Sentenza 4 ottobre 2007
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 468 cod. pen. (contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione) la contraffazione di un timbro, recante la dicitura "revisione regolare" e "il funzionario M.C.T.C." - formalmente adottata sulla base di norme primarie e secondarie per la certificazione dell'avvenuto espletamento di procedure affidate agli uffici della motorizzazione - in quanto essa, ancorché nel timbro in questione non figuri anche il sigillo dello Stato, è di per sé significativa del fatto che lo strumento è idoneo a rilasciare una timbratura apparentemente proveniente dall'ufficio pubblico competente e attestativa della effettuazione delle procedure ad esso demandate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2007, n. 42030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42030 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 04/10/2007
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1913
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 29240/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PR OR, nato il [...] a [...]; Avverso la sentenza in data 20.3.2006 della Corte d'appello di Messina;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI M. Stefania;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Messina confermava la decisione con la quale il 12.6.2001 il Tribunale di Patti aveva dichiarato OR PR responsabile del reato continuato di cui all'art. 468 c.p., comma 2;
art. 640 c.p., comma 2, n. 1 (tre fatti);
art. 479 c.p., (due fatti), commesso sino al settembre 1993 (data dell'ultimo episodio contestato a titolo di truffa) condannandolo alla pena di tre anni di reclusione.
1.1.1 fatti addebitati al PR consistevano:
capo A) del reato di cui all'art. 468 c.p., per avere "prodotto un timbro falso per la certificazione di regolare revisione degli automezzi della M.C.T.C. di Messina" sino al luglio 1993;
capi C), E), G) del reato di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, per avere "mediante artifizi e raggiri indotto in errore la M.C.T.C. di Messina sull'avvenuta revisione" di tre veicoli "con proprio profitto e correlativo danno per l'ente derivante dal mancato introito delle tasse corrispondenti", nel luglio e settembre 1993;
capi I) e L) del reato di cui all'art. 479 c.p., per avere, in concorso con i coimputati ID (capo L) e CI (capo I), falsamente attestato in due occasioni la regolare revisione di un furgone che non era nelle condizioni richieste dalla normativa in materia, il 1.3.1989 e il 6.5.1992.
2. Ricorre il PR a mezzo del proprio difensore chiedendo l'annullamento della sentenza.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 468 c.p.. Osserva che il "timbro" oggetto di contestazione pur recando l'intestazione di un ente pubblico, consisteva (come emerge dalla stessa sentenza impugnata) in una mera "stampiglia" di semplificazione della scrittura ("Motorizzazione revisione regolare"), non avente alcuna funzione certificativa - autenticativa mancando del sigillo con l'effige della Repubblica Italiana, la cui impronta andava autonomamente apposta all'atto della attestazione, a fini appunto, di autentica e certificazione. La sua alterazione non poteva pertanto essere ricondotta al paradigma dell'art. 468 c.p.. Lamenta quindi che la Corte di merito erroneamente avrebbe comunque escluso l'inidoneità del falso, pur avendo riconosciuto che quello definito timbro mancava del sigillo dello Stato e della "N" identificativa dell'anno, come emerge dalla sentenza di primo grado e risultando che, per tale motivo, gli agenti che avevano proceduto al controllo delle carte di circolazione quelle indicate ai capi B, E, G, sulle quali erano apposte le impronte corrispondenti a detto timbro s'erano immediatamente avvedute del falso.
2.2. Con il secondo motivo denunzia mancanza di motivazione in relazione all'affermata sussistenza del reato di cui sopra avendo, in particolare, la Corte d'appello completamente omesso di considerare le deposizioni testimoniali, dalle quali emergeva la grossolanità delle falsificazioni e di rispondere alle deduzioni difensive, disapplicando altresì le regole logiche.
2.3. Con il terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 640 c.p.. La condotta contestata non aveva indotto in errore la M.C.T.C. di Messina, agli atti della quale i veicoli oggetto di contestazione risultavano non revisionati (in assenza di una regolare pratica di revisione non si procedeva alla modifica ed annotazione della scheda individuale del veicolo). Essa inoltre non aveva prodotto danno giacché il tributo contestato come non pagato costituiva il corrispettivo del servizio di revisione, non effettuato.
2.4. Con il quarto motivo denunzia la mancanza di motivazione in relazione all'affermata sussistenza del reato di truffa, avendo in particolare la sentenza impugnata obliterato le deposizioni dei testi che avevano escluso la sussistenza di un danno patrimoniale per l'Ente.
2.5. Con il quinto motivo deduce violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p., comma 3, lamentando:
(a) l'omessa non sufficiente motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
(b) la redazione di una motivazione esclusivamente per relationem alla sentenza di primo grado nonostante l'atto di impugnazione recasse specifiche critiche ad essa;
d la mancanza e comunque la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai punti evidenziati con i precedenti motivi (sussistenza dei reati di cui agli artt. 468 e 640 c.p., diniego delle attenuanti generiche).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le censure (terzo e quarto) motivi relativi alla non configuarbilità del reato di truffa in relazione ai fatti contestati sub C), E) e G) sono fondate.
Come s'è esposto in Fatto, il reato di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, risulta in tali capi attribuito al ricorrente per avere
"mediante artifizi e raggiri indotto in errore la M.C.T.C. di Messina sull'avvenuta revisione" di tre veicoli ®con proprio profitto e correlativo danno per l'ente derivante dal mancato introito delle tasse corrispondenti", nel luglio e settembre 1993. In realtà, tuttavia, la condotta di falsificazione consistita nell'apposizione di un falso timbro attestante la revisione regolare non poteva in alcun modo ritenersi idonea ad indurre in errore gli organi della Motorizzazione (come esattamente rileva la difesa) non essendo accompagnata da alcuna registrazione di revisione effettuata presso gli uffici di quella.
Soprattutto, però, la condotta del ricorrente non ha indotto da parte dell'ente alcun atto di disposizione patrimoniale (requisito implicito della truffa) produttivo del predicato ingiusto profitto (in realtà realizzato ai danni dei proprietari delle vetture) e del collegato danno dell'ente medesimo (v. per tutte, nel senso che il danno integrativo della truffa deve consistere in una lesione patrimoniale che abbia "l'effetto di produrre mediante la "cooperazione artificiosa della vittima" che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione - la perdita definitiva del bene da parte della stessa", S.U. n. 1 del 16/12/1998, Cellammare). L'omesso versamento della "tassa di revisione" è situazione che preesiste difatti alla condotta dell'agente e che integra un mancato introito a prescindere dalla falsificazione a questo attribuita a titolo di artifizio e raggiro.
Il mancato pagamento di tale tassa dipende, in altri termini, soltanto dalla mancata effettuazione della procedura di revisione e ad esso non s'accompagna nessun atto dispositivo, neppure sotto forma di rinunzia a pretendere quanto dovuto (nel caso di regolare effettuazione della procedura), da parte dell'ente (cfr. mutatis Cass. sez. 2, Sez. 2, Sentenza n. 4027 del 11/01/1989, Chiummo;
Sez. 2, Sentenza n. 34179 del 03/10/2006, Ricca;
oltre che S.U. Cellammare prima citata).
Le fattispecie concrete non sono dunque riconducibili all'astratta, prevista dall'art. 640 c.p.. La qual cosa impone l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento alle ipotesi contestate a titolo di truffa perché il fatto non sussiste.
2. Il primo e il secondo motivo di ricorso, che attengono alla configuratalità del reato di cui all'art. 468 c.p., sono invece infondati.
2.1. Quanto alla riconducibilità dello strumento contraffatto oggetto di contestazione alla previsione dell'art. 468 c.p., del tutto irrilevante è la circostanza che detto strumento non recasse anche il sigillo dello Stato, essendo chiaramente riconducibile invece alla Motorizzazione civile, sia per l'iscrizione relativa alla firma de "Il funzionario della M.C.T.C.", sia per l'apposizione del contrassegno individuante l'ufficio territoriale cui voleva apparire riferito (ME 01), sia infine per la dicitura "Revisione regolare", oggetto di appositamente regolamentazione ed attestante l'espletamento di un'attività di verifica propria degli uffici della Motorizzazione civile (competenza esclusiva all'epoca, oggi delegabile a concessionari, con identiche, tuttavia, conseguenze in termini giuridici).
Per altro, mentre il reato di cui dell'art. 468 c.p., comma 1, è configurato dalla falsificazione di un "sigillo in senso stretto", costituito cioè da una rappresentazione simbolica della provenienza dall'ente o dall'ufficio pubblico che se ne avvale, lo strumento la cui falsificazione è sanzionata dall'art. 468 c.p., comma 2, si qualifica per la sua connessione diretta con la funzione esercitata (in ipotesi anche da soggetto privato, in ragione di una concessione o autorizzazione). La norma incriminatrice tutela dunque, in tale seconda ipotesi, la pubblica fede in relazione alla tipicità attestativa dello strumento "sigillo" che ben può incorporare implicitamente l'identificazione di chi lo adopera (il contrassegno di provenienza) in forza della stessa natura esclusiva dell'attività che rappresenta (cfr. Sez. 5, n. 6815 del 18/01/2005, Donzelli). Sicché la contraffazione di uno strumento recante la dicitura "Revisione regolare" "Il funzionario M.C.T.C." formalmente adottata sulla base di norme e primarie e secondarie per la certificazione dell'avvenuto espletamento di procedure affidate agli uffici della motorizzazione integra il reato contestato perché, anche a prescindere dall'apposizione di ulteriori segni o ideogrammi di provenienza, la dicitura è di per sè significativa del tatto che lo strumento è idoneo a rilasciare una timbratura apparentemente proveniente dall'ufficio pubblico competente e attestativa della effettuazione delle procedure ad esso demandate.
2.2. Quanto all'affermata inoffensività del falso (ovvero al difetto di motivazione su tale punto) le censure reiterano argomenti già prospettati, ai quali i giudici delle due fasi di merito hanno dato adeguata risposta rilevando, tra l'altro, come gli agenti operanti che avevano fermato le vetture i cui libretti di circolazione recavano l'impronta del falso sigillo avessero provveduto ad accertamenti dubitando, ma non essendo immediatamente certi, della falsità della timbratura e come, altrimenti, la falsificazione non sarebbe stata idonea a trarre in inganno i proprietari delle vetture ignari cui non era stato contestato alcun reato: e cioè perlomeno GR e NS per quanto risulta dai capi d'imputazione sub E e G e dalla sentenza di primo grado.
E poiché la valutazione sulla grossolanità del falso attiene al merito, i tentativi di confutazione del ricorrente, basati su letture alternative degli elementi acquisiti, sono improponibili in questa sede.
3. Inammissibile perché parimenti attinente al merito e a profili adeguatamente motivati, secondo i parametri previsti dell'art. 133 c.p., art. 62 bis c.p., e art. 69 c.p., è la censura relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla entità delle pene irrogate, giacché articolatamente il primo giudice ha fatto riferimento alla gravità e alla reiterazione delle condotte delittuose nonché al ruolo in esse assunto dal Pruiti ed esaustivamente la Corte d'appello ha integrato tale motivazione con il riferimento ai precedenti penali, pure specifici, del ricorrente. Quanto alle altre doglianze contenute nel quarto motivo di ricorso, relative alla giustificazione data alla condanna s'è già trattato ai punti 1 e 2. Può solo aggiungersi che non è esatto che la Corte d'appello abbia motivato solamente per relationem, giacché non s'è limitata a richiamare la sentenza di primo grado ma ne ha fatte proprie le considerazioni.
4. In ragione dell'accoglimento dei soli motivi di ricorso relativi alla configurabilità dei reati di truffa e al conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai capi C), E), G), la pena inflitta va ridotta mediante l'eliminazione dei tre mesi di reclusione inflitti a titolo continuazione per detti reati (un mese per ciascuno, cfr. p. 40 sent. Tribunale). Consegue risultando in tal modo la pena principale inferiore a tre anni la eliminazione altresì della pena accessoria della interdizione dai Pubblici Uffici disposta ex art. 29 c.p.. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di truffa capi C, E, G perché il fatto non sussiste, con eliminazione della relativa pena di mesi tre di reclusione e della pena accessoria. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2007