Sentenza 19 maggio 2009
Massime • 1
È ammissibile la richiesta di misure alternative alla detenzione presentata da persona detenuta cautelarmente per fatto diverso da quello cui si riferisce il titolo esecutivo, in quanto la condizione di custodia non preclude una valutazione di merito della domanda, e può incidere solo sulla pratica esecuzione dell'eventuale provvedimento di accoglimento, che dovrà essere postergata alla cessazione della misura cautelare in corso di applicazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2009, n. 22077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22077 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 19/05/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1697
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 4271/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN LE n. il 25/12/1967;
avverso DECRETO del 17/12/2008 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI Umberto;
lette le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO Giovanni che ha chiesto annullamento con rinvio.
OSSERVA
1. Con decreto in data 17 dicembre 2008, emesso ex art. 666 c.p.p., comma 2, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano
dichiarava inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, proposte da IC LE. rilevando come le chieste misure alternative fossero in concreto incompatibili con il suo stato attuale di ristretto in custodia cautelare ad altro titolo.
2. Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il ricorso formulando le seguenti deduzioni;
le proposte istanze non potevano essere dichiarate pregiudizialmente inammissibili, ma avrebbero dovuto essere esaminate nel merito per valutare la concreta compatibilità delle chieste misure.
3. Il Procuratore generale preso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.
Ed invero è pacifica giurisprudenza di questa Corte - che qui va richiamata e ribadita - secondo cui "la richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione presentata da persona che si trivi in carcere per effetto di ordinanza cautelare relativa a fatto diverso da quello cui si riferisce il titolo esecutivo è ammissibile in quanto la condizione di custodia non preclude una valutazione di merito della domanda e può incidere solo sulla pratica esecuzione dell'eventuale provvedimento di accoglimento che dovrà essere postergata alla cessazione della misura cautelare in corso di applicazione" (così Cass. Pen. Sez. 1^, n. 50172 in data 08.10.2004, Rv. 230764, Musone;
ed altre conformi). Ciò posto, è di tutta evidenza l'erroneità dell'impugnato decreto, atteso che il Tribunale di Sorveglianza non poteva - nella situazione data - emettere decreto di inammissibilità de plano, ma avrebbe dovuto procedere ad esaminare la domanda nel merito, in formale contraddittorio delle parti, in vista dell'emissione di un provvedimento la cui applicazione, ove eventualmente positivo, andrebbe poi eseguita all'esito dell'attuale custodia in atto per altri titolo. In tal senso annullato l'impugnato decreto, gli atti vanno restituiti al Tribunale di competenza per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 19 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2009