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Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2026, n. 21169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21169 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OT SE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/12/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAME di CATANIA Udita la relazione svolta dal Consigliere AR NA LE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale AR NA Gamberini, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 15 dicembre 2025, il Tribunale del riesame di Catania, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Catania, ha applicato a IU OT la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria in relazione al reato di cui agli artt. 610 e 61, nn. 1 e 2, cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza il OT ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura con cui denuncia vizio di motivazione. Il Penale Sent. Sez. 5 Num. 21169 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 12/03/2026 2 Tribunale del riesame avrebbe applicato la misura cautelare sulla scorta di un quadro indiziario insufficiente e senza tener conto della versione dei fatti resa dall’indagato. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. l’impugnazione è inammissibile quando non sono osservate le disposizioni degli artt. 581, 582, 585 e 586 del codice di rito. L’art. 581, comma 1-bis, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che l’impugnazione è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, «non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione». Affinché la censura possa superare il vaglio di ammissibilità è perciò necessario che con l’impugnazione il ricorrente illustri gli elementi che sono alla base della censura formulata con riguardo alla specifica situazione concreta dedotta, per consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo è destinato all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (ex plurimis Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, [...]; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, non massimata). 3. Nel caso in esame il ricorso proposto dall’indagato si limita a dedurre genericamente l’insussistenza di un quadro indiziario sufficiente a fondare 3 l’applicazione della misura cautelare e al contempo in modo meramente apodittico denuncia l’assenza di motivazione del provvedimento impugnato. In tal modo, il ricorrente omette completamente di confrontarsi con le ampie e articolate argomentazioni svolte dal Tribunale che, dopo aver ricostruito la dinamica degli accadimenti e le condotte dei soggetti coinvolti attraverso non solo le dichiarazioni delle persone offese, ma anche i video dalle stesse prodotti che documentavano le varie fasi dell’azione, ha operato una corretta qualificazione giuridica di dette condotte, riconducendole nell’ambito del reato di violenza privata, in conformità con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, l’ordinanza impugnata ha dato atto che dalle videoriprese prodotte dalle persone offese emergeva che al momento dei fatti il traffico stradale era elevato e che, secondo quanto dichiarato concordemente dalle stesse, l’indagato aveva posto in essere manovre repentine e improvvise, in violazione delle norme del codice della strada, spostandosi sulla corsia dove si trovava l’auto delle vittime e arrestando inaspettatamente la marcia, con il chiaro intento di sbarrare loro la strada. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato come tale condotta, unitamente alla successiva violenza fisica esercitata da OT, che, armato di un tirapugni di metallo che custodiva nell’auto, aveva colpito entrambe le persone offese, aveva di fatto impedito alle vittime di proseguire regolarmente nella loro marcia e di sottrarsi all’aggressione posta in essere nei loro confronti, in tal modo pregiudicando la libera determinazione della volontà, costringendole a tenere un comportamento diverso da quello che avrebbero altrimenti adottato. Il Tribunale ha altresì escluso che tale ricostruzione degli accadimenti potesse essere smentita dalle dichiarazioni rese dall’indagato nel corso dell’interrogatorio preventivo, atteso che egli non aveva negato l’aggressione nei confronti delle persone offese, mentre l’affermazione per cui egli aveva solo tentato di difendersi risultava smentita dal filmato in atti dal quale emergeva chiaramente che era stato l’indagato a scagliarsi contro le vittime, le quali erano a mani nude. A fronte di tale approfondito ed esaustivo apparato argomentativo, la censura svolta dal ricorrente risulta del tutto generica e apodittica e perciò inammissibile. 4. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 4
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 12/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR NA LE SA ZU
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale AR NA Gamberini, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 15 dicembre 2025, il Tribunale del riesame di Catania, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Catania, ha applicato a IU OT la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria in relazione al reato di cui agli artt. 610 e 61, nn. 1 e 2, cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza il OT ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura con cui denuncia vizio di motivazione. Il Penale Sent. Sez. 5 Num. 21169 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 12/03/2026 2 Tribunale del riesame avrebbe applicato la misura cautelare sulla scorta di un quadro indiziario insufficiente e senza tener conto della versione dei fatti resa dall’indagato. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. l’impugnazione è inammissibile quando non sono osservate le disposizioni degli artt. 581, 582, 585 e 586 del codice di rito. L’art. 581, comma 1-bis, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che l’impugnazione è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, «non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione». Affinché la censura possa superare il vaglio di ammissibilità è perciò necessario che con l’impugnazione il ricorrente illustri gli elementi che sono alla base della censura formulata con riguardo alla specifica situazione concreta dedotta, per consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo è destinato all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (ex plurimis Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, [...]; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, non massimata). 3. Nel caso in esame il ricorso proposto dall’indagato si limita a dedurre genericamente l’insussistenza di un quadro indiziario sufficiente a fondare 3 l’applicazione della misura cautelare e al contempo in modo meramente apodittico denuncia l’assenza di motivazione del provvedimento impugnato. In tal modo, il ricorrente omette completamente di confrontarsi con le ampie e articolate argomentazioni svolte dal Tribunale che, dopo aver ricostruito la dinamica degli accadimenti e le condotte dei soggetti coinvolti attraverso non solo le dichiarazioni delle persone offese, ma anche i video dalle stesse prodotti che documentavano le varie fasi dell’azione, ha operato una corretta qualificazione giuridica di dette condotte, riconducendole nell’ambito del reato di violenza privata, in conformità con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, l’ordinanza impugnata ha dato atto che dalle videoriprese prodotte dalle persone offese emergeva che al momento dei fatti il traffico stradale era elevato e che, secondo quanto dichiarato concordemente dalle stesse, l’indagato aveva posto in essere manovre repentine e improvvise, in violazione delle norme del codice della strada, spostandosi sulla corsia dove si trovava l’auto delle vittime e arrestando inaspettatamente la marcia, con il chiaro intento di sbarrare loro la strada. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato come tale condotta, unitamente alla successiva violenza fisica esercitata da OT, che, armato di un tirapugni di metallo che custodiva nell’auto, aveva colpito entrambe le persone offese, aveva di fatto impedito alle vittime di proseguire regolarmente nella loro marcia e di sottrarsi all’aggressione posta in essere nei loro confronti, in tal modo pregiudicando la libera determinazione della volontà, costringendole a tenere un comportamento diverso da quello che avrebbero altrimenti adottato. Il Tribunale ha altresì escluso che tale ricostruzione degli accadimenti potesse essere smentita dalle dichiarazioni rese dall’indagato nel corso dell’interrogatorio preventivo, atteso che egli non aveva negato l’aggressione nei confronti delle persone offese, mentre l’affermazione per cui egli aveva solo tentato di difendersi risultava smentita dal filmato in atti dal quale emergeva chiaramente che era stato l’indagato a scagliarsi contro le vittime, le quali erano a mani nude. A fronte di tale approfondito ed esaustivo apparato argomentativo, la censura svolta dal ricorrente risulta del tutto generica e apodittica e perciò inammissibile. 4. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 4
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 12/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR NA LE SA ZU