CASS
Sentenza 22 dicembre 2023
Sentenza 22 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/2023, n. 51418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51418 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI DE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/06/2023 del TRIBUNALE di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI;
lette le conclusioni della Procuratrice generale, ASSUNTA COCOMELLO, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice competente. Penale Sent. Sez. 1 Num. 51418 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 14/12/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 29/6/2023 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano, in accoglimento della richiesta del Pubblico ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a VI UL con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del GIP del Tribunale in sede del 26/9/2012, irrevocabile il 19/10/2012. 2. Avverso detta ordinanza ha avanzato ricorso per cassazione - con due atti distinti, depositati il 5 e il 10 luglio 2023, di identico contenuto - il difensore del condannato, avv. Alessandro D'Addea, deducendo i seguenti motivi di impu- gnazione. 2.1. Violazione di legge con riferimento all'art. 168 cod. pen. in relazione all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., per essersi trascurato che il reato accer- tato con l'indicata sentenza era stato già oggetto del provvedimento di estinzione ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., formalmente dichiarata con ordinanza del Tribunale di Bergamo in data 17/4/2018. 2.2. Violazione di legge processuale, relativamente agli artt. 666, comma 2, e 674 cod. proc. pen., ritenendo trattarsi nella specie della riproposizione di una richiesta già avanzata dal Pubblico ministero e dallo stesso ritirata allorché, in accoglimento dell'istanza difensiva, aveva revocato l'ordine di esecuzione del 7/4/2021 (che computava nella pena da eseguirsi anche quella derivante dalla sentenza in questione) ed aveva emesso il nuovo ordine di esecuzione del 28/4/2023. La riproposizione della medesima domanda da parte del Pubblico ministero è stata effettuata in assenza di qualsiasi elemento di novità. 2.3. Ulteriore profilo di violazione di legge processuale attiene alla compe- tenza del giudice dell'esecuzione, in quanto l'ultima sentenza divenuta definitiva e che radica la competenza esecutiva ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen. è quella del GIP del Tribunale di Milano n. 3099 dell'11/12/2018. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Va esaminato per primo l'ultimo motivo di impugnazione, a cagione del suo carattere pregiudiziale. Risulta ex actis (certificato del casellario giudiziale) che l'ultima sentenza divenuta irrevocabile all'epoca della proposizione della domanda del Pubblico ministero era quella di cui al punto n. 5, emessa dal GIP del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 11/12/2018, irrevocabile il 30/4/2019. 2 3.2. Come ha osservato anche la Procuratrice generale, la condivisa ese- gesi di legittimità, alla quale deve qui darsi continuità, ha affermato che in sede esecutiva la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (ex multis Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv 282011; Sez. 1, n. 33923 del 7/7/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc. Armanio, Rv. 261459). Va ribadito che l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi. 3.3. Va ulteriormente segnalato che, nel caso di specie, l'ultimo provve- dimento definitivo è stata emesso dal giudice per le indagini preliminari: ciò rileva in sede esecutiva, nel senso che «In tema di competenza all'esecuzione, in presenza di pluralità di provvedimenti da eseguire, dalla circostanza che l'art. 206 D. Lgs. n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado, nel modificare il comma quarto dell'art. 665 cod. proc. pen., si è limitato a disciplinare le diverse ipotesi di competenza derivanti da più decisioni del tribunale monocratico e di quello collegiale, attribuendola a quest'ultimo, ma non incidendo direttamente in alcun modo sulla ripartizione di competenze tra giudice per le indagini preliminari e tribunale, sia quest'ultimo in composizione monocratica o collegiale, discende che, qualora il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo sia stato emesso dal giudice per le indagini preliminari, è quest'ultimo ad essere competente per tutti, a nulla rilevando che altri provvedimenti, precedenti, siano stati emessi dal Tribunale» (Sez. 1, n. 2828 del 13/04/2000, Confl. comp. in proc. Ido, Rv. 216754; Sez. 1, n. 22868 del 10/05/2011, Fazari, Rv. 250447; Sez. 1, n. 2290 del 03/12/2013, dep. 2014, confl. comp. in proc. D'Andrea, Rv. 258004). 4. Va dunque dichiarata la nullità dell'intero procedimento esecutivo, in quanto celebrato da un giudice funzionalmente incompetente: ne consegue la necessità di annullare senza rinvio l'impugnata ordinanza, disponendo la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Milano affinché rinnovi ab imis l'incidente di esecuzione. Tale esito assorbe gli ulteriori motivi di ricorso. 3 Il Presidente
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata disponendo la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso il giorno 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI;
lette le conclusioni della Procuratrice generale, ASSUNTA COCOMELLO, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice competente. Penale Sent. Sez. 1 Num. 51418 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 14/12/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 29/6/2023 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano, in accoglimento della richiesta del Pubblico ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a VI UL con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del GIP del Tribunale in sede del 26/9/2012, irrevocabile il 19/10/2012. 2. Avverso detta ordinanza ha avanzato ricorso per cassazione - con due atti distinti, depositati il 5 e il 10 luglio 2023, di identico contenuto - il difensore del condannato, avv. Alessandro D'Addea, deducendo i seguenti motivi di impu- gnazione. 2.1. Violazione di legge con riferimento all'art. 168 cod. pen. in relazione all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., per essersi trascurato che il reato accer- tato con l'indicata sentenza era stato già oggetto del provvedimento di estinzione ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., formalmente dichiarata con ordinanza del Tribunale di Bergamo in data 17/4/2018. 2.2. Violazione di legge processuale, relativamente agli artt. 666, comma 2, e 674 cod. proc. pen., ritenendo trattarsi nella specie della riproposizione di una richiesta già avanzata dal Pubblico ministero e dallo stesso ritirata allorché, in accoglimento dell'istanza difensiva, aveva revocato l'ordine di esecuzione del 7/4/2021 (che computava nella pena da eseguirsi anche quella derivante dalla sentenza in questione) ed aveva emesso il nuovo ordine di esecuzione del 28/4/2023. La riproposizione della medesima domanda da parte del Pubblico ministero è stata effettuata in assenza di qualsiasi elemento di novità. 2.3. Ulteriore profilo di violazione di legge processuale attiene alla compe- tenza del giudice dell'esecuzione, in quanto l'ultima sentenza divenuta definitiva e che radica la competenza esecutiva ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen. è quella del GIP del Tribunale di Milano n. 3099 dell'11/12/2018. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Va esaminato per primo l'ultimo motivo di impugnazione, a cagione del suo carattere pregiudiziale. Risulta ex actis (certificato del casellario giudiziale) che l'ultima sentenza divenuta irrevocabile all'epoca della proposizione della domanda del Pubblico ministero era quella di cui al punto n. 5, emessa dal GIP del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 11/12/2018, irrevocabile il 30/4/2019. 2 3.2. Come ha osservato anche la Procuratrice generale, la condivisa ese- gesi di legittimità, alla quale deve qui darsi continuità, ha affermato che in sede esecutiva la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (ex multis Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv 282011; Sez. 1, n. 33923 del 7/7/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc. Armanio, Rv. 261459). Va ribadito che l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi. 3.3. Va ulteriormente segnalato che, nel caso di specie, l'ultimo provve- dimento definitivo è stata emesso dal giudice per le indagini preliminari: ciò rileva in sede esecutiva, nel senso che «In tema di competenza all'esecuzione, in presenza di pluralità di provvedimenti da eseguire, dalla circostanza che l'art. 206 D. Lgs. n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado, nel modificare il comma quarto dell'art. 665 cod. proc. pen., si è limitato a disciplinare le diverse ipotesi di competenza derivanti da più decisioni del tribunale monocratico e di quello collegiale, attribuendola a quest'ultimo, ma non incidendo direttamente in alcun modo sulla ripartizione di competenze tra giudice per le indagini preliminari e tribunale, sia quest'ultimo in composizione monocratica o collegiale, discende che, qualora il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo sia stato emesso dal giudice per le indagini preliminari, è quest'ultimo ad essere competente per tutti, a nulla rilevando che altri provvedimenti, precedenti, siano stati emessi dal Tribunale» (Sez. 1, n. 2828 del 13/04/2000, Confl. comp. in proc. Ido, Rv. 216754; Sez. 1, n. 22868 del 10/05/2011, Fazari, Rv. 250447; Sez. 1, n. 2290 del 03/12/2013, dep. 2014, confl. comp. in proc. D'Andrea, Rv. 258004). 4. Va dunque dichiarata la nullità dell'intero procedimento esecutivo, in quanto celebrato da un giudice funzionalmente incompetente: ne consegue la necessità di annullare senza rinvio l'impugnata ordinanza, disponendo la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Milano affinché rinnovi ab imis l'incidente di esecuzione. Tale esito assorbe gli ulteriori motivi di ricorso. 3 Il Presidente
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata disponendo la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso il giorno 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore