Sentenza 21 settembre 1999
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.14, comma 2,cod.pen. e 172, comma 3 e 4, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine, che abbia inizio in giorno festivo, sia prorogata al giorno successivo, come avviene per il giorno di scadenza, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire termini di decadenza ne' può ritenersi irragionevole l'omessa previsione della mancata decorrenza del termine iniziale che cada in giorno festivo per la quale è rinvenibile identità di logica rispetto all'ipotesi delle festività intermedie, sicuramente idonee a decurtare di altrettanti giorni il termine complessivo.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/1999, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 21 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SCIUTO CARMELO Presidente del 21/09/1999
1. Dott. MALZONE ENNIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. COSTANZO ENZO " N. 2625
3. Dott. SEPE PAOLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MALAGNINO FRANCESCO " N. 35520/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI ZI n. il 01.04.1943
avverso ordinanza del 14.07.1998 CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SEPE PAOLO lette le conclusioni del P.G. che chiede il rigetto del ricorso. Osserva
ER NZ è ricorrente avverso ordinanza 14.7.1998 della Corte d'Appello di Milano che dichiarava inammissibile, poiché proposta oltre il termine di trenta giorni, l'impugnazione avverso la sentenza 20.2.98 del OR di Lodi - sez. dist. di NO. Nel ricorso, con il quale chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, deduce, con motivo unico, violazione degli artt. 14 cod. pen. 172 e 585 cod. proc. pen., poiché, fissato al 7.3.1998 il termine per il deposito della sentenza per il OR di NO (quindicesimo giorno successivo alla data di lettura del dispositivo), il termine di trenta giorni previsto per il deposito dell'atto di appello decorreva dall'8.3.1998: cadendo, però, tale giorno di domenica, il primo giorno utile per estrarre copia della sentenza e per prendere visione della motivazione doveva considerarsi il lunedì successivo, 9.3.1998, sicché, dovendosi conteggiare da tale data il termine di trenta giorni per il deposito dell'appello, quest'ultimo, avvenuto il 7.4.1998, era stato effettuato, ex art. 585 cod. proc. pen., al trentesimo giorno utile.
Con memoria difensiva il ricorrente, nel riaffermare la predetta interpretazione delle norme esaminate, solleva, nel caso di ritenuta fondatezza dell'ordinanza impugnata, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 14, comma 2^, cod. pen., 172, commi 3 e 4, 585 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine per proporre impugnazione, che abbia inizio in un giorno festivo, sia prorogata al giorno successivo, ossia nella parte in cui non prevede una disciplina analoga al caso relativo alla scadenza nel giorno festivo - caso che apparirebbe identico a quello in esame, sotto il profilo dell'effettività del termine per proporre impugnazione, mentre quest'ultimo caso non sarebbe assimilabile a quello in cui le festività sono intermedie, magari immediatamente antecedenti alla scadenza, poiché là il termine sarebbe comunque effettivo - sicché la diversità di disciplina configurerebbe una violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. e dal diritto di difesa sancito dal successivo art. 24. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del proposto motivo, così come manifestamente infondata è da ritenersi la proposta questione di legittimità costituzionale. La giurisprudenza di questa S.C. ha già affermato che - Sez. IV, 3.12.1969, n. 2523, Pardini, rv 113386 - "mentre il termine che scade in giorno festivo è prorogato al giorno successivo, è irrilevante la festività che si riferisca ai giorni che precedono quello della scadenza (fattispecie in tema di inammissibilità dell'impugnazione presentata oltre i tre giorni, di cui i primi due festivi)"; - Sez. II, 9.2.1985, n. 1385, Annezzi, rv 167824 - "la decorrenza del termine non è esclusa dal giorno festivo, che è preso in considerazione dalla legge processuale solo quando è termine finale di scadenza e non anche quando è termine iniziale o intermedio". Il Collegio, nel condividere dette affermazioni di principio, sottolinea che la lettura delle norme in questione non consente di avallare l'interpretazione proposta dal ricorrente, atteso che l'ipotesi della mancata decorrenza del termine iniziale che cada nel giorno festivo non è contemplata dal legislatore ne' può ritenersi legittimo procedere in via ermeneutica alla sua creazione. Quanto alla proposta denuncia di incostituzionalità, essa deve ritenersi manifestamente infondata, intanto perché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire termini di decadenza;
poi perché non può ritenersi irragionevole l'omessa previsione della mancata decorrenza del termine iniziale che cada nel giorno festivo, osservandosi altresì - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente -che è rinvenibile identità di logica rispetto all'ipotesi delle festività intermedie, anch'esse idonee a decurtare di altrettanti giorni quelli previsti per l'impugnazione.
P.Q.M.
Ritenuta la manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali e a versare lire 1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 1999