Sentenza 25 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/06/2001, n. 8625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8625 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CO TE862 5 IN NOME DOCASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 8863/00 Cron.19724 - Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Ud. 24/04/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: PO NT (nella qualità di tutrice di VA RI), PO AR (nella qualità di tutrice di elettivamente domiciliati inRome Ersilia)Caporale LE AT rappresentati e difesi dall'avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
MINISTERO INTERNO;
- intimato avverso la sentenza n. 1916/99 del Tribunale di 2001 NAPOLI, depositata il 19/05/99 R.G.N. 40893/95; 1983 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 24/04/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G. n. 8863/00 Svolgimento del processo Con ricorso in appello al Tribunale di Napoli SP TA, quale tutrice di VA RI ed SP MA, quale tutrice di Caporale Ersilia, lamentando il ritardato pa- gamento dei ratei delle prestazioni di cui alle l. n. 118/71 e n. 18/1980 chiedevano "la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento in loro favore, ciascuno per i propri diritti, delle somme corrispondenti all'importo degli interessi e della rivalutazione, matu- rati dalle singole decorrenze al dì del pagamento", secondo il "seguente prospetto rias- suntivo": Prestaz. DECOR.ZA PAGAMENTO RICORRENTE Lit. SP TA 1.527.196 ASS. 1.6.84 31.07.87 SP MA 2.560.228 I.A. 1.2.86 30.11.88", lamentando che il Pretore aveva rigettato la pretesa per intervenuta prescrizione quin- quennale del diritto. Avendo il Tribunale confermato detta sentenza, risalendo la notifica dei ricorsi introdut- tivi al 29 aprile 1994, e negata l'applicabilità della prescrizione decennale, peraltro già affermata da alcune sentenze di questa Corte, dalle quali dichiarava di dissentire consa- pevolmente, in considerazione della particolare natura del credito assistenziale, che esclude l'applicabilità dell' art. 129 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827, proprio del regime dei crediti previdenziali, le indicate ricorrenti denunciano, con atto spedito, ex art. 149, cpc, il 22 aprile 2000, un motivo di ricorso per cassazione nei confronti della sentenza del Tribunale di Napoli n. 1916 del 31.3- 19.5. 1999. Il Ministero dell'Interno non si é costituito. Motivi della decisione A sostegno del ricorso parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del- l'art. 129 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827 e degli artt. 429, 3° comma, c.p.c., 2946 e 2948, c.c., oltre ad illogica motivazione, sostenendo che la tesi espressa dalla sentenza del Tribunale, secondo cui non sarebbe applicabile, nella fattispecie, l'art. 129 del R.D. n. 1827/35, perché dettato esclusivamente in funzione della prescrizione dei crediti di natura previdenziale e non anche per quelli assistenziali, é contraddetta da varie senteze di que- sta Corte (nn. 7882/97; 6006/98 e 20/95), oltretutto i crediti azionati costituendo parte integrante dell'obbligazione principale -illiquida e inesigibile prima della definizione della procedura amministrativa di liquidazione-, di cui seguono il regime prescrizionale, posto che la pretesa afferisce agli interessi e alla rivalutazione inerenti il credito dei ratei arre- trati, maturato prima della liquidazione. Prima di passare all'esame del motivo, la Corte deve porsi d'ufficio la questione della re- golare costituzione del rapporto processuale, atteso che non risulta allegato al ricorso l'avviso di ricevimento che attesta il compimento delle procedure notificatorie attraverso lo strumento postale, secondo quanto prescrive l'art. 149, cod.proc.civ.. Al riguardo ritiene la Corte di dover ribadirere il principio secondo cui la notifica a mez- zo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto mediante raccomanda- ta, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario;
e la prova di tale consegna alla cui data (invece che a quella di spedizione) bisogna fare riferimento an- - che ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione notificato mediante il predetto servizio é offerta solo dall'avviso di ricevimento, la cui mancata allegazione - all'originale implica perciò l'inesistenza della notifica (restando conseguentemente esclusa ogni possibilità di rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ.) e impone, in mancanza di costituzione del destinatario, la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione. (v. Cass. 29 marzo 1995, n. 3764; 12 agosto 1998, n. 7935; 12 marzo 1999, n. 2238). Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio di cas- sazione. Così deciso in Roma il 24 aprile 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Лиатно Сантороний еке IL CANCELLIERE Depositato in LEia id oggi, 25 GIU 2001 MA E P H " CANCELL S