Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA AN, CH PA, AR TA, OV SI, in proprio e quali soci della sdf AIRONE CONFEZIONI DI PAVIA e per RO ON, LA EL, in proprio e quali socie recedute dalla sdf AIRONE CONFEZIONI DI PAVIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BAZZONI 3, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PAOLETTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA ASTOLFI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTORO, FABRIZIO CORRERA, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 496/00 del Tribunale di PAVIA, depositata il 26/10/00 - R.G.N. 1281/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/07/03 dal Relatore Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
Udito l'Avvocato PAOLETTI;
udito l'Avvocato FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Inps ha ottenuto decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti della s.d.f. AI confezioni di CO NT e C. e i soci CO NT, LA CH, IS RI e IA RA per il pagamento di L. 217.990.757 a titolo di contributi omessi e sanzioni civili relativi al periodo 1.4.1990/31.3.1993, per dieci persone indicate nel verbale ispettivo 22.6.1994.
Con sentenza 22.11.1999 n. 85 il Pretore di Pavia ha revocato il decreto.
Su appello dell'Inps, il Tribunale di Pavia, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'ha confermata con riferimento alle posizioni lavorative di ER EL, LO NN AR, IN IS e BO AR SA, risultate persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 Legge 8 novembre 1991, n. 381; ha viceversa condannato gli appellati in solido a pagare gli importi per contributi e sanzioni civili relativi a GÈ IA, Di TI NN, TU ON, RI EL, CO NA e EV AR, nonché solidalmente ON SA e ME AR sino a concorrenza dell'importo dovuto sino alla data del recesso, ritenute normali operaie che prestavano la propria opera con i caratteri della subordinazione, che il Tribunale analiticamente indicava.
Il Tribunale ha rilevato che la società di fatto AI confezioni di CO NT e C., avente ad oggetto principalmente il confezionamento per conto proprio e di terzi di cuscini e trapunte, costituiva una "emanazione" della Cooperativa sociale Arti e Mestieri, di cui era Presidente lo stesso NT, la quale era stata costituita nel 1984 al fine di promuovere il recupero sociale ed il reinserimento lavorativo, attraverso esperienze lavorative protette, di giovani in stato di disagio sociale e di emarginazione (tossicodipendenti, portatori di handicap e disabili). Il SE aveva costituito poi la società di fatto, con la medesima finalità, allo scopo di facilitare l'accesso al mercato, in quanto in quest'ultima veste sarebbe stato più agevole ottenere commesse da parte di terzi.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i soccombenti, con tre motivi.
L'intimato Istituto si è costituita con controricorso, resistendo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 4 Legge 8 novembre 1991, n. 381; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censurano la sentenza impugnata con particolare riferimento alla posizione di GÈ IA. Rilevano che dalle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado è emerso che la GÈ era una utente della società di fatto AI EZ, ossia un soggetto riconducibile alla definizione di "persona svantaggiata", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381. Il motivo non è fondato.
La Legge 8 novembre 1991, n. 381 disciplina per la prima volta le cooperative sociali, caratterizzate dallo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, o lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art. 1, comma 1^). Esse hanno tre categorie di soci:
1. I soci previsti dalla normativa vigente sulle cooperative (art. 2, comma 1^);
2. I soci volontari (in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci), che prestano la loro attività gratuitamente;
ad essi può essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
non si applicano loro i contratti collettivi e le norme di legge in materia di rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, e conseguentemente le relative norme previdenziali, ad eccezione di quelle sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che compete loro sulla base di una retribuzione convenzionale stabilita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per il calcolo dei premi e, corrispondentemente, delle prestazioni (art. 2, commi 1^-4^);
3. Le persone svantaggiate, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa ed essere socie della stessa, compatibilmente con il loro stato soggettivo (art. 4). La norma definisce "persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ...". Per le persone svantaggiale l'art. 4, commi 3^ e 3^bis, determina l'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, in misura pari a zero, o comunque ridotta per alcune determinate categorie (detenuti etc.). Le cooperative sociali, in virtù delle loro particolari finalità, struttura e trattamento contributivo, devono ubbidire a determinati requisiti formali, tra cui la denominazione sociale, che deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale" (art. 1, comma 3^). Tali cooperative, in virtù della loro finalità, hanno un regime privilegiato: oltre quello previdenziale cennato, hanno un particolare regime tributario (art. 7), ed accesso a condizioni agevolate agli appalti degli enti pubblici, anche economici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione (art. 5).
Ricapitolata la normativa speciale che precede, la Corte ritiene che lo specifico regime contributivo di favore per le cooperative sociali non possa essere esteso ad organismi diversi, anche se ispirati alle medesime finalità, quali la società di fatto ricorrente. Conferma di tale conclusione si trova nell'art. 8 della stessa legge, che ha specificato i casi ai quali possono essere estese le sue disposizioni, e cioè solo per i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.
Con il secondo e terzo motivo di ricorso i ricorrenti, deducendo rispettivamente violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 1322 cod. civ., 116 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) contestano gli indici della subordinazione utilizzati dal giudice d'appello per affermare la natura del rapporto di lavoro. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.
Essi sono inficiati dal vizio di analizzare ciascun indice sintomatico della subordinazione atomisticamente, mentre la sentenza impugnata, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, ne ha operato una valutazione globale, giungendo, senza vizi del ragionamento, alla valutazione di fatto censurata. Al riguardo è opportuno ricordare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045; Cass. Sez. Un. 11 giugno 1998 n. 5802; Cass. 22 ottobre 1993 n. 10503). Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 339,00 oltre Euro duemila per onorari di avvocato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 39,00 oltre Euro duemila per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 1 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004