Sentenza 8 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2003, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 0 067 / 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto AZIONE POSSESSIVA SEZIONE SECONDA CIVILE SPOGLIO CLANDESTIHITA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G. N. 1355/00 68Cron. 6 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Rep. 30 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud. 03/10/02 Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: LI OL, ST RO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAVOUR 96, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CAPUTO, che li difende, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
LI RU, LI LE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARZELLOTTI 5, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAPPAGALLO, difesi dall'avvocato LUIGI DI LEO, giusta delega in atti;
controricorrenti 2002 nonchè contro 1277 -1- RI SALVATORE;
- intimato- avverso la sentenza n. 707/99 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 06/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito 1'Avvocato Gabriele PAPPAGALLO, per delega dell'Avv. Di Meglio Luigi, depositata in udienza, difensore dei resistenti che chiede il rigetto del ricorso di ON UG più uno;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 17 settembre 1988, i coniugi NI FE e RO LL chiedevano al Pretore di Trinitapoli di essere reintegrati nel possesso del proprio appezzamento di terreno, sito in San Ferdinando di Puglia, contrada San Tommaso, di cui assumevano lo spoglio ad opera di SA Rizzi- tiello e dei fratelli RU e UA ON. SA TI ed i fratelli RU e si costituivano e resistevano UA ON alla domanda, eccependone l'inammissibilità e 1'infondatezza. Negato l'interdetto interinale richiesto, a chiusu- ra della prima fase del procedimento, e dichiarata la propria competenza sulla domanda, con sentenza non definitiva del 13 aprile 1992, il Pretore di Foggia, sezione distaccata di Trinitapoli, definiva successivamente il giudizio, con sentenza del 19 novembre 1997, dichiarando cessata la materia del contendere, per sopravvenuta espropriazione dello appezzamento di terreno da parte del Comune di San Ferdinando di Puglia, e condannando i coniugi NI FE e RO LL al pagamento delle spese di lite, in ragione di soccombenza virtuale, attesa l'inammissibilità della domanda 3 perché intempestiva. I coniugi NI FE e RO LL inter- ponevano gravame, cui resistevano le controparti. Con sentenza del 30 aprile/6 luglio 1999, il Tribunale di Foggia, in parziale accoglimento del gravame, riformava la pronuncia del primo giudice, riducendo la misura delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in favore del TI e dei ON. Le spese del giudizio d'appello erano poste a carico degli appellanti. Rilevava il Tribunale che "la domanda era impropo- nibile" perché svolta oltre il consentito termine di un anno dallo spoglio, che, in danno delle controparti, il TI ed i ON avevano appunto realizzato in forme e tempi diversi, ma in modo nient'affatto clandestino. Esponeva, in particolare, che correttamente il Pretore non ha fatto decorrere l'anno dal momento in cui l'occupazione sarebbe venuta a conoscenza dei coniugi ricorrenti, in quanto, per espresso dettato codicistico, giusta l'art. 1168 comma terzo il termine per richiedere la reintegrazioneC.C., decorre dal giorno della scoperta dello spoglio, solo se 10 spoglio è clandestino e, viceversa, nella specie, detta eventualità non è stata pro- 4 sede dispettata neppure in appello -ove gli appellanti si sono limitati а riferire che era impossibile venire a conoscenza dello spoglio perché essi ricorrenti risiedevano in altro luogo rispetto all'ubicazione del fondo-, atteso che lo spoglio è clandestino solo quando è realizzato in modo tale da rendere impossibile all'interessato che usasse l'ordinaria diligenza di averne cono- scenza (cfr., sul punto, in tale senso, Cass. n. t 1276/1975), e, viceversa, nella specie, la mancata conoscenza è stata determinata da disinteresse, per non essersi verosimilmente recati, per 10 meno saltuariamente, sul luogo." Per la cassazione di tale sentenza, i coniugi NI FE e RO LL hanno proposto ricorso in forza di un unico motivo. RU e UA ON hanno resistito con controricorso. SA TI non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico mezzo, denunciando violazione insufficiente edell'art.1168 C.C., nonché omessa, contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, i ricorrenti si dolgono della disco- nosciuta clandestinità dello spoglio in oggetto. 5 Replicando le difese svolte in sede di gravame, i ricorrenti sostengono il difetto di prova in ordine al loro consenso all'abuso per un anno senza nulla azionare.. Il terreno incolto dei ricorrenti si trova ad oltre sessanta chilometri distante da Foggia, dove il dott. FE era medico condot- to ed abita;
pertanto, si è sempre preoccupato di ottenere dal Comune di S. Ferdinando il permesso di 火 recinzione e di costruire una villetta e gli abusivi gli erano completamente sconosciuti.. La doglianza è palesemente priva di pregio. I ricorrenti, invero, sostanzialmente ripropongono tesi difensive di merito sulla contestata clande- stinità dello spoglio in oggetto, che il Tribunale applicando i a quo ha motivatamente respinto, principi vigenti in materia di reintegrazione possessoria, secondo cui la tempestività di eserci- zio dell'azione di reintegrazione deve essere provata da chi l'esercita (v. ex plurimis Cass. n. 6055/96 e n. 1036/95) e la clandestinità dello spoglio non è riconducibile alla mera ignoranza dell'illecito possessorio, bensì alla impossibilità per l'interessato di averne cognizione, facendo uso dell'ordinaria diligenza (v. ex plurimis Cass. n. 1131/98 e n. 1044/89). Il ricorso, dunque, va respinto e le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza, a favore dei controricor- renti ON, nulla dovendosi invece riconoscere all'intimato TI, che non ha svolto alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti, liquida- te in euro123 29 ' oltre euro 1.500,00 per onorari. Così deciso il 3 ottobre 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. 11 come. pst. Vances Dark fine Il presidente кравми DEPOSITATA IN CANCELLERIA 08 GEN 2003 IL CANCELLIERE Marie Di Anone Maria Di Nuzzo Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo of nor CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 23-5-2003 serie 4 al n. 19839 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci f