Sentenza 27 settembre 2016
Massime • 1
Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen., il giudice, se l'istanza è presentata a mezzo del servizio postale, deve avere riguardo alla data di ricezione della stessa da parte dell'ufficio, non essendo applicabile la disposizione prevista dall'art. 583, comma secondo, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Condanna contumaciale e presentazione istanza restituzione in termini per posta (Cass. 42043/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2016, n. 43088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43088 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2016 |
Testo completo
L 43 0 8 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. Sez. N. 1326 Anna Petruzzellis -Presidente - Anna Criscuolo CC 27/9/2016 Emilia Anna Giordano RGN 26527/2016 -Relatore Ersilia Calvanese Motivazione semplificata Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BO ED, n. a AK (Albania) il 7/4/1976 avverso l'ordinanza del 27 maggio 2016 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Fraticelli che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile la richiesta proposta da ED BO di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 3 giugno 2016 (divenuta irrevocabile il 14 dicembre 2010). La Corte bolognese ha rilevato che la richiesta risultava depositata nella cancelleria della Corte in data 23 maggio 2016 e, quindi, decorso il termine, previsto a pena di 1 decadenza, dall'art. 175, comma 2-bis, cod. poc. pen., poiché il richiedente aveva avuto conoscenza effettiva della sentenza del Tribunale sopra indicata in data 21 aprile 2016, allorquando veniva tratto in arresto in forza dell'ordine di esecuzione n. 23/2011 SIEP emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.
2. Con unico, ma articolato motivo, il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 175, comma 2-bis e 583, comma 2, cod. proc. - pen. e vizio di carenza di motivazione poiché la Corte bolognese non ha - valutato la circostanza, comprovata a mezzo dell'allegazione del tagliando di spedizione, che la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione era stata inviata, a mezzo raccomandata A/R, in data 21 maggio 2016, termine indicato utile ai fini della proposizione dell'istanza nella stessa ordinanza impugnata. Anche all'istituto in esame, in vero, si applica il disposto di cui all'art. 583, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata non apparendo ragionevole addebitare al richiedente in mancanza della prescrizione della - presentazione personale dell'istanza- il tempo, spesso imprevedibile, necessario al recapito.
3. Il ricorso è inammissibile.
1. Non è controverso che l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione, formulata ai sensi dell'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen., nell'interesse di ED BO è stata spedita con raccomandata A/R in data 21 maggio 2016 dall'ufficio postale di Torino;
che la stessa è pervenuta presso la cancelleria della Corte di appello il successivo 23 maggio 2016 e che, l'ultimo giorno utile per proporre l'istanza di restituzione nel temine ex art. 175, comma 1, cod. proc. pen., non contestato dal ricorrente, era la data del 21 maggio 2016, ritiene pertanto il Collegio che correttamente la Corte felsinea ha considerato utile, ai fini della verifica della tempestività della richiesta, la data in cui la richiesta era pervenuta presso la cancelleria e non quella in cui la stessa era stata spedita a mezzo posta.
2. Le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di appello sono in linea con la giurisprudenza prevalente della Corte di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo la quale, ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen., il giudice, se l'istanza è presentata a mezzo del servizio postale, deve avere 2 Ja riguardo alla data di ricezione della stessa da parte dell'ufficio, in quanto non è applicabile la disposizione prevista dall'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., che individua la data di proposizione dell'impugnazione in quella di spedizione della raccomandata (Sez. 1, n. 6726 del 20/01/2014, Grembi, Rv. 259416). Ne discende l'assoluta irrilevanza del fatto che la spedizione sia avvenuta in data 21 maggio 2016. 3. Non ignora il Collegio la esistenza di altro orientamento di questa Corte richiamato nel motivo di ricorso (Sez. 2, n. 19542 del 17/05/2006, Ismalaj, Rv. 234208; Sez. 2, sentenza dell'11/12/2013, Skoko, n. 260046; Sez. 5, 12529 del 14/01/2016, Vrenozi, Rv. 266316), secondo cui trova applicazione all'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 583 cod. proc. pen. sicchè la richiesta si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata. Rileva, in proposito, il Collegio che l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen.. non contiene alcun richiamo alla facoltà di spedizione dell'atto a mezzo di raccomandata, riservata dall'art. 583 cod. proc. pen. agli atti di impugnazione, ed estesa da specifiche norme processuali ad altri mezzi di gravame, quali la richiesta di riesame contro le misure cautelari personali (art. 309, comma 4, cod. proc. pen., che richiama gli artt.582 e 583 cod. proc. pen.) o le misure cautelari reali (art. 324, comma 2 cod. proc. pen. che richiama l'art. 582 cod. proc. pen., nella interpretazione data da Sez. U, n. 230 del 20/12/2007(dep. 2008), Normanno, Rv. 237861). Nè può affermarsi l'applicabilità dell'art. 583 cod. proc. pen. comprendendo nella categoria degli atti di impugnazione anche la richiesta di restituzione nel termine, trattandosi di rimedio processuale privo della connotazione propria dell'impugnazione, consistente nella richiesta di riforma di un provvedimento giudiziario rivolta ad un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato. Ed invero, l'istituto giuridico in esame, pur declinandosi anche quale rimedio contro il provvedimento conclusivo al fine della proposizione della impugnazione, non è solo a ciò funzionale e non costituisce un rimedio impugnatorio essendo pacifica la sua natura di rimedio eccezionale in rapporto a situazioni in cui un impedimento abbia determinato l'estinzione di un potere, essendo decorso il termine perentorio stabilito per il suo esercizio così che le parti siano poste nella condizione di esercitare effettivamente i diritti loro attribuiti ex lege. Ne discende che non ha fondamento, rispetto alla natura di tale rimedio, il richiamo alla disciplina generale in tema di impugnazioni che, viceversa in relazione alla natura degli istituti di riferimento - ha costituito il fondamento, di fronte a carenze della - disciplina specifica, per la "estensione" delle norme di cui all'art. 582 e 583 cod. proc. pen. nella richiamata sentenza Normanno, innanzi citata e del tutto 3 eccentrico appare il riferimento alle pronunce di costituzionalità che hanno interessato la materia delle notificazioni.
4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2016 Il Consigliere relatore Il Presidente Apna Petruzzellis Emilia Anna Giordano fumottich DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 OTT 2016 oggi 9 EL CANCELLIERE 1 3 7 Dot Stefano Golfieri