Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2002, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
A N IA L A IT E N A O IC се 68679 I L Z UBB A R 5 0 4 6 18 /02 T 9 . S 1 I N / G 4 / E 6 B R 2 . . L A R IB L . P D A A R N OME EL . I D . E T B L T E A N D T E I A SSAZIONE 1 S S I 5 E N R 1 Oggetto E S E . I T N A SEZIONE TRIBUTARIA A Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 4962/00 Dott. Giovanni OLLA Consigliere Cron. 4076 Dott. Stefano MONACI Consigliere Dott. Mario CICALA Rep. Consigliere Ud.11/10/01 Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL IE EL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BISCARDI, che lo difende, giusta delega a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO ELLE FINANZE, in persona del Ministro pro in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, domiciliato GENERALE ELLO STATO, che lo presso 1'AVVOCATURA rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2001 nonchè contro 1979 -1- UFF UNICO ENTRATE CAMPOBASSO;
- intimato avverso la sentenza n. 124/97 della Commissione regionale di CAMPOBASSO, depositata il tributaria 16/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/01 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO EL PROCESSO La Commissione tributaria provinciale di Campo- basso, con sentenza n. 259/04/90, respinse il ri- corso proposto da NG EL EL contro l'accer- tamento sintetico del reddito ai fini RP ed Ilor per il 1984. Nel giudizio di appello, promosso dal contri- buente, la Commissione tributaria regionale del Mo- lise, con sentenza depositata il 16 giugno 1997, confermò la decisione di primo grado e compensò le spese. Contro la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, notificandolo il 29 febbraio 2000. Il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura ge- nerale dello Stato, resiste con controricorso, in cui si eccepisce oltre chel'inammissibilità, l'infondatezza del ricorso, per difetto di interes- se. L MOTIVI ELLA DECISIONE O N E Con il ricorso si denunzia la nullità del pro- cedimento per violazione dell'art. 31 comma primo d.lgs. n. 546/1992. Al riguardo il ricorrente dedu- 9 7 19 ce di non aver mai avuto comunicazione dell'avviso di trattazione dell'appello proposto, e inoltre che l'avviso di deposito della sentenza impugnata, ex art. 38 d.lgs. n. 546/1992, è stato inviato in cit- tà diversa da quella (Matrice) in cui egli risiede. Da tale ultima circostanza il ricorrente deduce l'applicabilità dell'art. 38, comma terzo ultima parte del d.lgs. n. 546/1992 e 327, comma secondo c.p.c. Il ricorso, notificato il 29 febbraio 2000 con- tro una sentenza depositata in data 16 giugno 1997, è tardivo ed inammissibile. In ordine agli argomen- ti con i quali la parte tenta di opporsi a tale conclusione è da osservare che: a) nel processo tributario, l'espressa previ- sione dell'art. 38, comma terzo ultima parte del d.lgs. n. 546/1992 non lascia alcuno spazio all'applicazione dell'art. 327, comma secondo c.p.c.; l'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992 cit. consente che l'impugnazione sia proposta anche dopo il decorso del termine lungo, nel caso che la parte "non costituita" non abbia avuto conoscenza del processo per la nullità della notificazione del ri- corso e della comunicazione dell'avviso di fissa- zione d'udienza"; Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini b) la previsione del caso particolare della nullità della notificazione dell'avviso di tratta- zione non implica che, nell'intento del legislato- re, la rimessione in termini possa estendersi anche alla parte costituita (sul presupposto che questa è l'unica possibile notificataria dell'avviso di trattazione dell'udienza) e non consente pertanto di superare l'inequivoco dettato della disposizione nella parte in cui si riferisce esclusivamente alla parte costituita, dovendo darsi della norma, per questa parte, una diversa interpretazione, che tie- ne conto dei precedenti storici e della ratio le- gis;
c) la disposizione invocata, infatti, intende solo chiarire in sintonia con la previsione nel giudizio davanti al giudice ordinario della notifi- cazione formale della partedell'interrogatorio (idoneo a procurare la conoscenza del processo an- che alla parte non costituita) che nel caso di notifica dell'avviso di trattazione alla parte, pur non costituita (e che per questa ragione non vi avrebbe avuto diritto), la parte stessa deve rite- nersi aver avuto comunque conoscenza del processo, ed è quindi tenuta al rispetto del termine lungo, salvo il caso di nullità anche di quella notifica. In conclusione, escluso che l'appellante, in quanto parte costituita, possa mai invocare a pro- prio favore la contenuta nell'art. 38, norma comma terzo ultima parte del d.lgs. n. 546/1992, deve ri- tenersi che l'odierno ricorrente non potesse pro- porre l'impugnazione oltre la scadenza del termine lungo. L'inammissibilità del ricorso comporta la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Amministrazione delle Finanze, liquida- te in £ 2.650.000, di cui £ 2.500.000 per onorari, oltre a quelle prenotate a debito. E
P. q. m.
N 6 O 8 I 9 A 1 Z I eLa Corte dichiara inammissibile il ricorso / A R 4 5 R / . A T 6 2 S N T I condanna il ricorrente al pagamento delle spese in . - U R G . B B E P . I . R D L R favore dell'Amministrazione delle Finanze, liquida- L L T A E A D D . I B E te in £ 2.650.000, di cui £ 150.000 per esborsi S A A T I N T E N R S 1 E E I 3 S oltre a quelle prenotate a debito. 1 T E A . A N Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il M giorno 11 ottobre 2001. Il Presidente. Cons. est. . (Giovanni Olla) (Aldo Ceccherini) - M ESATIONS CASS IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 6 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Il cons. tel. est dr. Aldo Ceccherini