Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/1998, n. 1274
CASS
Sentenza 6 aprile 1998

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È inammissibile il ricorso per cassazione della parte civile avverso l'ordinanza con la quale la corte di appello si pronuncia sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale, sia perché contro tale ordinanza non è ammesso alcun mezzo di impugnazione, sia perché l'art. 586 cod. proc. pen. attribuisce alla parte civile unicamente la possibilità di proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/1998, n. 1274
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1274
    Data del deposito : 6 aprile 1998

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