Sentenza 24 giugno 1998
Massime • 2
La sentenza della Corte di cassazione, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile, ivi comprese le eventuali nullità e inammissibilità, sicché queste, nel giudizio di rinvio, non solo non possono essere proposte dalle parti, ma neppure essere rilevate di ufficio dal giudice di rinvio.
In tema di convalida del sequestro, la motivazione del relativo decreto in ordine al rapporto pertinenziale esistente tra le cose sequestrate e l'ipotesi di reato astrattamente formulata può essere anche estremamente succinta, essendo sufficiente che il pubblico ministero verifichi l'astratta configurabilità del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/1998, n. 3774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3774 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill. mi Sigg. Camera di Consiglio
Dott. OR SANTACROCE Presidente del 24.6.1998
1.Dott. STEFANO CAMPO Consigliere SENTENZA
2.Dott. GIANFRANCO RIGGIO " N. 3774
3.Dott. VINCENZO LUIGI TARDINO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. ANGELO VANCHERI " N. 14952/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GN OR, nato a [...] il 17 5.1933
avverso ordinanza del 24.2.1998 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI VITERBO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ANGELO VANCHERI;
Sentite le conclusioni del P.G., Dr. OSCAR CEDRANGOLO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Il 26.2.1997 la Guardia di Finanza di Viterbo procedeva, su delega del Procuratore della Repubblica, a perquisizione locale in due domicili di LI OR, nell'ambito di indagini relative a plurimi reati di abuso innominato d'ufficio, falso in bilancio e falso in atto pubblico, commessi in concorso fra più persone nel 1990 e nel 1995, di bancarotta fraudolenta, commessa nel 1996, nonché di concussione tentata, commessa nel medesimo anno. In tale occasione gli agenti procedevano al sequestro di una voluminosa documentazione, sequestro che veniva convalidato, ai sensi dell'art.355 c.p.p., dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo con decreto del 28.2.1997. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame, tramite il suo difensore, il LI, ed il tribunale adito, con ordinanza emessa il 3.4.1997 ex art. 324 c.p.p., rigettava l'istanza, confermando l'impugnato decreto, sul rilievo che, essendo il sequestro un mezzo di ricerca della prova, potevano essere sequestrate anche le cose utili per accertare, anche indirettamente, la consumazione dell'illecito, le circostanze, il suo autore ecc.- La V Sezione di questa Corte, a seguito di ricorso dell'indagato, con sentenza del 10. 11. 1997 annullava con rinvio l'ordinanza impugnata, ravvisando difetto di motivazione in ordine alla specifica rilevanza dei documenti sottoposti a sequestro in relazione ai reati ipotizzati, nonché circa la natura e la destinazione delle cose sequestrate con riferimento alle indagini in corso. In sede di rinvio, il tribunale di Viterbo con ordinanza del 24.2.1998 confermava la precedente decisione di rigetto, osservando:
che la sentenza di annullamento di questa Corte aveva ravvisato, come unico motivo di nullità, la carenza di motivazione circa la rilevanza probatoria dei documenti sequestrati in relazione alle ipotesi di reato astrattamente configurabilì a carico di soggetti diversi dal LI, all'epoca non ancora sottoposto ad indagini;
che nella specie il vincolo appariva giustificato dalla esigenza di assicurare l'acquisizione del corpo di reato o comunque di cose necessarie all'accertamento dei fatti contestati ad alcune persone, con specifico riferimento ai rapporti personali e societari intercorsi fra gli stessi, e che di tali rapporti vi era traccia nelle intercettazioni telefoniche sulle utenze intestate al LI e alle società LAPILLO ed ATI-EDELPLAN, facenti capo agli indagati suddetti, diversi dal LI;
che, in particolare, la rilevanza, ai fini delle indagini, della documentazione in sequestro si evinceva dal fatto che il LI aveva ricevuto dalla fallita società BIOAUTOMA un incarico di collaborazione per l'espletamento di tutte le attività tecniche ed amministrative necessarie al completamento di un programma di lavori edili, affidato alla stessa società dalla Azienda USL 12 (già USL 22) di S. Benedetto del Tronto;
dal fatto che la ATI-EDILPLAN era risultata aggiudicataria dell'appalto relativo ai lavori concernenti le R.S.A. di Ripatransone e Montefiore dell'Aso e che il LI era membro della commissione giudicatrice dei progetti del primo appalto, oltre che direttore dei lavori;
dal fatto che la società LAPILLO aveva proposto alla ATI-EDILPLAN offerta per lavori in subappalto per entrambe le opere.
Avverso tale ordinanza ha proposto nuovo ricorso per cassazione il difensore del LI, deducendo nullità del provvedimento impugnato per mancata osservanza del principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento di questa Corte e violazione di legge sotto i seguenti profili:
a) il tribunale non aveva spiegato perché ed in quale misura ciascun documento in sequestro si appalesasse pertinente ai reati ipotizzati e rilevante ai fini delle indagini;
b) il tribunale aveva erroneamente ritenuto che la carenza di motivazione circa la rilevanza probatoria dei documenti sequestrati fosse riferibile alla sola ordinanza precedentemente emessa dal tribunale del riesame e non anche al decreto di convalida del sequestro, non potendo il tribunale sopperirne la mancanza di motivazione;
c) inutilizzabilità, ai sensi dell'art.200, comma 1 lett.b) in relazione all'art.271, comma 2, c.p.p., dei risultati di alcune intercettazioni telefoniche, riguardanti conversazioni con l'avv. Pietro LI, legale del ricorrente e di altro indagato, anche se la intercettazione era stata disposta su utenza diversa da quella del suddetto avvocato.
Il ricorso è infondato e va respinto.
1. Con la prima censura il ricorrente deduce violazione del principio di diritto statuito nella precedente sentenza di annullamento, emessa da questa Corte, nonché carenza motivazionale in ordine alla pertinenza degli atti sottoposti a sequestro rispetto ai reati ipotizzati e alla loro rilevanza ai fini delle indagini. Trattasi di doglianza chiaramente priva di fondamento. Il tribunale del riesame ha infatti esplicitato quale fosse il nesso che legava i documenti in sequestro ai reati ipotizzati, spiegando come, essendo i reati di bancarotta connessi con l'attività della fallita società BIOAUTOMA, ed avendo il ricorrente LI ricevuto dalla suddetta società un incarico di collaborazione per l'espletamento di lavori edili per conto della Azienda USL 12 di San Benedetto del Tronto - lavori che erano stati aggiudicati alle imprese LA e LAPELLO, facenti capo alle persone indagate per i reati connessi al fallimento della predetta BIOAUTOMA, con le quali erano emersi rapporti personali e societari del LI - la documentazione sequestrata, attinente ai suddetti lavori e ai rapporti intercorsi tra le suddette società, costituiva corpo del reato, e comunque il vincolo era caduto su cose pertinenti al reato, necessarie per l'accertamento dei fatti, a norma del primo comma dell'art.253 c.p.p.- Ha spiegato, quindi, nella sostanza, che si trattava di sequestro probatorio, a nulla rilevando l'inesattezza lessicale adoperata, laddove il tribunale, con riferimento a tale tipo di sequestro, ha parlato, sia pure impropriamente, di "vincolo cautelare reale", espressione più propriamente riferibile al sequestro conservativo o al sequestro preventivo.
Non appare tuttavia superfluo osservare che, comunque, la presenza o meno di atti non direttamente pertinenti ai reati ipotizzati fra i documenti sottoposti a sequestro dovrà necessariamente costituire specifico oggetto di verifica e valutazione da parte degli organi inquirenti, e tale valutazione non può essere fatta se non dopo il loro esame a seguito della loro apprensione mediante il sequestro. Non ha senso, quindi, porre ex ante una questione del genere, per di più come influente sulla validità del sequestro. Nè, tanto meno, appare condivisibile la tesi, espressa dal ricorrente, che occorresse una adeguata motivazione con riferimento alla concreta e specifica rilevanza di ciascun documento (o gruppo di documenti), acquisito. Operazione che va fatta, all'evidenza, in un momento successivo, allorché l'esame dei documenti sarà stato completato e quando, in sede di esame di eventuale richiesta di dissequestro, si tratterà di distinguere gli atti non più interessanti ai fini delle indagini da quelli rilevanti ai fini del giudizio.
2. Il secondo profilo di censura riguarda l'asserita carenza motivazionale del decreto di convalida del sequestro, non superabile, secondo il ricorrente, da una eventuale motivazione suppletiva da parte del tribunale del riesame.
Anche tale doglianza è infondata.
Intanto la motivazione del decreto di convalida in ordine al rapporto pertinenziale esistente tra le cose sequestrate e l'ipotesi di reato astrattamente formulata, di cui al secondo comma dell'art.355 c.p.p., può essere anche estremamente succinta ed è sufficiente che il P.M. verifichi l'astratta configurabilità del reato ("fumus delicti"). (V. Cass., Sez. III, sent. n. 3416 del 23-11-1996, Brivio); Cass., Sez. III, sent. n. 2015 del 23-08-1994, Lozicka). Inoltre, dopo la convalida, il giudice del riesame deve controllare se il sequestro fosse o meno giustificato e, in ogni caso, verificare la sussistenza delle esigenze probatorie, dandone conto con autonoma motivazione (v., in proposito, Cass., Sez. Un., 24.7.1991 n. 10). In ogni caso, una volta che la sentenza di annullamento emessa da questa Corte il 10. 11. 1997 ha riguardato esclusivamente l'ordinanza del tribunale del riesame e non anche il decreto di convalida, non sono riproponibili in questa sede questioni già coperte dalla precedente pronuncia.
Pertanto, il provvedimento su cui questa Corte deve effettuare il controllo in ordine alla congruità della motivazione è soltanto quello del tribunale del riesame
3. La terza doglianza riguarda la parziale inutilizzabilità dei risultati di alcune intercettazioni telefoniche, riguardanti conversazioni con il legale del ricorrente, ma operate su utenza diversa.
Innanzitutto la questione non è stata proposta in occasione del primo ricorso per cassazione, sicché la stessa, ai sensi del quarto comma dell'art.627 c.p.p., non è proponibile in questa sede a seguito di giudizio di rinvio, essendo esaminabili soltanto le questioni che siano state già sollevate innanzi alla Corte di Cassazione, da questa esaminate con la sentenza di annullamento e trattate dal giudice del rinvio.
Ciò perché, come è noto, la sentenza del Supremo -Collegio, inoppugnabile per dettato di legge, copre il dedotto e il deducibile, ivi comprese le eventuali nullità ed inammissibilità, e queste, nel giudizio di rinvio, non solo non possono essere proposte dalle parti, ma neppure essere rilevate di ufficio dal giudice del rinvio. (v. Cass., Sez. IV, sent. n. 12108 del 01-12-1994, Scrascia). Bene ha fatto, quindi, il tribunale del riesame che, in sede di giudizio di rinvio, non ha preso neanche in esame tale eccezione. Ma, a parte ciò, la questione è totalmente estranea al thema decidendum sotto un altro profilo.
La asserita inutilizzabilità, sia pure parziale, dei risultati di intercettazioni regolarmente autorizzate non riguarda e non può riguardare minimamente la legittimità di un sequestro probatorio, eseguito in base a regolare decreto emesso dal pubblico ministero a norma del terzo comma dell'art.253 c.p.p., anche se l'iniziativa di disporre il sequestro è partita a seguito dell'esame dei risultati delle suddette intercettazioni telefoniche.
La eventuale sanzione di inufflizzabilità di una parte delle conversazioni intercettate potrà, semmai, avere rilievo solo in tema di esame e valutazione della prova ai fini del giudizio, ma non può avere alcun rilievo nell'attuale procedimento incidentale, riguardante esclusivamente la legittimità del sequestro. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 1998