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Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2023, n. 17836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17836 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OL EL nato a [...] il [...] LA CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao DiAquino, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17836 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 02/03/2023 Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 18 ottobre 2021 la Corte d'appello di Bologna, salvo ridurre la durata delle pene accessorie fallimentari, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato LI LL e RM BR alla pena di giustizia, avendoli ritenuti responsabili dei reati di cui agli art. 223, primo comma (capo 3) e secondo comma, n. 1, I. fall. (capo 2), quali amministratori della CEE Electra s.r.I., dichiarata fallita in data 11 ottobre 2007. 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, lamentando che il decreto di citazione relativo al giudizio d'appello aveva qualificato l'udienza del 18 ottobre 2021 come dibattimentale, senza alcuno specifico avviso indirizzato all'imputato, finalizzato a sollecitare, in caso di interesse alla trattazione orale, la presentazione della richiesta di cui all'art. 23- bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui al capo 3). Si osserva che il LL, quale legale rappresentante della CEE Electra s.r.I., in data 4 luglio 2006, aveva concesso in affitto a CEE Electrotec s.r.l. l'intero complesso aziendale, escluso un ramo d'azienda, per poi, in data 2 agosto 2006, cedere le proprie quote della società affittuaria, della quale era divenuta socia maggioritaria la Summer s.r.I., le cui quote erano di proprietà di AR Animobono. Quest'ultimo, a seguito delle dimissioni della BR dalla carica di amministratrice della CEE Electrotec s.r.I., era divenuto il legale rappresentante di quest'ultima società. Poco dopo la CEE Electra s.r.l. avrebbe ceduto alla CEE Electrotec s.r.l. due rami d'azienda. Tuttavia, l'Animobono non solo non aveva pagato al LL il corrispettivo delle quote di CEE Electrotec s.r.I., ma neppure aveva liberato il LL e la BR dalle obbligazioni di garanzia nei confronti del ceto bancario. D'altra parte, CEE Electrotec s.r.l. aveva pagato solo in minima parte i corrispettivi previsti dai contratti di affitto e di cessione d'azienda. In tale contesto, sostengono i ricorrenti, non si era realizzata alcuna distrazione e, alla luce dell'art. 2560 cod. civ., nessun pregiudizio per i creditori. D'altra parte, neppure era configurabile l'elemento soggettivo del reato. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 2), 1 osservando che la capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo era avvenuta nell'osservanza delle norme del codice civile e dei principi contabili: d'altra parte, neppure era stato dimostrato che essa avesse concorso a cagionare il dissesto. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità della BR, per carenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo ella sempre svolto il ruolo di casalinga. 2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti contestati come bancarotta semplice. 2.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del danno di lieve entità. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao D'Aquino, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. L'udienza di trattazione orale trasmessa via p.e.c. in data 16 febbraio 2023 dal difensore dei ricorrenti è stata disattesa in quanto tardiva, ai sensi del medesimo art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che le regole che hanno disciplinato, ai sensi dell'art. 23 -bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, la trattazione dei processi di appello trovano la loro fonte nella legge dello Stato che il difensore dell'imputato ha il dovere di conoscere. Ne discende che l'assenza di un avviso specifico nel decreto di citazione non può comportare alcuna deroga alle regole imperative che governano lo svolgimento dei processi. D'altra parte, il riferimento all'udienza dibattimentale non è improprio, giacché, nel momento in cui viene emesso il decreto di citazione, non è possibile sapere se le parti 9i avvarranno o non del diritto di richiedere la trattazione orale, con la conseguenza che l'espressione ha riguardo all'ordinaria modalità di trattazione del processo, per il caso che le parti esercitino siffatto diritto. In caso contrario, è del tutto irrilevante che, per altri processi in relazione ai quali vi è stata richiesta di trattazione orale, l'udienza venga celebrata. In assenza di un'iniziativa della parte, destinata ad essere portata a conoscenza delle altre, la comparizione di una di queste nel giorno fissato per la trattazione non legittima alcuna trattazione orale, per l'evidente pregiudizio che discenderebbe, in assenza di avviso, nei confronti delle parti restanti. 2. Il secondo motivo di ricorso è, nel suo complesso, infondato. 2 Esso, basato su una ricostruzione parziale delle vicende negoziali intercorse tra la CEE Electra s.r.l. e la CEE Electrotec s.r.l. (infatti, solo superficialmente si menzionano, dopo l'originario contratto di affitto d'azienda, i due atti di cessione di ramo di azienda), insiste nel sottolineare il fine perseguito di consentire, grazie ad un nuovo socio finanziatore e garante, la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, ma trascura il significato che, ai fini distrattivi, ha assunto non tanto il mancato pagamento, se non in minima parte, dei corrispettivi previsti, ma l'assenza di iniziative finalizzate al recupero degli stessi. o dei beni: ciò che avvalora la ricostruzione dei giudici di merito di un disegno complessivamente finalizzato, indipendentemente dalle ricadute che possono poi essersi verificate nel patrimonio degli imputati, a spogliare la società cedente delle sue componenti attive senza un reale corrispettivo (e ciò non senza dire che la sussistenza dei presupposti di operatività della responsabilità della cessionaria ex art. 2560 cod. civ. è solo genericamente dedotta). In tale contesto fattuale, va ribadito sul piano generale che, rispetto alle conclusioni di Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493 - 01, rimaste isolate e infatti smentite dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, l'orientamento consolidato di legittimità è nel senso che l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). 3. Infondato è anche, nel suo complesso, il terzo motivo di ricorso, dal momento che non considera come la previsione civilistica relativa all'iscrizione dei costi di ricerca e sviluppo non tra i costi di esercizio, ma tra i costi pluriennali da ammortizzare, ossia tra le immobilizzazioni, debba necessariamente essere interpretata alla luce dei principi contabili, dal momento che la loro sottrazione ai costi di esercizio ha un significato solo in quanto siano correlati ad un prodotto o ad un progetto specifico e ben definito e comunque concretamente realizzabile. Ciò posto, il ricorso genericamente e assertivamente deduce che siffatti presupposti ricorrerebbero in concreto e, in termini privi di specificità, contesta la 3 rilevanza della violazione delle regole contabili nel cagionamento del dissesto, laddove la sentenza di primo grado, richiamata dalla decisione di secondo grado, chiarisce che la corretta iscrizione dei costi avrebbe comportato l'azzeramento del capitale sociale, con ampio superamento delle soglie di punibilità previste, all'epoca dei fatti, dall'art. 2621 cod. civ. 4. È invece fondato il quarto motivo, che, indipendentemente dalla rubrica che menziona il solo capo 2), investe la posizione della BR come mera amministratrice di facciata. Ora, in tema di bancarotta fraudolenta, la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), richiede la dimostrazione della consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166 - 01), nel senso che deve emergere la percepibilità di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere l'accettazione - secondo i criteri propri del dolo eventuale - del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà - nella forma del dolo indiretto - di non attivarsi per scongiurare detto evento. (Sez. 5, Sentenza n. 42568 del 19/06/2018, C., Rv. 273925 - 04). Ora i dati che la sentenza valorizza, richiamando le conclusioni della decisione di primo grado, riguardano le condotte formalmente poste in essere dalla ricorrente, ma non dimostrano l'esistenza di dati fattuali di allarme. Ne discende che, in parte qua, la sentenza va annullata con rinvio. 5. Il quinto motivo resta travolto dall'infondatezza delle censure rivolte rispetto alla configurabilità delle ipotesi ritenute di bancarotta fraudolenta. 6. Il sesto motivo è inammissibile per assenza di specificità. Ed infatti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Quanto alla circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'ultimo comma dell'art. 219 I. fall., le censure sono inammissibili perché o valorizzano dati inconferenti - nel senso che ripropongono la tesi, già esaminata supra, dell'insussistenza dei fatti di bancarotta - o assertivamente sottolineano 4 condotte solo genericamente evocate che nulla hanno comunque a che fare con il danno cagionato dalle condotte ritenute. 7. Alla pronuncia di rigetto del ricorso del LL consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di BR RM, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Rigetta il ricorso di LL LI, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/03/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao DiAquino, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17836 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 02/03/2023 Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 18 ottobre 2021 la Corte d'appello di Bologna, salvo ridurre la durata delle pene accessorie fallimentari, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato LI LL e RM BR alla pena di giustizia, avendoli ritenuti responsabili dei reati di cui agli art. 223, primo comma (capo 3) e secondo comma, n. 1, I. fall. (capo 2), quali amministratori della CEE Electra s.r.I., dichiarata fallita in data 11 ottobre 2007. 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, lamentando che il decreto di citazione relativo al giudizio d'appello aveva qualificato l'udienza del 18 ottobre 2021 come dibattimentale, senza alcuno specifico avviso indirizzato all'imputato, finalizzato a sollecitare, in caso di interesse alla trattazione orale, la presentazione della richiesta di cui all'art. 23- bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui al capo 3). Si osserva che il LL, quale legale rappresentante della CEE Electra s.r.I., in data 4 luglio 2006, aveva concesso in affitto a CEE Electrotec s.r.l. l'intero complesso aziendale, escluso un ramo d'azienda, per poi, in data 2 agosto 2006, cedere le proprie quote della società affittuaria, della quale era divenuta socia maggioritaria la Summer s.r.I., le cui quote erano di proprietà di AR Animobono. Quest'ultimo, a seguito delle dimissioni della BR dalla carica di amministratrice della CEE Electrotec s.r.I., era divenuto il legale rappresentante di quest'ultima società. Poco dopo la CEE Electra s.r.l. avrebbe ceduto alla CEE Electrotec s.r.l. due rami d'azienda. Tuttavia, l'Animobono non solo non aveva pagato al LL il corrispettivo delle quote di CEE Electrotec s.r.I., ma neppure aveva liberato il LL e la BR dalle obbligazioni di garanzia nei confronti del ceto bancario. D'altra parte, CEE Electrotec s.r.l. aveva pagato solo in minima parte i corrispettivi previsti dai contratti di affitto e di cessione d'azienda. In tale contesto, sostengono i ricorrenti, non si era realizzata alcuna distrazione e, alla luce dell'art. 2560 cod. civ., nessun pregiudizio per i creditori. D'altra parte, neppure era configurabile l'elemento soggettivo del reato. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 2), 1 osservando che la capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo era avvenuta nell'osservanza delle norme del codice civile e dei principi contabili: d'altra parte, neppure era stato dimostrato che essa avesse concorso a cagionare il dissesto. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità della BR, per carenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo ella sempre svolto il ruolo di casalinga. 2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti contestati come bancarotta semplice. 2.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del danno di lieve entità. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Pasquale Serrao D'Aquino, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. L'udienza di trattazione orale trasmessa via p.e.c. in data 16 febbraio 2023 dal difensore dei ricorrenti è stata disattesa in quanto tardiva, ai sensi del medesimo art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che le regole che hanno disciplinato, ai sensi dell'art. 23 -bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, la trattazione dei processi di appello trovano la loro fonte nella legge dello Stato che il difensore dell'imputato ha il dovere di conoscere. Ne discende che l'assenza di un avviso specifico nel decreto di citazione non può comportare alcuna deroga alle regole imperative che governano lo svolgimento dei processi. D'altra parte, il riferimento all'udienza dibattimentale non è improprio, giacché, nel momento in cui viene emesso il decreto di citazione, non è possibile sapere se le parti 9i avvarranno o non del diritto di richiedere la trattazione orale, con la conseguenza che l'espressione ha riguardo all'ordinaria modalità di trattazione del processo, per il caso che le parti esercitino siffatto diritto. In caso contrario, è del tutto irrilevante che, per altri processi in relazione ai quali vi è stata richiesta di trattazione orale, l'udienza venga celebrata. In assenza di un'iniziativa della parte, destinata ad essere portata a conoscenza delle altre, la comparizione di una di queste nel giorno fissato per la trattazione non legittima alcuna trattazione orale, per l'evidente pregiudizio che discenderebbe, in assenza di avviso, nei confronti delle parti restanti. 2. Il secondo motivo di ricorso è, nel suo complesso, infondato. 2 Esso, basato su una ricostruzione parziale delle vicende negoziali intercorse tra la CEE Electra s.r.l. e la CEE Electrotec s.r.l. (infatti, solo superficialmente si menzionano, dopo l'originario contratto di affitto d'azienda, i due atti di cessione di ramo di azienda), insiste nel sottolineare il fine perseguito di consentire, grazie ad un nuovo socio finanziatore e garante, la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, ma trascura il significato che, ai fini distrattivi, ha assunto non tanto il mancato pagamento, se non in minima parte, dei corrispettivi previsti, ma l'assenza di iniziative finalizzate al recupero degli stessi. o dei beni: ciò che avvalora la ricostruzione dei giudici di merito di un disegno complessivamente finalizzato, indipendentemente dalle ricadute che possono poi essersi verificate nel patrimonio degli imputati, a spogliare la società cedente delle sue componenti attive senza un reale corrispettivo (e ciò non senza dire che la sussistenza dei presupposti di operatività della responsabilità della cessionaria ex art. 2560 cod. civ. è solo genericamente dedotta). In tale contesto fattuale, va ribadito sul piano generale che, rispetto alle conclusioni di Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493 - 01, rimaste isolate e infatti smentite dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, l'orientamento consolidato di legittimità è nel senso che l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). 3. Infondato è anche, nel suo complesso, il terzo motivo di ricorso, dal momento che non considera come la previsione civilistica relativa all'iscrizione dei costi di ricerca e sviluppo non tra i costi di esercizio, ma tra i costi pluriennali da ammortizzare, ossia tra le immobilizzazioni, debba necessariamente essere interpretata alla luce dei principi contabili, dal momento che la loro sottrazione ai costi di esercizio ha un significato solo in quanto siano correlati ad un prodotto o ad un progetto specifico e ben definito e comunque concretamente realizzabile. Ciò posto, il ricorso genericamente e assertivamente deduce che siffatti presupposti ricorrerebbero in concreto e, in termini privi di specificità, contesta la 3 rilevanza della violazione delle regole contabili nel cagionamento del dissesto, laddove la sentenza di primo grado, richiamata dalla decisione di secondo grado, chiarisce che la corretta iscrizione dei costi avrebbe comportato l'azzeramento del capitale sociale, con ampio superamento delle soglie di punibilità previste, all'epoca dei fatti, dall'art. 2621 cod. civ. 4. È invece fondato il quarto motivo, che, indipendentemente dalla rubrica che menziona il solo capo 2), investe la posizione della BR come mera amministratrice di facciata. Ora, in tema di bancarotta fraudolenta, la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), richiede la dimostrazione della consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166 - 01), nel senso che deve emergere la percepibilità di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere l'accettazione - secondo i criteri propri del dolo eventuale - del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà - nella forma del dolo indiretto - di non attivarsi per scongiurare detto evento. (Sez. 5, Sentenza n. 42568 del 19/06/2018, C., Rv. 273925 - 04). Ora i dati che la sentenza valorizza, richiamando le conclusioni della decisione di primo grado, riguardano le condotte formalmente poste in essere dalla ricorrente, ma non dimostrano l'esistenza di dati fattuali di allarme. Ne discende che, in parte qua, la sentenza va annullata con rinvio. 5. Il quinto motivo resta travolto dall'infondatezza delle censure rivolte rispetto alla configurabilità delle ipotesi ritenute di bancarotta fraudolenta. 6. Il sesto motivo è inammissibile per assenza di specificità. Ed infatti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Quanto alla circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'ultimo comma dell'art. 219 I. fall., le censure sono inammissibili perché o valorizzano dati inconferenti - nel senso che ripropongono la tesi, già esaminata supra, dell'insussistenza dei fatti di bancarotta - o assertivamente sottolineano 4 condotte solo genericamente evocate che nulla hanno comunque a che fare con il danno cagionato dalle condotte ritenute. 7. Alla pronuncia di rigetto del ricorso del LL consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di BR RM, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Rigetta il ricorso di LL LI, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/03/2023