CASS
Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2026, n. 17514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17514 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN GI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/10/2025 emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Antonino Catalano, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23/10/2025 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza dell'11/12/2024 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, aveva condannato GI AN alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di cui all'art. 640, comma 2ter cod. pen. dallo stesso commesso il 09/09/2017 in danno di IU PE. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17514 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: DA BI Data Udienza: 30/03/2026 2 Secondo le conformi sentenze di merito il AN, una volta captati in maniera fraudolenta i dati della poste pay intestata allo PE, li avrebbe poi usati per trasferire 950 euro dal conto di quest'ultimo ad altro a lui intestato. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 640 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di truffa. Secondo il difensore la Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile della truffa per il solo fatto che lo stesso era titolare del conto corrente su cui è stato accreditato il provento della frode;
elemento questo del tutto inidoneo a dimostrare che sia stato il AN a porre in essere gli artifici e i raggiri necessari per la configurabilità del reato, tanto più che non è stato accertato che, al di là della titolarità formale, lo stesso avesse l'effettiva disponibilità del conto. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 131bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità. Secondo il ricorrente la Corte ha illegittimamente escluso la particolare tenuità del fatto valutando solo l'entità del danno, peraltro esiguo, omettendo di valutare tutti gli altri parametri indicati dall'art. 131bis cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 640, comma 2ter cod. pen. La motivazione dei giudici di merito sarebbe contraddittoria e illogica in quanto, dopo aver ammesso che non erano state accertate le modalità di consumazione della truffa, i Giudici hanno poi comunque affermato che la stessa era avvenuta col mezzo informatico. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Secondo il difensore la Corte ha negato le attenuanti generiche solo perché ha affermato che non sussistevano elementi positivi per concederle omettendo di valutare quelli prospettati nei motivi di appello (quali la “esigua intensità del dolo”). 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 53 legge n. 689 del 1981 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione di pene sostitutive. Il difensore evidenzia che la Corte di appello ha illegittimamente ritenuto inammissibile la richiesta di pene sostitutive per il solo fatto che il difensore non aveva la procura speciale, facendo erronea applicazione della disciplina processuale in materia. 3 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 1. Il primo motivo (avente ad oggetto l'affermazione di responsabilità dell'imputato per la truffa) è inammissibile sia perché interamente versato in fatto sia perché meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti aderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito. La Corte territoriale (pag. 4) ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali il AN doveva rispondere del reato, evidenziando che, quand'anche non fosse stato lui l'autore materiale dell'operazione fraudolenta, solo ipotizzando un preventivo accordo con gli autori materiali della truffa si poteva spiegare il fatto che il provento del reato era stato accreditato sul suo conto corrente. Si è altresì rilevato che, non avendo il AN fornito nel corso del processo una spiegazione alternativa dei fatti (anche in ordine all'apertura e all'utilizzo del conto corrente postale a lui intestato da parte di terzi), non residuavano dubbi in ordine al fatto che l'imputato fosse l'effettivo titolare e utilizzatore del conto e che, mettendolo a disposizione avesse, quanto meno, agevolato la consumazione del delitto. Si tratta di una motivazione nella quale non è dato riscontrare profili di contraddittorietà o illogicità manifesta, a fronte della quale il difensore, pur denunciando apparentemente violazioni di legge e vizi motivazionali, in realtà contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, limitandosi ad invocare una diversa valutazione delle risultanze probatorie, che non è consentita in questa sede. 2. Il secondo motivo (avente ad oggetto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.) è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Ed invero, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, questa Corte ha costantemente ribadito che la non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone la concorrente sussistenza di tutti gli elementi indicati dall'art. 131bis cod. pen., risultando quindi sufficiente ad escludere l'applicazione dell'esimente anche l'esistenza di un solo elemento reputato ostativo da parte del giudice di merito (cfr Sez. 6, n. 55107 del 4 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01). Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che il danno cagionato alla vittima (950 euro, peraltro mai restituiti) non potesse obiettivamente dirsi “esiguo” (come richiesto dalla norma in esame). E' poi appena il caso di evidenziare che il giudizio sulla esiguità del danno implica una valutazione di fatto che rientra nella competenza esclusiva del giudice del giudice di merito e non è quindi sindacabile in questa sede, se si mantiene – come nel caso in esame – nei limiti della ragionevolezza e non manifesta illogicità. 3. Il terzo motivo, con il quale si contesta la ritenuta aggravante, è inammissibile per le stesse ragioni sopra esposte in relazione al primo motivo. La Corte ha infatti chiarito (pag. 5) che, posto che la persona offesa aveva dichiarato di non aver mai comunicato ad alcuno le credenziali per utilizzare la sua poste pay (ipotizzando anzi in denuncia che la stessa fosse stata “clonata”), non residuava altra possibilità se non quella di ritenere che qualcuno avesse carpito i codici di accesso e fosse poi penetrato nel sistema informatico delle Poste utilizzando l'identità digitale della persona offesa per effettuare il trasferimento di fondi. Anche in questo caso, dunque, le censure della difesa – più che criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato –, si limitano sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie da parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. 4. Il quarto motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile in quanto meramente reiterativo del motivo di gravame sul quale i giudici di appello hanno fornito motivazione adeguata e congrua, con la quale il difensore non si confronta. Come costantemente ribadito da questa Corte l'applicazione della circostanze generiche (così come il loro diniego) costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, che sfugge al controllo di legittimità, sempre che di esso sia data adeguata motivazione. Quanto poi a tale onere motivazionale, si è più volte affermato che, non essendo le attenuanti generiche un diritto dell'imputato (neppure quando incensurato), il loro riconoscimento postula l'esistenza di elementi positivi che ne giustifichino la concessione e quindi il mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di tali elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01). Si è altresì precisato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti 5 decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), sicché anche un solo elemento, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). La sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, si è attenuta ai principi di diritto sopra esposti, avendo i giudici evidenziato, da un lato, che mancavano elementi positivi che giustificassero la concessione delle attenuanti, e, dall'altro, che doveva essere valorizzata (come ulteriore elemento ostativo) la biografia penale dell'imputato. Il difensore non si confronta con i sopra esposti argomenti, e, a ben vedere, non ha neppure indicato quali erano gli elementi positivi in forza dei quali l'imputato era meritevole del beneficio di legge invocato. 5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte ha infatti respinto la richiesta di applicazione delle pene sostitutive rilevando che non c'era il consenso dell'imputato alla sostituzione e che il difensore non aveva la procura speciale per manifestarlo. La Corte ha quindi fatto corretta applicazione dell'art. 58, comma 4. legge n. 689 del 1981 (come modificato dal D. Lgs 19/03/2024 n. 31) e dell'art. 598bis, comma 1bis, cod. proc. pen. (anch'esso introdotto dal già citato D. Lgs n. 31 del 2024), secondo il quale, fermo restando che la richiesta di pena sostitutiva deve essere oggetto di un motivo di appello ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen., la manifestazione del consenso a tale sostituzione, effettuata dall'imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può intervenire, al più tardi, sino a 15 giorni prima dell'udienza nei motivi aggiunti o con memoria. Ciò detto, il difensore del ricorrente non contesta neppure che l'imputato non gli aveva rilasciato procura speciale per esprimere il consenso alla sostituzione della pena (procura che, infatti, anche in questa sede non ha né allegato né indicato ai sensi dell'art. 165 disp. att. cod. proc. pen.), ma sembra dolersi del fatto che i Giudici non gli abbiano consentito di procurarsela rinviando a tal fine il processo. E' tuttavia evidente che, tenuto anche conto che il termine per manifestare il consenso di cui all'art. 598bis, comma 1bis, era oramai decorso, tale rinvio non era imposto né previsto da alcuna norma, e men che meno dall'art. 598bis, comma 4, cod. proc. pen., invocato dal ricorrente, il quale disciplina tutt'altra ipotesi: vale a dire il caso in cui, per effetto della decisione dell'appello, sia applicata una pena che (a differenza di quella inflitta in primo grado) consenta l'applicazione di pene sostitutive (ipotesi che non ricorre pacificamente nel caso in esame). 6. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. 6 pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 30/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BI DA ANGELO CAPUTO
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Antonino Catalano, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23/10/2025 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza dell'11/12/2024 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, aveva condannato GI AN alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di cui all'art. 640, comma 2ter cod. pen. dallo stesso commesso il 09/09/2017 in danno di IU PE. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17514 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: DA BI Data Udienza: 30/03/2026 2 Secondo le conformi sentenze di merito il AN, una volta captati in maniera fraudolenta i dati della poste pay intestata allo PE, li avrebbe poi usati per trasferire 950 euro dal conto di quest'ultimo ad altro a lui intestato. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 640 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di truffa. Secondo il difensore la Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile della truffa per il solo fatto che lo stesso era titolare del conto corrente su cui è stato accreditato il provento della frode;
elemento questo del tutto inidoneo a dimostrare che sia stato il AN a porre in essere gli artifici e i raggiri necessari per la configurabilità del reato, tanto più che non è stato accertato che, al di là della titolarità formale, lo stesso avesse l'effettiva disponibilità del conto. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 131bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità. Secondo il ricorrente la Corte ha illegittimamente escluso la particolare tenuità del fatto valutando solo l'entità del danno, peraltro esiguo, omettendo di valutare tutti gli altri parametri indicati dall'art. 131bis cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 640, comma 2ter cod. pen. La motivazione dei giudici di merito sarebbe contraddittoria e illogica in quanto, dopo aver ammesso che non erano state accertate le modalità di consumazione della truffa, i Giudici hanno poi comunque affermato che la stessa era avvenuta col mezzo informatico. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Secondo il difensore la Corte ha negato le attenuanti generiche solo perché ha affermato che non sussistevano elementi positivi per concederle omettendo di valutare quelli prospettati nei motivi di appello (quali la “esigua intensità del dolo”). 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 53 legge n. 689 del 1981 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione di pene sostitutive. Il difensore evidenzia che la Corte di appello ha illegittimamente ritenuto inammissibile la richiesta di pene sostitutive per il solo fatto che il difensore non aveva la procura speciale, facendo erronea applicazione della disciplina processuale in materia. 3 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 1. Il primo motivo (avente ad oggetto l'affermazione di responsabilità dell'imputato per la truffa) è inammissibile sia perché interamente versato in fatto sia perché meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione dei fatti aderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito. La Corte territoriale (pag. 4) ha adeguatamente spiegato le ragioni per le quali il AN doveva rispondere del reato, evidenziando che, quand'anche non fosse stato lui l'autore materiale dell'operazione fraudolenta, solo ipotizzando un preventivo accordo con gli autori materiali della truffa si poteva spiegare il fatto che il provento del reato era stato accreditato sul suo conto corrente. Si è altresì rilevato che, non avendo il AN fornito nel corso del processo una spiegazione alternativa dei fatti (anche in ordine all'apertura e all'utilizzo del conto corrente postale a lui intestato da parte di terzi), non residuavano dubbi in ordine al fatto che l'imputato fosse l'effettivo titolare e utilizzatore del conto e che, mettendolo a disposizione avesse, quanto meno, agevolato la consumazione del delitto. Si tratta di una motivazione nella quale non è dato riscontrare profili di contraddittorietà o illogicità manifesta, a fronte della quale il difensore, pur denunciando apparentemente violazioni di legge e vizi motivazionali, in realtà contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, limitandosi ad invocare una diversa valutazione delle risultanze probatorie, che non è consentita in questa sede. 2. Il secondo motivo (avente ad oggetto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.) è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Ed invero, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, questa Corte ha costantemente ribadito che la non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone la concorrente sussistenza di tutti gli elementi indicati dall'art. 131bis cod. pen., risultando quindi sufficiente ad escludere l'applicazione dell'esimente anche l'esistenza di un solo elemento reputato ostativo da parte del giudice di merito (cfr Sez. 6, n. 55107 del 4 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01). Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che il danno cagionato alla vittima (950 euro, peraltro mai restituiti) non potesse obiettivamente dirsi “esiguo” (come richiesto dalla norma in esame). E' poi appena il caso di evidenziare che il giudizio sulla esiguità del danno implica una valutazione di fatto che rientra nella competenza esclusiva del giudice del giudice di merito e non è quindi sindacabile in questa sede, se si mantiene – come nel caso in esame – nei limiti della ragionevolezza e non manifesta illogicità. 3. Il terzo motivo, con il quale si contesta la ritenuta aggravante, è inammissibile per le stesse ragioni sopra esposte in relazione al primo motivo. La Corte ha infatti chiarito (pag. 5) che, posto che la persona offesa aveva dichiarato di non aver mai comunicato ad alcuno le credenziali per utilizzare la sua poste pay (ipotizzando anzi in denuncia che la stessa fosse stata “clonata”), non residuava altra possibilità se non quella di ritenere che qualcuno avesse carpito i codici di accesso e fosse poi penetrato nel sistema informatico delle Poste utilizzando l'identità digitale della persona offesa per effettuare il trasferimento di fondi. Anche in questo caso, dunque, le censure della difesa – più che criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato –, si limitano sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie da parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. 4. Il quarto motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile in quanto meramente reiterativo del motivo di gravame sul quale i giudici di appello hanno fornito motivazione adeguata e congrua, con la quale il difensore non si confronta. Come costantemente ribadito da questa Corte l'applicazione della circostanze generiche (così come il loro diniego) costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, che sfugge al controllo di legittimità, sempre che di esso sia data adeguata motivazione. Quanto poi a tale onere motivazionale, si è più volte affermato che, non essendo le attenuanti generiche un diritto dell'imputato (neppure quando incensurato), il loro riconoscimento postula l'esistenza di elementi positivi che ne giustifichino la concessione e quindi il mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di tali elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01). Si è altresì precisato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti 5 decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), sicché anche un solo elemento, tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen., può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). La sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, si è attenuta ai principi di diritto sopra esposti, avendo i giudici evidenziato, da un lato, che mancavano elementi positivi che giustificassero la concessione delle attenuanti, e, dall'altro, che doveva essere valorizzata (come ulteriore elemento ostativo) la biografia penale dell'imputato. Il difensore non si confronta con i sopra esposti argomenti, e, a ben vedere, non ha neppure indicato quali erano gli elementi positivi in forza dei quali l'imputato era meritevole del beneficio di legge invocato. 5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte ha infatti respinto la richiesta di applicazione delle pene sostitutive rilevando che non c'era il consenso dell'imputato alla sostituzione e che il difensore non aveva la procura speciale per manifestarlo. La Corte ha quindi fatto corretta applicazione dell'art. 58, comma 4. legge n. 689 del 1981 (come modificato dal D. Lgs 19/03/2024 n. 31) e dell'art. 598bis, comma 1bis, cod. proc. pen. (anch'esso introdotto dal già citato D. Lgs n. 31 del 2024), secondo il quale, fermo restando che la richiesta di pena sostitutiva deve essere oggetto di un motivo di appello ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen., la manifestazione del consenso a tale sostituzione, effettuata dall'imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può intervenire, al più tardi, sino a 15 giorni prima dell'udienza nei motivi aggiunti o con memoria. Ciò detto, il difensore del ricorrente non contesta neppure che l'imputato non gli aveva rilasciato procura speciale per esprimere il consenso alla sostituzione della pena (procura che, infatti, anche in questa sede non ha né allegato né indicato ai sensi dell'art. 165 disp. att. cod. proc. pen.), ma sembra dolersi del fatto che i Giudici non gli abbiano consentito di procurarsela rinviando a tal fine il processo. E' tuttavia evidente che, tenuto anche conto che il termine per manifestare il consenso di cui all'art. 598bis, comma 1bis, era oramai decorso, tale rinvio non era imposto né previsto da alcuna norma, e men che meno dall'art. 598bis, comma 4, cod. proc. pen., invocato dal ricorrente, il quale disciplina tutt'altra ipotesi: vale a dire il caso in cui, per effetto della decisione dell'appello, sia applicata una pena che (a differenza di quella inflitta in primo grado) consenta l'applicazione di pene sostitutive (ipotesi che non ricorre pacificamente nel caso in esame). 6. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. 6 pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 30/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BI DA ANGELO CAPUTO