Sentenza 18 marzo 2009
Massime • 1
In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005, la pendenza del grado d'appello, che rileva per escludere la retroattività delle norme sopravvenute più favorevoli, ha inizio nel momento del deposito dell'atto d'appello. (Vedi Cass. pen., Sez. Un., 28.2. - 15.5.2008, n. 19601, Niccoli, non massimata sul punto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2009, n. 22328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22328 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 18/03/2009
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 813
Dott. D'ISA AU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 45585/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AR ES n. il 28.04.1956;
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 03.07.2006;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA AU;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che non si oppone alla istanza di rimessione alle SS.UU., in ogni caso e principalmente chiede rigettarsi il ricorso.
L'avv. POGGI Filippo, in sostituzione dell'avv. MENGOZZI Lorella, difensore dell'imputato, conclude per l'annullamento della sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AR ES, a mezzo del suo difensore, ricorre in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, in data 27 novembre 2006, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna, emessa nei suoi confronti il 20 settembre 2001 dal Tribunale di Forlì, in ordine a delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 art. 73 ed artt. 81 cpv. e 605 c.p., commessi in Forlì sino all'inizio di maggio del 1995. In sintesi i fatti di causa. Il processo sorge dalla denuncia presentata alla Questura di Forlì il 17 marzo 1995 da LL IA che riferiva di essere tossicodipendente da cinque anni e di avere quasi contestualmente conosciuto tale ES RI (coimputato non ricorrente), con il quale conviveva da due mesi. Riferiva di aver ricevuto l'eroina sia dal ES che da EL GA (altro coimputato non ricorrente), anche questi suo fornitore. Affermava di essersi risolta a denunciare il ES in quanto costui, per motivi di gelosia, era divenuto violento tanto che, la notte precedente, l'aveva picchiata e minacciata di morte. Con successive dichiarazioni alla Questura e poi al P.M., l'LL riferiva di avere in seguito iniziato una relazione e una convivenza con tale AR CE, il quale pure le cedeva regolarmente droga per consumo personale. La frequentazione con il AR era poi degenerata per motivi di gelosia da parte di questi, che aveva cominciato ad usarle violenza ed in alcune occasioni l'aveva pure segregata in una stanza. La Corte d'Appello, nell'esaminare i motivi di gravame, rigettando ulteriori richieste probatorie, fa proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, e conferma la condanna del AR ritenendo pienamente attendibile la LL, in quanto le sue dichiarazioni risultano confortate anche da quelle rese da IN AU.
Con un primo motivo si denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova della cessione dello stupefacente. In particolare, la contraddittorietà della motivazione la si rileva nel momento in cui la Corte, sebbene ritenga correttamente la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla LL in sede di indagini preliminari, utilizzate dal P.M. per le contestazioni, illegittimamente le recupera ritenendo, quanto alla quantità di droga a lei ceduta dal ricorrente, che l'affermazione della p.o. resa in dibattimento "mi ha portato in quel periodo un quartino di eroina una o due volte" non sia credibile, essendo chiaro l'intento della LL di "sgravare la posizione dell'imputato, ma devono ritenersi continuative quantomeno rispetto al periodo in cui l'LL era ospite della Vivacchi". La motivazione per il ricorrente è palesemente illogica rispetto a comuni massime di esperienza oltre che viziata per avere posto alla base della decisione atti non ritualmente acquisibili in violazione dell'art.526 c.p.p., comma 1. Altra contraddittorietà della motivazione viene evidenziata in riferimento alle diverse valutazioni che sono state fatte in ordine alle dichiarazioni della LL rispetto alle posizioni processuali del EL CO (detto GA) e del AR. La corte, sebbene premetta di ritenere comunque intrinsecamente attendibile la dichiarante, giunge ad una assoluzione assolutoria per il EL ritenendo che le dichiarazioni di OS sarebbero connotate da vaghezza e genericità che non possono sostanziare l'accusa in relazione a specifici episodi di cessione di droga. Si corrobora tale argomentazione specificando che la LL era mossa nei confronti del EL da profondissimo risentimento. Analoga argomentazione non è stata fatta per il AR nonostante, atteso il contrasto tra le dichiarazioni rese dalla LL nel corso delle indagini e quelle rese in dibattimento, la genericità delle dichiarazioni accusatorie. Per altro anche nei confronti del AR la p.o. poteva avere del risentimento atteso che la stessa ha affermato che in più di un'occasione l'aveva picchiata e segregata in una stanza. Sotto questo profilo è evidente la contraddittorietà della motivazione laddove gli stessi elementi di fatto risultanti dalle dichiarazioni della LL vengono valutati in maniera totalmente difforme. Ed ancora, le cessioni di droga alla LL da parte dell'imputato non vengono confermate neanche dalla madre della p.o. , che, sentita in udienza, si è sempre interessata della figlia tentando di proteggerla non ha mai saputo di cessioni di droga e neppure ha ricevuto confidenze dalla figlia in ordine ad asseriti diverbi col AR. La Corte supera questo vuoto motivazionale facendo riferimento alle dichiarazioni de relato di IN AU -il nuovo compagno della LL - nella parte in cui - premesso di non aver mai visto cessioni di stupefacente - riferisce che l'LL gli avrebbe raccontato di essere stata "rifornita" anche da AR CE per uno o due anni. Sulla valutazione della credibilità delle dichiarazioni rese dal IN la DI evidenzia che la Corte non ha tenuto in alcun conto circostanze che, al contrario, la incrinano in maniera evidente: il IN - tossicodipendente, pregiudicato per vari reati, rivale in amore dell'imputato - nel suo memoriale consegnato alla polizia ed acquisito al dibattimento - accusa il AR di ogni sorta di nefandezza (abusi sessuali, detenzione illegali d'arma) dimostratesi vere e proprie calunnie in quanto non supportate da alcun riscontro oggettivo. Sul punto si evidenzia che la Corte ha rigettato la richiesta della DI di acquisizione dei certificati penali della LL e del IN senza avvedersi che quella istanza era già stata accolta dal Tribunale di Forlì con ordinanza dibattimentale del 20 settembre 2001.
Con un secondo motivo si deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova del sequestro di persona. Si eccepisce un contrasto probatorio tra le dichiarazioni rese sul punto dalla LL con quelle rese da BA EL, madre dell'imputato, che ha sempre riferito che la porta della stanza, ove asseritamene la LL sarebbe stata segregata dal figlio per decine di minuti al giorno, era sempre apribile dall'interno. La Corte non ha fornito alcuna spiegazione in ordine alla preferenza di credibilità data alle une e non alle altre dichiarazioni. Comunque, non considera la inverosimiglianza delle dichiarazioni della LL laddove ha riferito che, quando veniva segregata in tale stanza, urlava anche se non la sentiva nessuno, non considerando però che la stanza era posta al piano terra di un locale che dava sulla pubblica via e davanti ad un Hotel e le urla in pieno giorno si sarebbero senz'alcun dubbio sentite dal di fuori. I giudici di appello sul punto avrebbero dovuto spiegare come sia potuto accadere che non sia stata udita e soccorsa da alcuno. Per altro la teste non sa neppure spiegare i motivi del suo sequestro.
Con un terzo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva. La Corte territoriale ha ritenuto inutile e superflua la richiesta difensiva di eseguire un esperimento giudiziale volto ad accertare se il meccanismo di chiusura della porta della stanza in cui l'LL veniva segregata corrispondesse a quello raffigurato nella documentazione fotografica depositata dal P.M. nel corso del dibattimento. Ciò sarebbe stato decisivo ai fini della verifica dell'attendibilità della versione fornita dalla persona offesa.
Con un quarto ed ultimo motivo si solleva questione di legittimità costituzionale in riferimento alla norma transitoria di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3 in materia di prescrizione,
sostenendosi l'applicazione al caso di specie della nuova normativa più favorevole all'imputata.
Con memoria difensiva, si rinuncia alla eccezione di illegittimità costituzionale, nelle more risolta dal Giudice delle leggi, e si chiede la rimessione della causa alle Sezioni Unite per un contrasto giurisprudenziale di legittimità in ordine alla individuazione del momento in cui debba ritenersi pendente il giudizio di appello ai fini dell'applicazione della norma transitoria della richiamata novella di cui alla L. n. 251 del 2005. MOTIVI DELLA DECISIONE
Alcuni motivi del ricorso sono fondati, per cui il gravame di legittimità va accolto nei limiti che si preciseranno.
1. Ritiene il collegio di affrontare, in via preliminare, la questione riguardante l'applicazione della norma transitoria di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, considerando che, in ordine alla questione di legittimità costituzionale, oggetto del quarto motivo del ricorso, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 393/2006, secondo cui le nuove disposizioni in tema di prescrizione si applicano solo ai procedimenti in primo grado e non a quelli pendenti in grado di appello o in cassazione al momento dell'entrata in vigore della richiamata legge di modifica. Con la memoria difensiva, depositata dalla DI il 18 marzo 2009, preso atto della pronuncia della Corte Costituzionale, e ribadendo che i termini prescrizionali introdotti dalla nuova normativa sono più favorevoli per l'imputato, si sostiene che al momento dell'entrata in vigore di essa (8.12.2005) il procedimento non era ancora pendente in appello, dovendosi prendere come momento della pendenza quello della emissione del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d'Appello che, nel caso di specie, è avvenuta il 14 febbraio 2005, optandosi per tale soluzione in ragione della interpretazione data in tal senso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 72/2008. La DI, però, rendendosi conto di un contrasto giurisprudenziale all'interno di questa Corte sul punto, ha chiesto di rimettere la questione alle sezioni unite. Orbene, pur rilevando che la memoria difensiva è stata depositata oltre il termine di cui all'art. 585 c.p.p., n. 4, trattandosi di questione affrontatale dalla Corte ex officio, quanto al momento in cui debba ritenersi il processo pendente in appello, tra le due opposte posizioni e cioè quella di cui alla sentenza di questa Corte - 6^ sezione n. 40976 del 10.10.2008 , Rv. 241319 -, secondo cui la pendenza in appello va rapportata alla lettura del dispositivo di primo grado, e l'altra prospettata nella memoria dalla DI, il Collegio ritiene che è da ritenersi aderente al dato normativo processuale la posizione che fissa tale momento alla presentazione dell'impugnazione in appello (Sez. 1^ sentenza del 9.04.2008, Rv. 240375). Ritiene il collegio, invero, che il giorno del deposito dell'atto di appello configura il termine temporale nel quale porre, processualmente, la pendenza del giudizio di 2^ grado, in quanto siffatto fondamentale adempimento costituisce l'atto iniziale del procedimento di gravame ai sensi dell'art. 582 c.p.p., il quale dispone, che l'impugnazione, di regola, si propone mediante presentazione personale o mediante incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. E, pertanto, in assenza di diversa disposizione ("ubi lex voluit dixit"), la proposizione dell' appello, determina il passaggio automatico della competenza a conoscere del processo da parte del giudice dell' appello e quindi la pendenza dello stesso "in grado di appello". Tale ultima dizione, adottata dal Legislatore nella L. 5 dicembre 2005, n.251, art. 10, va valutata nella sua specificità lessicale. In tal modo la norma individua come momento, determinante quello della proposizione dell' appello (vincolato a termini stabiliti a pena di decadenza) anziché quello della trasmissione degli atti o della emanazione del decreto di citazione a giudizio, entrambi atti per i quali non esiste un termine di decadenza, che determini in modo oggettivo l'inizio del procedimento d'appello.
È pur vero che anche dalla lettura del dispositivo della sentenza di primo grado (come ritiene altra giurisprudenza) si fissa in modo oggettivo l'inizio della pendenza del processo d'appello, ma non è detto, però, che questo sicuramente si celebrerà, essendo diritto delle parti proporlo o meno. Quindi, per il caso di specie, essendo stato depositato l'atto di appello il 23 febbraio 2002 la disciplina di cui alla novella 251/2005 non è applicabile.
2. In ordine al secondo motivo, con tranquillante uniformità questa Corte ha affermato che la deposizione della parte offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato purché sia sottoposta ad indagine positiva circa la sua attendibilità. Infatti, alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non è indispensabile applicare le regole di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni. Tuttavia, considerato l'interesse di cui la parte offesa è portatrice, più accurata deve essere la valutazione e più rigorosa la relativa motivazione ai fini del controllo d'attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone: in tale ottica, può concretamente apparire opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. Nel caso di specie, tale opportunità appare ancor più stringente, trattandosi di dichiarazioni provenienti da parte offesa fortemente irritata per una serie di oggettive prevaricazioni di cui fu vittima da parte prima del ES e poi del AR, risentimento ammesso dalla stessa LL.
Orbene, ciò premesso, con riguardo alla contestazione della cessione della sostanza stupefacente la Corte d'Appello ha evidenziato come la testimonianza della LL risulta suffragata dalla testimonianza del IN, il quale oltre a riportare quanto riferitogli dalla LL circa l'eroina che le veniva fornita regolarmente dal ES e dal AR, ha dichiarato, a conferma di una percezione diretta, "che in un periodo in cui la donna era stata ricoverata all'ospedale di Dovadola egli, col fermo proposito di aiutarla a smettere, 24 ore su 24, rimase quasi sempre ad assisterla onde impedire che ES e AR, andandola a trovare, le passassero l'eroina. IN ha precisato che in quel periodo ES e AR erano assai assidui all'ospedale, stazionavano al bar in pratica attendendo l'attimo in cui egli si fosse assentato per agganciare l'LL e darle la droga. A riprova, IN ha affermato che in quei giorni egli dormì a casa propria una sola notte, e che dopo quella notte trovarono l'LL "positiva", in quanto sì era fatta". La Corte dimostrando di rendersi conto del contesto in cui è si è svolta la vicenda con particolare riferimento sia alla personalità degli imputati che dei testimoni, si è preoccupata di verificare l'attendibilità dello stesso IN. E con riguardo alla mancata acquisizione del suo certificato penale, ha posto in evidenza che dalle stesse dichiarazioni del teste emergeva il suo coinvolgimento nell'ambiente della droga, ritenendo, quindi, quell'acquisizione del tutto superflua. Quanto all'accusa del IN nei confronti del AR per reati mai commessi (circostanza questa per la DI sintomatica dell'inattendibilità del teste) quali il porto e la detenzione di armi, pur dando atto del risultato negativo della perquisizione domiciliare a carico del ricorrente, la Corte ha ritenuto attendibile il IN, in quanto anche la LL aveva più volte riferito che il AR per intimorirla le aveva detto che era in possesso di una pistola e delle relative munizioni. In ordine poi alla eccepita inutilizzabilità (primo motivo) delle dichiarazioni rese dalla LL alla P.G., si osserva che la diversa versione fornita dalla parte offesa in ordine al quantitativo di sostanza stupefacente che le veniva ceduta dal AR ha una valenza del tutto relativa, essendo rimasto, comunque provato nella sua essenzialità che il AR le cedeva modiche quantità (è stata infatti ritenuta l'ipotesi di cui al 5^ comma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), condotta questa che integra il delitto contestato.
E, comunque, le dichiarazioni non risultano acquisite al fascicolo per il dibattimento, nondimeno le stesse non risultano utilizzate ai fini della decisione, pur se, correttamente, il giudice ne ha tenuto conto per tacciare di inattendibilità parziale le dichiarazioni dibattimentali rese dalla stessa testimone. A tutto concedere, anche nell'ipotesi - meramente astratta - che, in qualche modo, il giudice possa averne tenuto conto, la cd. prova di resistenza consente di ritenere pienamente valido il restante corredo probatorio, posto che anche espungendo - idealmente - le dichiarazioni predibattimentali dell'LL, rimarrebbe pur sempre un insieme di elementi di prova largamente sufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.
Quanto all'eccepito uso personale o a quello di gruppo della sostanza stupefacente, la motivazione dell'impugnata sentenza è del tutto congrua ed aderente alle risultanze istruttorie.
3. Non altrettanto esaustiva nella valutazione della prova appare la motivazione in ordine al ritenuto reato di sequestro di persona (secondo motivo), dovendosi convenire con quanto esposto sul punto nei motivi.
Invero, le dichiarazioni della LL non risultano confortate da altri riscontri. Sul punto le dichiarazioni del IN sono solo de relato.
La Corte, come rileva il ricorrente, relativamente alla posizione processuale del EL CO è pervenuta alla assoluzione dell'imputato in quanto " raggiunto dalle sole dichiarazioni accusatorie della LL, non riscontrate da altri elementi di prova, quanto dalla valutazione del contenuto di tali dichiarazioni. La stessa situazione processuale si presenta per il ricorrente con riguardo al delitto contestato al capo E) della rubrica, con evidente contraddittorietà di valutazione delle fonti di accusa. Rileva il Collegio che, per superare la valutazione d'indeterminatezza dell'accusa e di mancata specificazione delle modalità della condotta, la corte d'appello avrebbe dovuto individuare elementi sicuri e specifici per dissipare l'ambiguità di una situazione di fatto nebulosa ed indistinta nel suo esplicarsi, fornendo congrua risposta alle osservazioni della difesa in ordine sia alla diversa versione fornita dalla madre (teste BA EL) dell'imputato che alle condizioni di luogo e di tempo in cui si verificavano gli episodi di "momentanea privazione della libertà" della parte offesa.
Pur concordandosi prima con quanto evidenziato dal Tribunale e poi dalla Corte territoriale in ordine alla inutilità di una perizia sulle serrature apposte alla porta ove sarebbe stata tenuta segregata la LL (per il lungo tempo trascorso) si sarebbe dovuto, comunque, verificare la possibilità che la stessa potesse essere o meno sentita da estranei.
Nè è sufficiente il riferimento operato dalla sentenza d'appello che tale assunto difensivo "costituisce una semplice ipotesi non verificabile ne' positivamente ne' negativamente", ben potendosi delegare, con i poteri riconosciutile dall'art. 603 c.p.p., la P.G. ad effettuare un sopralluogo per verificare la vicinanza alla via pubblica e la distanza da altro luogo abitato e frequentato. E pertanto necessario che il giudice accerti, dandone conto in motivazione, l'attendibilità della parte offesa su tale parte della contestazione, atteso che la stessa non ha spiegato neanche il motivo della segregazione.
Ciò in realtà non risulta dalla motivazione della sentenza, permanendo nella ricostruzione del fatto quel carattere di indeterminatezza, cosicché utile appare un rinvio al giudice di merito per un nuovo esame limitatamente alla contestazione del delitto di sequestro di persona.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2009