Sentenza 26 maggio 2006
Massime • 1
In seguito all'entrata in vigore del nuovo codice della strada, l'inosservanza dell'ordine di esibire il documento di guida o di circolazione costituisce un illecito amministrativo, come tale espressamente sanzionato (cfr. articolo 180 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), solo quando l'esibizione del documento è chiesta per esigenze amministrative, cioè per accertare eventuali irregolarità o illeciti di natura amministrativa, mentre se la richiesta di esibizione ha anche finalità diverse ed è diretta, in particolare, ad accertare l'eventuale esistenza di ipotesi di reato (previste dallo stesso codice della strada o da altre disposizioni), non è applicabile l'articolo 180 del codice della strada, bensì la norma incriminatrice dell'articolo 650 cod.pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2006, n. 28136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28136 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2006 |
Testo completo
28136
281 36 /06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
udienza pubblica del 26 maggio 2006
composta dai sigg.
SENTENZA
n. 743106
dr. Giorgio SANTACROCE presidente dr. Gianfranco RIGGIO
consigliere consigliere
dr. Umberto GIORDANO
consigliere REGISTRO GENERALE dr.ssa Cristina SIOTTO
consigliere n. 7706/2006
dr. Livio PEPINO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) NA EL CO, n. il 29 ottobre 1950 contro la sentenza 10 novembre 2005 del TRIBUNALE di MESSINA - SEZIONE STACCATA di TAORMINA
visti gli atti, sentita la relazione svolta dal consigliere LIVIO PEPINO,
sentiti:
adf
OSSERVA
1. Con sentenza 10 novembre 2005 ilo Tribunale di Messina
- sezione staccata di Taormina ha dichiarato NA EL
CO colpevole del reato di cui all'art. 650 codice penale (per non avere ottemperato all'ordine di esibire la patente e la carta di circolazione della propria autovettura legittimamente impartitogli da personale dei vigili urbani;
in Giardini Naxos, il 14 aprile 2002) e lo ha condannato alla pena di cento euro di ammenda. Ha proposto ricorso il NA deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto sussistenza del reato che deve ritenersi depenalizzato il forza dell'art. 180 del codice della strada approvato con decreto legislativo n. 285/1992 secondo il quale l'inosservanza dell'ordine di esibire i documenti di guida e di circolazione costituisce solo illecito amministrativo.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Per giurisprudenza consolidata in seguito alla entrata in vigore del nuovo codice della strada, approvato con decreto le- gislativo 30 aprile 1992 n. 285, l'inosservanza dell'ordine di esi- bire il documento di guida o di circolazione costituisce un illeci- to amministrativo, come tale espressamente sanzionato, solo quando l'esibizione del documento è chiesta per esigenze ammi- nistrative, cioè per accertare eventuali irregolarità illeciti di natura amministrativa, mentre se la richiesta di esibizione ha an- che finalità diverse ed è diretta, in particolare, ad accertare la eventuale esistenza di ipotesi di reato (previste dallo stesso codi- ce della strada o da altre disposizioni), non è applicabile l'art. 180 del codice della strada bensì la norma dell'art. 650 codice penale che conserva il suo vigore (così Cass., sez. 1, 18 aprile. 25 maggio 1996, Spugnetti, riv. n. 204669). Orbene nel caso di specie l'interpretazione (su cui poggia all'evidenza la pur som- maria motivazione) secondo cui la richiesta di documenti, inter- venuta nell'ambito di una concitata discussione culminata con la denuncia del NA per minaccia a pubblico ufficiale, sia
2
70f stata effettuata per ragioni di giustizia in senso lato e non solo ai fini di elevare la contravvenzione per divieto di sosta, in relazio- ne alla quale l'esibizione dei documenti non era necessaria è ra- zionale e non smentita dagli atti. Alla stregua di quanto precede il ricorso è infondato e deve essere respinto con seguito di spese.
pqm
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 26 maggio 2006 il consigliere consigliere estensore il presidente
а Spautora
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
- 4 A60 2006
A
M
E
R
P
LCANCELLIERE U
S
E
Pletto Di Vie R
M
O
T
O
C
3
ad