primo grado raffiguravano la formulazio- ne di una domanda comprendente anche le sopraindi- cate utilità dall'ottobre 1984 in poi, escluse invece dalla Corte di merito, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e con motivazione viziata. Per l'appunto, così riportano quelle conclusioni: "Preso atto delle risultanze delle due consulenze tecniche d'ufficio, delle integrazioni e delle partite constatate e accettate dalle parti, con i riconoscimenti a credito degli attori IO- TT a partire dall'1.10.1970 e delle successive maturazioni, sempre con credito a favore degli attori come attestate dal C.T.U.; rilevata la non キ comoda divisibilità del complesso, dire tenuti e condannarsi, in favore degli attori, i coniugi AR-AN a corrispondere la differenza accertata dal C.T.U. a debito dei predetti, nella somma capitale di L. 34.379.200, con conseguenti interessi ed ogni accessorio, dovuti per legge e discendenti dalla mora dei convenuti, nella maggio- razione attribuibile, anche per effetto dell'inflazione medio tempore verificatasi, consi- derata l'ultraventennale insorgenza del credito per anticipazioni, e dell'immobilizzazione delle somme dovute dai convenuti stessi, con relativo gravissi- mo pregiudizio subito dagli attori e a fronte del profitto derivato ai convenuti per l'aumentato valore dell'immobile (1 mq. di costruzione costava nel 1970 non più di L. 150.000, ora ne costa invece non meno di L. 1.500.000) a seguito delle somme anticipate dagli attori e che hanno consentito tale valorizzazione. Respinta ogni contraria istanza ed eccezione, con sentenza provvisoriamente esecutiva, spese rifuse, comprese quelle della necessitata consulenza tecnica". La doglianza non è meritevole di accoglimento. Ed invero, insussistenti si presentano gli errori e i vizi denunciati con riguardo all'interpretazione لا della domanda proposta, per esserle stato appunto attribuito un petitum, che i ricorrenti sostengono essere minore rispetto a quello realmente espresso. In effetti, e per quanto innanzi riportato, in narrativa, la Corte di merito ha dato adeguato e coerente conto del perché l'interpretazione della domanda in oggetto, in base a formulazione lettera- le e contenuto sostanziale con riguardo alle finalità perseguite (v. Cass. n. 900/96, n. 1092/95 e n. 3143/93), non potesse che essere quella resa dal giudice di primo grado, il quale, in conformità delle conclusioni precisate in giudizio, all'esito dei disposti accertamenti tecnici (di rendiconto) sui diversi e reciproci rapporti di dare ed avere, rappresentati dalle parti, ebbe appunto a liquidare in favore dei ricorrenti e a debito delle
contro
- parti la complessiva somma di lire 34.379.200 per sorte capitale, così come specificamente indicata dal consulente tecnico d'ufficio e così come specificamente e definitivamente richiesta dagli stessi ricorrenti. La formulazione di specifiche e definitive conclu- sioni, con indicazione altrettanto specifica e definitiva della somma richiesta per sorte capita- le, in conformità del risultato del rendiconto, tecnico raffigurato e accertato dal consulente ricorrenti, d'ufficio con conguaglio a favore dei non poteva, infatti, in tale contesto, che costi- tuire la misura e il limite, che gli stessi ricor- renti avevano inteso dare alla loro domanda, secondo principio dispositivo, in forza del quale appunto- è in facoltà della parte chiedere la condanna del debitore ad un dare, ad un facere о t non facere minore di quanto sarebbe stato suo diritto esigere, quantificando esattamente la sua pretesa (v. Cass. 7939/93, n. 11211/91 e n. 1859/90). La Corte a qua, dunque, non è incorsa negli errori e nei vizi denunciati con riguardo alla interpreta- zione della domanda in oggetto, costituente un tipico accertamento di fatto, come tale attribuito per legge al giudice del merito, con conseguente ed esclusivo controllo in sede di legittimità della motivazione che sorregge sul punto la sentenza impugnata. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per dichiarare totalmente compensate tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione. 10
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 7 febbraio 2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. cons.ns) est. Il presidenteTo ligh carcate Part fore IL CANCELLIERE C1 RA Catania DEPOSITATOJN CANCELLERIA "11 APR. 2001 Roma 60000 Frances 30000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 7 LUG. 2001 134027 veal n. versate £. 310.000 trecentodiecimila (lire p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Mana Graz DI FILIPTO) Il Responsabile Servizio Atti Guditiati (DM. RACCICHINA 00 11