Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2003, n. 5698
CASS
Sentenza 10 aprile 2003

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Anche dopo la parziale abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970, permane l'obbligo previsto dall'art 4 secondo comma della legge 223/91 della preventiva comunicazione per iscritto del licenziamento per riduzione di personale alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19 parzialmente abrogato, atteso, tra l'altro, che la norma abrogata perde efficacia soltanto del futuro, ma può conservare operatività in relazione a determinati rapporti sorti nel passato e che l'abrogazione referendaria non riguarda l'organo sindacale in sè considerato, ma solo il criterio di costituzione dello stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2003, n. 5698
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5698
    Data del deposito : 10 aprile 2003

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