Sentenza 18 ottobre 1999
Massime • 2
In tema di impugnazioni "de libertate", poiché nel giudizio di appello - stante il mancato rinvio da parte dell'art. 310 al comma 6 dell'art. 309 cod. proc. pen. - non trova applicazione la regola, vigente per il procedimento di riesame, della proponibilità di motivi, anche nuovi, fino all'udienza, le memorie difensive devono essere presentate almeno cinque giorni prima dell'udienza camerale, secondo quanto disposto in via generale dal comma 2 dell'art. 127 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice dell'appello cautelare non avesse tenuto conto di una memoria difensiva depositata tre giorni prima dell'udienza camerale).
In tema di impugnazioni "de libertate", la circostanza che il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di revoca per ragioni attinenti alla sussistenza delle esigenze cautelari, abbia esorbitato dalla richiesta effettuando rilievi anche sul quadro di gravità indiziaria, non determina l'ampliamento dell'originario "petitum". Ne deriva che il giudice dell'appello cautelare non è tenuto ad esaminare le censure concernenti tale parte del provvedimento impugnato, rivolte avverso motivazione superflua e quindi irrilevante, come tale inidonea ad essere attinta dai motivi di gravame ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/1999, n. 4591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4591 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola Zingale Presidente del 18/10/1999
1. Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
2. " Alessandro Conzatti " N. 4591
3. " Diana Laudati " REGISTRO GENERALE
4. " Antonio Esposito " N. 26819/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da DA AN
avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo - sezione riesame - in data 31.5.99
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Laudati Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. P.G. Dott. G. A. ABATE che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv. Rocco Clinnici che insiste nell'accoglimento del ricorso
Premessa in fatto e in diritto
A carico di ND ON, indagato per il reato di cui all'art.416 bis C.P. - per avere fatto parte dell'associazione mafiosa Cosa
Nostr, curando che le imprese aggiudicatorie di lavori pubblici pagassero il pizzo nonché facendo da intermediazione l'assegnazione di appalti gestiti dal sistema dal sistema mafioso - nonché ex art. 7 DL 152/91 veniva in data 8.6.98 disposta la misura cautelare della custodia carceraria.
In sede di udienza preliminare i difensori proponevano istanza di revoca per insussistenza delle esigenze cautelare. Con ordinanza del 20.4.99 il GIP del Tribunale di Palermo rigettava la richiesta rilevando che, quanto al quadro indiziario, l'attività suppletiva di indagine depositata dal P.M. aveva manifestato un aggravamento della posizione dell'indagato, laddove, quanto alle esigenze, l'unico elemento di novità era costituito dalle dimissioni del ND dal movimento politico "FORZA ITALIA", dato ritenuto, di per sè, inidoneo a superare la presunzione di cui all'art. 275 c 3 CPP operante per i c.d. delitti a custodia obbligatoria. Avverso il provvedimento di rigetto veniva proposto appello, contestandosi la valutazione operata e ribadendosi che insussistenti ab origine erano le esigenze cautelari di cui alle lettere A) B) dell'art. 274 CPP, laddove quelle specialpreventive sarebbero venute meno a seguito delle dimissione e del commissariamento amministrativo del comune di Villabate.
Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale, limitato il devolutum alle esigenze cautelari - essendo l'originaria istanza ex art. 299 CPP stata formulata unicamente con riferimento a tale tema -
e ritenute in parte inammissibili le argomentazioni di una memoria difensiva - risolventesi in un atto di impugnazione autonomo o, comunque, in atto contenente motivi del tutto nuovi, - improponibili nel procedimento di cui all'art. 310 CPP - rilevava che sul punto delle esigenze si era consolidato il giudicato cautelare e che, con specifico riguardo alla pericolosità sociale, il quid novi rappresentato non risultava idoneo a modificare la precedente valutazione.
Rilevava, infine, il Tribunale che se pur l'arresto del ND e le vicende successive avevano affievolite le potenzialità di intervento e intermediazione dello indagato, siffatta attenuazione della esigenza specialpreventiva - comunque persistente, attesa la carenza di una netta rottura con l'associazione mafiosa - non consentiva, continuando ad operare la presunzione di cui all'art. 275 c 3 CPP anche in riferimento alle altre esigenze cautelari, la sostituzione della misura in corso con altra meno afflittiva.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge nonché mancanza e illogicità di motivazione.
Pur dando atto della pregevolezza espositiva dell'ordinanza impugnata, la difesa si duole della ritenuta inammissibilità della memoria difensiva, criticando altresì l'affermazione secondo cui "non sussisterebbero fatti sopravvenuti cronologicamente e nuovi processualmente" nonché quella per cui "qualunque fatto sopravvenuto e nuovo non sarebbe comunque idoneo a modificare ne' ad attenuare il quadro cautelare".
Il ricorso non è fondato.
Quanto alla chiusura giuridica operata dal Tribunale con riferimento alla "memoria" che il codifensore dell'appellante aveva depositato il 28.599 - tre giorni prima della udienza - si osserva che le doglianze prospettate, con riferimento al contenuto dello atto riguardante il tema dei gravi indizi, non considerano l'avvenuta delimitazione dell'ambito del devolutum, in funzione dello oggetto dell'originaria istanza proposta ex art. 299 C.P.P. Sul punto, pertanto, inconferenti risultano le questioni prospettate circa l'effettiva portata dell'atto defensionale, atteso che il Tribunale non ha esaminato neanche quanto dedotto in argomento nell'atto di appello, limitandosi correttamente a rilevare la censurabilità del provvedimento del GIP nella parte in cui aveva travalicato il Thema decidendum, d'altra parte asseriando che la motivazione superflua, e come tale irrilevante, non poteva comunque essere attinta da censure prospettabili ex art. 310 CPP. In effetti la circostanza che il primo giudice abbia, esorbitando dalla richiesta (e il Tribunale dà atto che, a richiesta del Collegio, il legale comparso aveva confermato espressamente che la richiesta di revoca era stata avanzata solo in relazione alle esigenze cautelari) effettuato dei rilievi, sul quadro di gravità indiziaria, non determina l'ampliamento dell'originario petitum. Quanto invece all'ulteriore aspetto, inerente le argomentazioni prospettate nell'ambito del tema cautelare, si osserva che la ritenuta preclusione all'obbligo di affrontare le questioni ivi enunciate trova giustificazione, indipendentemente dalla configurazione dello atto difensivo come autonoma impugnazione, inammissibile quindi per tardività, o come memoria contenente motivi nuovi, e inammissibili in quanto tali. Assorbente è intero la considerazione che, non applicandosi al giudizio di appello de libertate - stante il mancato richiamo al comma 6^ dell'art. 309 CPP - la regola, vigente, per il riesame, della proponibilità di motivi, anche nuovi, sino all'udienza, non può che farsi riferimento a quanto disposto dall'art 127 c 2 CPP, onde le memorie devono essere presentate sino a 5 giorni prima dell'udienza.
Nel corso di specie tale termine non è stato osservato sì che deve escludersi la ricevibilità dell'atto e l'obbligo per il Tribunale di esaminare e motivatamente deliberare tutte le argomentazioni ivi prospettate, anche se, in ipotesi, non costituenti motivi nuovi nel senso chiarito dalle pronunce a Sezioni unite 25.6.97 GIBILRAS e 25.2.98 BONO.
Le doglianze in ordine alla mancata presa in esame delle argomentazioni contenute nella memoria si riducono, peraltro, a quelle inerenti la "disparità di trattamento con il coindagato SE RE per il quale sarebbe stata disposta la revoca del provvedimento di costrizione carceraria, posto che, per altro verso, il problema dello "azzeramento politico" del ND è stato comunque affrontato.
Precisa il ricorrente che, non potendo un rapporto di comparazione tra due posizioni processuali assurgere di per sè a motivo di gravame, le argomentazioni sul punto sarebbero state intese a mutare i principi di diritto sottesi alla decisione favorevole. Altro, tuttavia, non si aggiunge sì che, sotto questo aspetto, il motivo finisce per essere connotato da carenza di specificità, non chiarendosi in alcun modo perché quanto affermato dal GIP in relazione al coindagato avrebbe inciso anche sulla posizione del ND e quali sarebbero i principi di diritto mutuabili e inosservati nel caso in esame.
Quanto poi alle contestazioni mosse in ordine alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett A) e B) C.P.P. - secondo il ricorrente non contemplate espressamente nel titolo custodiale e comunque venute meno - si osserva che la presunzione operante per i delitti previsti dall'art. 275 c 3 C.P.P. si riferisce a tutte le esigenze stesse, ove non escluse. Non censurabile, pertanto, risulta l'ordinanza provata che, da un lato, ha rilevato il consolidamento del giudicato cautelare sul punto e, dall'altro, ha giustificato il silenzio del GIP sullo argomento in correlazione alla carenza di specificità degli argomenti addotti non prospettanti un quid novi indicente, in particolare, sul pericolo di fuga e di inquinamento probatorio. E su questo ultimo punto non può che rilevarsi la infondatezza dell'assunto difensivo secondo cui l'esigenza di salvaguardia della prova sarebbe venuta meno per il disposto rinvio a giudizio, dovendo, per contro, richiamarsi il principio secondo cui "le esigenze cautelari tutelate dall'art. 274 lett A) CPP non riguardano soltanto quelle investigative in senso stretto ma concernono anche la acquisizione della prova e la conservazione della sua genuinità. Pertanto, ai fini della necessità di prevenire il persistente e concreto pericolo di inquinamento probatorio, a nulla rileva la circostanza che le indagini preliminari si siano concluse " (Sez. Unite 12.12.94 De Lorenzo). Da ultimo va evidenziato come non corrispondano al testo del provvedimento impugnato le affermazioni del ricorrente volte a censurare la esclusione di fatti: sopravvenuti cronologicamente e nuovi processualmente. La ordinanza, infatti, pone in evidenza come l'arresto del ND, il suo volontario allontanamento dal movimento politico FORZA ITALIA e lo scioglimento del consiglio comunale di Villabate costituiscono validi elementi di novità suscettibili di esser affrontati nel merito, così come riconoscere che tale azzeramento politico ha determinato un affievolimento delle esigenze cautelari specialpreventive, tuttavia persistenti, ancorché attenuate, non essendo contestato al ND un concorso esterno, onde contribuire agli scopi di profitto economico di COSA NOSTRA, ma un rapporto di intraneità alla associazione mafiosa. Priva di ????
di ordine logico e giuridico risulta pertanto l'affermazione conclusiva secondo cui attesa la stabilità del vincolo associativo, rescindibile solo con la morte o la collaborazione, la carenza di prova di effettiva dissociazione rende persistente il pericolo di reiterazione.
Al rigetto del ricorso consegue, a mente dell'art. 616 C.P.P. l'onere delle spese
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda ai sensi dell'art. 94 c 1 ter DISP ATT C.P.P. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della II Sez. Penale, il 18 ottobre 1999. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2000