Sentenza 6 aprile 1998
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione della parte civile avverso l'ordinanza con la quale la corte di appello si pronuncia sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale, sia perché contro tale ordinanza non è ammesso alcun mezzo di impugnazione, sia perché l'art. 586 cod. proc. pen. attribuisce alla parte civile unicamente la possibilità di proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/1998, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 6.4.1998
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni Caso " N. 1274
3. " Giovanni De Roberto " REGISTRO GENERALE
4. " Ilario Martella " N. 35311/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Comune di OL (persona offesa) c/ Di ON IU + 1
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di OL in data 15-7-1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Caso Letta la richiesta del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Osserva
La Corte d'appello di OL in data 15.7.1997 accoglieva l'istanza di sospensione della condanna al pagamento della provvisionale di lire 1.500.000.000, proposta dagli imputati Di ON IU e UO AE, condannati in primo grado per i reati di corruzione e finanziamento illecito di partiti al risarcimento dei danni in favore della parte civile Comune di OL, disponendo in conformità.
Ricorre per cassazione il Comune di OL, chiedendo l'annullamento della ordinanza di sospensione emessa dalla Corte d'appello, per violazione di legge e illogicità della motivazione. Il ricorrente contesta l'affermazione posta a fondamento del provvedimento impugnato, secondo cui, a fronte dell'innegabile gravità del nocumento economico, conseguente all'esecutività della provvisionale, non sussisterebbe una effettiva diminuzione patrimoniale subita dal Comune di OL per effetto dei reati commessi dagli imputati.
Con una memoria i difensori degli imputati rilevano la inammissibilità del proposto ricorso, in quanto mezzo di impugnazione non previsto dal codice di rito e dunque non consentito, atteso il principio di tassatività fissato dall'art. 568 cod. proc. pen. Nel merito, si osserva che non risulta provato un effettivo decremento del patrimonio del soggetto passivo del reato, che è presupposto della condanna al pagamento della provvisionale. Nella requisitoria del P.G. presso questa Suprema Corte si chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, perché il provvedimento impugnato è insuscettibile di autonomo gravame. Questa Corte condivide le conclusioni del P.G.. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. Sez. I, sent. 4471 del 2-12-1992; Sez. IV, sent. 387 del 20-4-1993;
Sez. IV sent. 977 del 13.7.1993), l'ordinanza con la quale la Corte di appello si pronuncia sulla richiesta di sospendere l'esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione, sia perché contro la stessa non è previsto alcun mezzo di impugnazione, sia perché l'art. 586 cod. proc. pen. attribuisce alla parte civile unicamente la possibilità
di proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di lire un milione a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1998