Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/1999, n. 4591
CASS
Sentenza 18 ottobre 1999

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In tema di impugnazioni "de libertate", poiché nel giudizio di appello - stante il mancato rinvio da parte dell'art. 310 al comma 6 dell'art. 309 cod. proc. pen. - non trova applicazione la regola, vigente per il procedimento di riesame, della proponibilità di motivi, anche nuovi, fino all'udienza, le memorie difensive devono essere presentate almeno cinque giorni prima dell'udienza camerale, secondo quanto disposto in via generale dal comma 2 dell'art. 127 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice dell'appello cautelare non avesse tenuto conto di una memoria difensiva depositata tre giorni prima dell'udienza camerale).

In tema di impugnazioni "de libertate", la circostanza che il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di revoca per ragioni attinenti alla sussistenza delle esigenze cautelari, abbia esorbitato dalla richiesta effettuando rilievi anche sul quadro di gravità indiziaria, non determina l'ampliamento dell'originario "petitum". Ne deriva che il giudice dell'appello cautelare non è tenuto ad esaminare le censure concernenti tale parte del provvedimento impugnato, rivolte avverso motivazione superflua e quindi irrilevante, come tale inidonea ad essere attinta dai motivi di gravame ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/10/1999, n. 4591
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4591
    Data del deposito : 18 ottobre 1999

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