Sentenza 10 aprile 2003
Massime • 1
Anche dopo la parziale abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970, permane l'obbligo previsto dall'art 4 secondo comma della legge 223/91 della preventiva comunicazione per iscritto del licenziamento per riduzione di personale alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19 parzialmente abrogato, atteso, tra l'altro, che la norma abrogata perde efficacia soltanto del futuro, ma può conservare operatività in relazione a determinati rapporti sorti nel passato e che l'abrogazione referendaria non riguarda l'organo sindacale in sè considerato, ma solo il criterio di costituzione dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2003, n. 5698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5698 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (r.g. 28770/2001) proposto da:
IO AM s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Vesci, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via di Ripetta n. 22, giusta procura a margine del "ricorso";
- ricorrente -
contro
UR RE, rappresentato e difeso dall'avv. Piero Sandulli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via F.
Paulucci dè Calboli n. 9, giusta procura in calce al "controricorso e ricorso incidentale";
- controricorrente -
e contro
FEDERAZIONE NAZIONALE QUADRI INFORMAZIONE SCIENTIFICA E RICERCA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Piero Sandulli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma alla via F. Paulucci dè Calboli n. 9, giusta procura in calce al "controricorso";
- controricorrente -
nonché sul ricorso incidentale (r.g. 298/2002) proposto da:
UR RE, rappresentato difeso ed elettivamente domiciliato come dinanzi indicato;
- ricorrente incidentale -
contro
IO AM s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come dinanzi indicato;
- controricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma-Sezione Lavoro n. 1516/01 del 6 settembre 2001 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 2362/2000), notificata in data 24 settembre 2001.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito l'avv. Luigi Fiorillo (per delega dell'avv. G. Vesci);
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Giudice del Lavoro di Roma ND GI conveniva in giudizio la s.p.a. IO AM e l'QU per ottenere la dichiarazione di illegittimità e/o di inefficacia del provvedimento-licenziamento per riduzione del personale adottato dalla datrice di lavoro in violazione della procedura prevista dall'art. 4 della legge n. 223/1991 (in particolare, per l'omessa "preventiva comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19 della legge n. 300/1970 nonché alle rispettive associazioni di categoria").
Si costituivano in giudizio i convenuti e, specificamente, la s.p.a. IO AM che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.
L'adito Giudice del Lavoro accoglieva parzialmente il ricorso del GI e - su appello "principale" della s.p.a. IO AM e su appello "incidentale" del GI (relativamente al mancato accoglimento del capo della domanda concernente il pagamento di L. 369.566 pretese a titolo di "onere fissi rimborso chilometrico") - la Corte di Appello di Roma respingeva entrambi gli appelli e condannava la società appellante principale al rimborso al GI delle spese di secondo grado.
Per ciò che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rilevato che: a) "il GI è stato licenziato per riduzione di personale ed è pacifico che sia stata omessa la comunicazione prevista dal secondo comma dell'art. 4 della legge n. 223/1991 alla r.s.a. QU"; b) "l'art. 19 della legge n. 300/1970 (come modificato dall'esito del referendum abrogativo), correttamente interpretato alla luce del suo dettato testuale, stabilisce, sia nel testo anteriore che successivo alla modifica referendaria, le caratteristiche che l'organizzazione sindacale deve possedere affinché possa costituire una r.s.a., riferendosi al solo momento genetico della rappresentanza aziendale, che può essere costituita esclusivamente da organizzazioni sindacali che, nel momento in cui la costituiscono, posseggano i requisiti in quel momento richiesti dalla norma"; c) "la circostanza che la organizzazione sindacale di appartenenza della r.s.a. non rispondesse - come non è contestato in causa - al momento del recesso ai criteri residuati a seguito delle modifiche introdotte all'art. 19 dal referendum inibiva alla stessa la costituzione di nuove r.s.a., ma non impediva che quella già regolarmente costituita potesse continuare ad operare, fino a scadenza, nella pienezza delle sue attribuzioni"; d) "in conclusione, i criteri posti dall'art. 19 condizionano il momento costitutivo della r.s.a., non la sua successiva esistenza, che rimane a quei criteri insensibile"; e) "solo in questo grado la IO ha ritenuto di eccepire la inesistenza di una r.s.a. QU in epoca antecedente il referendum, ma la deduzione fattuale risulta del tutto nuova e, quindi, inammissibile in questa sede"; f) in merito all'infondatezza dell'appello incidentale, "il GI non spiega in alcun modo quale sia la fonte istitutiva dell'istituto rivendicato, ne' la sua natura, se retributiva o risarcitoria (la denominazione fa riferimento a rimborso di oneri sopportati), ne' la eventuale continuatività della sua erogazione o al contrario della corresponsione solo in connessione con l'espletamento di specifiche attività".
Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. IO AM propone ricorso affidato a due motivi.
L'intimato ND GI resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato ad un motivo.
L'intimata QU, ut supra, resiste con controricorso. Le parti hanno, tutte, depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve essere disposta la riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). 2. - Con il primo motivo del ricorso "principale" la società ricorrente - denunziando violazione dell'art. 19 della legge n. 300/1970 (come modificato dai dd.P.R. nn. 312 e 313 del 12 luglio
1995) e vizi di motivazione - censura la sentenza impugnata in quanto "al momento in cui era stato instaurato il giudizio di appello l'art. 19 della legge n. 300/1970 era stato modificato e la Corte di Appello di Roma avrebbe dovuto tener conto del principio giurisprudenziale secondo cui la legge nuova può essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore, con la conseguenza che alla QU non si sarebbero dovuti attribuire i diritti sindacali di cui al titolo 111 dello Statuto dei lavoratori".
Con il secondo motivo la società ricorrente - denunziando "violazione dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., nonché vizi di motivazione" - addebita alla Corte di Appello di Roma di avere erroneamente considerato "del tutto nuova (e, quindi, inammissibile) la circostanza a mente della quale solo in grado di appello la IO avrebbe ritenuto di eccepire la inesistenza di una "r.s.a. QU" in epoca antecedente il referendum ... (in quanto) la società ha sempre contestato l'esistenza di una "r.s.a. QU", avendone disconosciuto i requisiti ex art. 19 della legge n. 300/1970". Con l'unico motivo del ricorso "incidentale" ND GI - denunziando violazione dell'art. 414 cod. proc. civ. - rileva, in ordine alla statuizione della Corte di Appello di Roma di rigetto della sua pretesa di pagamento degli "oneri fissi rimborso chilometrico", che inesattamente il Giudice di appello ha ritenuto che esso GI non avrebbe assolto in primo grado l'onere di allegazione previsto dall'art. 414 cit. in quanto "il cennato onere era stato pienamente assolto come poteva evincersi dal ricorso introduttivo del giudizio".
3. - Il primo motivo del ricorso "principale" come dinanzi proposto si appalesa infondato.
Infatti - così come esattamente ritenuto dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza impugnata - le rappresentanze sindacali aziendali già costituite conformemente ai requisiti di maggiore rappresentatività richiesti dalla prima parte dell'art. 19 della legge n. 300/1970 (poi abrogata a seguito dell'esito referendario e della pubblicazione sulla "Gazzetta ufficiale" del d.P.R. n. 312/1995) hanno continuato a godere dei diritti e delle prerogative di cui al titolo 3^ della legge n. 300/1970 anche successivamente al 27 settembre 1995 (data in cui è entrato in vigore il nuovo testo dell'art. 19 cit.) fino a quando non è venuto meno il loro status - idest: fino all'estinzione di dette r.s.a. per scadenza del mandato sindacale in forza del quale avevano potuto legittimamente operare -.
A conferma di tale statuizione si rileva che l'art. 19, sia nella precedente che nella nuova formulazione, utilizza l'espressione "costituire" (specif.: "le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite"), rimarcando esclusivamente il momento genetico delle r.s.a..
Il riferimento al solo momento generatore delle r.s.a. e la irretroattività della norma nel testo risultante dall'abrogazione (con il d.P.R. n. 312/1995 viene esclusa ogni efficacia retroattiva alla disposizione "subentrante") inducono a ritenere che essa precluda solo per il futuro la costituzione di nuove r.s.a. secondo il vecchio criterio, ma non produca l'immediata estinzione di quelle sorte nel vigore della disciplina precedente nell'ambito di associazioni sindacali in possesso dei relativi requisiti. Pervero, nell'applicazione del principio della irretroattività della legge, quando si tratti di situazioni che non si esauriscano in un determinato istante ma continuino nel tempo, è prevalsa, in giurisprudenza, la "teoria del fatto compiuto" (facta praeterita) che si contrappone a quella dei cd. "diritti quesiti" (ima quaesita), secondo cui la legge nuova non estende la propria efficacia ai rapporti precedentemente sorti o già esauriti, ne' a quelli ancora in vita se in tal modo si incida sull'efficacia originaria del fatto che li ha generati. In particolare è stato statuito che il principio della irretroattività della legge preclude l'applicazione della legge nuova non soltanto ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi nel passato e si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di essi: lo stesso principio comporta, invece, che la nuova legge sia applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sè stessi, prescindendo dal collegamento col fatto generatore, dal quale resta esclusa la modificazione di disciplina giuridica (Cass. Sezioni Unite n. 4327/1998, Cass. n. 2433/2000). Il "fatto compiuto" deve essere, pertanto, governato dalla legge imperante nel tempo in cui esso avvenne, ancorché del fatto stesso siano pendenti gli effetti.
Nella specie, essendo presente nell'ambito della società ricorrente la "r.s.a. dei quadri pendenti della IO" (QU), la società datrice di lavoro - allo scopo di avviare correttamente la procedura di licenziamento collettivo nei confronti del GI - avrebbe dovuto inviare la comunicazione prescritta dal secondo comma dell'art. 4 della legge n. 223/1991 alla cennata r.s.a.
legittimamente costituita ex art. 19 (nell'originario testo) della legge n. 300/1970 e (ripetesi) presente legittimamente in azienda fino alla scadenza del mandato: ciò in quanto la presenza nell'azienda della r.s.a. già legittimamente costituita e la conseguente comunicazione alla stessa ex art. 4 cit. era da considerare in stretto collegamento con il fatto generatore e da esso non poteva prescindere al fine di una corretta applicazione della legge n. 223/1991 (che, in caso contrario, sarebbe stato interpretata in maniera errata ed applicata in modo parziale presumendosi l'inesistenza fattuale di una r.s.a. invece legittimamente presente in azienda in quanto legittimamente costituita).
Nè, a contrario, può sostenersi che il venir meno del sistema di accesso ai diritti sindacali, sul quale la r.s.a. fondava la propria legittimazione, ne avesse comportato la caducazione, considerato che nell'ordinamento non sarebbe esistita più una norma che garantiva alle r.s.a. (già ex lege costituite) i diritti di cui al titolo 3^ della legge n. 300/1970, in quanto: a) anzitutto, si rileva che l'entrata in vigore di una nuova legge non comporta che quella abrogata cessi di avere efficacia per le statuizioni del suo tempo, giacché l'abrogazione del testo precettivo, fa sì che la norma vecchia perda efficacia normativa de futuro, ma essa può conservare la propria operatività in relazione a determinati rapporti del passato;
b) inoltre, si evidenzia che l'abrogazione referendaria non riguarda l'organo sindacale in sè considerato (vale a dire la r.s.a.
che continua a sopravvivere) ma solo il criterio di costituzione della stessa, poiché le r.s.a già costituite sopravvivono in virtù della propria legittima costituzione in base alla norma vigente nel momento in cui essa si è attuata e del fatto che la struttura sindacale legittimata a fruire dei diritti e delle prerogative di cui al titolo 3^ dello Statuto non è venuta meno in conseguenza della modifica referendaria.
La statuizione ora adottata - di rigetto del primo motivo di ricorso - si pone in meditata parziale difformità rispetto alla sentenza di questa Corte n. 3813/2001 (pronunziata, peraltro, su di una peculiare e diversa fattispecie), anche se la parte motivazionale risulta in parte coincidente con questa ora adottata (specie per le precisazioni dinanzi rimarcate) allorquando viene affermato che "il criterio della rappresentatività da verificarsi con riferimento al livello aziendale a seguito della nuova disciplina dettata dall'art. 19 nella formulazione risultante dopo la sua parziale abrogazione, concernendo soltanto l'accesso ai diritti di cui al titolo 3^ dello Statuto dei lavoratori, riguarda l'attività delle rappresentanze sindacali aziendali e non la loro costituzione: con la conseguenza che le rappresentanze sindacali costituite in precedenza alla riforma continuano a sussistere, essendo la loro esistenza, così come quella di altre strutture che all'interno dell'azienda siano riferibili al sindacato e come rappresentanza di questo, garantita dagli artt. 1 e 14 dello Statuto dei lavoratori, ma non hanno l'accesso ai diritti di cui al richiamato titolo 3^ se non rispondenti ai requisiti di cui all'art. 19 come modificato" (così, testualmente, Cass. n. 3813/2001). 4. - Anche il secondo motivo del ricorso "principale" appare infondato.
Al riguardo merita conferma la decisione con cui la Corte di Appello di Roma ha dichiarato "inammissibile l'eccezione della società di inesistenza di una r.s.a. QU pure in epoca antecedente il referendum", in quanto effettivamente il rilievo dell'inesistenza "assoluta" della r.s.a. in questione si pone in assoluto contrasto con la linea difensiva sempre adottata dalla società (scilicet: che la cennata r.s.a costituita prima della modifica dell'art. 19 della legge n. 300/1970) sarebbe divenuta illegittima per la mancanza dei requisiti introdotti a seguito della modifica di detta norma). Gli stessi "brani" degli atti difensivi dei pregressi gradi del giudizio di merito - riportati diligentemente nel ricorso per cassazione - non avvalorano di certo la censura sollevata, poiché in essi si fa sempre riferimento "da quella data" per indicare il momento (28 settembre 1995) in cui la r.s.a. sarebbe divenuta illegittima: per cui, precedentemente a "quella data" la r.s.a. QU era - per ammissione della stessa ricorrente - legittimamente operante nell'ambito aziendale.
Comunque, giusta quanto ritenuto con orientamento giurisprudenziale consolidato e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia avuto esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione.
Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza nella sua interezza, o in un suo singolo capo, idest di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.
È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto integralmente, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (così, di recente, Cass. n. 5149/2001). 5. - Passando ora all'esame del ricorso "incidentale" proposto da ND GI - con cui si addebita alla Corte di Appello di Roma di avere erroneamente applicato l'art. 414 c.p.c. -, la cennata impugnativa non merita accoglimento e, quindi, deve essere respinta. Infatti, con il cennato motivo di ricorso il GI si limita ad affermare del tutto genericamente "di avere pienamente assolto in primo grado l'onere di allegazione previsto dall'art. 414 cod. proc. civ. in quanto nel ricorso introduttivo del giudizio veniva rilevato che la somma di L. 369.566 dovuta a titolo di 'oneri fissi rimborso chilometrico', non più corrisposta a far data dal 1 marzo 1998, è sempre stata erogata mensilmente e con continuità come si evince dalle buste paga prodotte in giudizio e, inoltre, la natura retributiva di tale istituto è stata sottolineata nei ricorso di primo grado, ove si spiegava che tale somma costituiva parte integrante dello stipendio base".
Al riguardo si rimarca che, quando - come nella specie - nel ricorso per cassazione, pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo le specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate, il motivo si rivela inammissibile poiché non consente al giudice di legittimità di adempiere al compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 4777/1998, Cass. n. 3464/1998). Si osserva, inoltre, che le doglianze così come proposte dal ricorrente in via incidentale sono connotate da un marcato vizio di inammissibilità giacché non rispettose del principio di autosufficienza del ricorso: ciò in quanto non sono stati indicati, nel dedotto motivo di ricorso, la specifica connotazione ed il dettagliato contenuto dei documenti (cd. "buste paga") e l'atto difensivo (ove è stato "sottolineato ...") che il giudice del merito avrebbe trascurato e ne avrebbe causato l'errata decisione. In tale modo il ricorrente vorrebbe costringere la Corte a svolgere una funzione sostitutiva o integrativa dell'attività della parte interessata, mentre chi denunzia, in sede di legittimità, la mancata valutazione di un documento o di un atto difensivo, ha l'onere di indicare specificamente il contenuto esatto del documento o dell'atto al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del punto della controversia ex art. 360 cod. proc. civ.:
controllo che, per il summenzionato principio di autosufficienza del ricorso, la Corte deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr., ex plurimis, Cass. n. 9554/2001, Cass. n. 13963/2001). 6. - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, debbono essere respinti sia il ricorso "principale" che il ricorso "incidentale".
Ricorrono giusti motivi (idest: reciproca soccombenza) per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta sia il ricorso "principale" che il ricorso "incidentale"; compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti costituite.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2003