Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2002, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
E N A L O I L Z E A D 0 1 6 68 / 02 R " T 9 7 IS . 1 T 3 G R . E A N R ' L 7 L A 6 E D 9 1 D - E I 5 T - S N 3 N E E NOM DEL POPOLO ITALIANO E S S G E " I G A E L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE A SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15120/99Dott. Giammarco CAPPUCCIO Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Cron. 4247 Dott. Massimo BONOMO Consigliere - Rep. ' Consigliere Ud. 30/10/2001 Dott. Giuseppe SALME ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL IA, LI PP, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 13, presso l'avvocato MIRELLA TAVANO, rappresentati e difesi dall'avvocato FILIPPO CRINO', giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI MESSINA, MONTEPASCHI SERIT SpA;
intimati - avverso la sentenza n. 203/99 del Pretore di MESSINA, depositata il 15/04/99; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2239 udienza del 30/10/2001 dal Consigliere Dott. Francesco 1 FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo del ricorso. Svolgimento del processo 1 OL BI e CH GI, con atto de- positato presso la cancelleria della Pretura di Messina il 13 novembre 1996, proponevano opposizione avversO una cartella esattoriale notificata al OL il 29 ottobre 1996, per una violazione al codice della strada del 16 marzo 1993. Deduceva di non avere mai ricevuto contestazione dell'infrazione e che l'auto era utiliz- zata esclusivamente dalla CH, per motivi di uffi- cio. Istituito il contraddittorio con il Comune di Mes- sina e con l'esattore Montepaschi, il Pretore rigettava con sentenza n. 203 depositata il 15 l'opposizione aprile 1999. Avverso la sentenza ricorrono a questa Corte Con- solo BI e CH GI, con atto notificato il 24 giugno 1999 al Comune di Messina ed a Montepaschi Serit s.p.a. I ricorrenti hanno proposto due motivi di gravame. Le parti intimate non hanno contro dedotto. decisione Motivi della 2 1 Con il primo motivo si denuncia il difetto asso- luto di motivazione della sentenza impugnata, la quale per motivare il rigetto dell'opposizione si riporta al- le deduzioni presentate dal Comune. Si lamenta in par- ticolare che la sentenza non contenga alcuna motivazio- ne in ordine alla dedotta mancata notifica del verbale di contestazione, con violazione anche dell'art. 112 c.p.c. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982, ai sensi del quale la notifica del verbale di contestazione sarebbe stato effettuato, senza che il destinatario ne avesse avuto alcuna notizia. In proposito si deduce anche la nullità della notifica in forza della sopravvenuta de- claratoria di illegittimità costituzionale della norma ad opera della sentenza n. 346 del 1998 della Corte co- stituzionale. 2 Il ricorso va accolto in relazione al primo mo- tivo con assorbimento del secondo. La sentenza infatti, oltre ad essere priva di una esposizione dei fatti che renda intellegibile il thema decidendum, è anche totalmente priva di motiva- zione, essendosi limitata a fare generico riferimento alle argomentazioni presentate dal Comune. Ne consegue che deve essere dichiarata nulla per la carenza degli 3 W previsti dall'art. 132 c.p.c. e elementi essenziali - essendo stato soppresso l'Ufficio cassata con rinvio al Tribunale di Messina, che deciderà an- del Pretore - che sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Messina. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2001, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Francesco Felicetti Giammarco Cappuccio rom Jelinks. ONE IL CANCELLIERE Andrea Bianchi 7 FED 2002 il IL CANCELLERE "ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317" 4