Sentenza 10 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di inadempienza dell'aggiudicatario nell'espropriazione immobiliare, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 587 cod. proc. civ. (decadenza dell'aggiudicatario e perdita della cauzione a titolo di multa, in caso di mancato deposito del prezzo d'aggiudicazione nel termine stabilito), in relazione agli artt. 3, 24, 25, 113 Cost..
Commentario • 1
- 1. Decadenza dalla aggiudicazione dell’offerente che non ha versato il saldo prezzoAvv. Antonio Arseni · https://www.expartecreditoris.it/ · 27 maggio 2020
Il debitore non può riscuotere la cauzione incamerata a titolo di multa e versata dall'aggiudicatario, dichiarato decaduto per mancato pagamento del saldo, in un procedimento esecutivo dichiarato estinto per rinuncia del creditore procedente. Ciò è quanto emerge dall'ordinanza del 3 gennaio 2019 del Tribunale di Civitavecchia, Giudice Alessandra Dominici. Non è infrequente il caso dell'offerente che, aggiudicatosi il bene staggito nell'apposita asta, non versi il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza di vendita a norma dell'art. 576 c.p.c. Verificandosi una tale ipotesi, l'art. 587 c.p.c. stabilisce che il G.E. con decreto dichiari la decadenza dell'aggiudicatario, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2002, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Rel. Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI MA, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO DE TILLA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO ALCI di CILLO ASSUNTA;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di NAPOLI, depositato il 25/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento del 6 novembre 1998 il giudice delegato al fallimento Al.Ci. di Assunta Cillo, dispose l'incameramento della cauzione versata in occasione della vendita dell'immobile sito in Castel di Sangro, acquisito al fallimento, a seguito del mancato tempestivo versamento del saldo del prezzo nel termine di 60 giorni dall'aggiudicazione provvisoria.
Avverso questo provvedimento l'aggiudicataria, AR RI, propose reclamo, a norma dell'art. 26 l. fall., al Tribunale di Napoli.
Con decreto depositato il 25 marzo 1999 il Tribunale rigettò il reclamo, osservando:
- che, essendo l'aggiudicazione provvisoria avvenuta il 5 giugno 1998 e risalendo la inutile scadenza del termine di 10 giorni per gli eventuali aumenti di sesto al 15 giugno 1998, il termine di trenta giorni assegnato per il versamento del prezzo, al momento dell'incameramento (6 novembre 1998) era scaduto già da quattro mesi;
- che, essendo la richiesta di proroga avvenuta ben oltre la scadenza del termine assegnato, a quel momento erano ampiamente maturati i presupposti dell'incameramento della cauzione a titolo di multa;
-c he la legge configura la cauzione come una multa e l'incameramento come una sanzione, svincolata dall'esistenza di un danno per la massa.
Avverso questo provvedimento la sig.ra AR RI ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 111 della costituzione, con cinque motivi. La ricorrente ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso - essendo stato proposto, a norma dell'art. 111, comma settimo, della Costituzione, avverso decreto del tribunale che in sede di reclamo aveva confermato il provvedimento di confisca della cauzione emesso dal giudice delegato a seguito dell'inadempimento dell'aggiudicatario - è ammissibile, perché di carattere decisorio (cfr. Cass. 3 maggio 1979, n. 2541; Cass. 20 agosto 1997, n. 7764 e Cass. 17 maggio 2000, n. 6386; ex plurimis).
2. All'esame dei motivi occorre premettere che, come ha stabilito il giudice del merito, nella fattispecie l'aggiudicazione provvisoria è avvenuta il 5 giugno 1998; l'incameramento della cauzione è stato disposto (quando era già scaduto da quattro mesi il termine di trenta giorni assegnato all'aggiudicataria per il versamento del saldo), con provvedimento del giudice delegato in data 6 novembre 1998; e che la richiesta di una proroga per il versamento del saldo è stata depositata (dopo la scadenza del termine di trenta giorni previsto per il versamento stesso) in data 8 ottobre 1998. Si deve, altresì, rilevare che il Tribunale ha giustificato l'incameramento a titolo di multa, avendo espressamente escluso, e la configurabilità della cauzione come caparra confirmatoria, e che il provvedimento fosse condizionato all'effettiva sussistenza, in concreto, di un danno risarcibile.
3. Col primo motivo del ricorso si solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 587 c.p.c., in relazione agli artt. 3, 24, 113 e 25 della Cost., in quanto: a) la normativa dell'art. 587 c.p.c., disponendo l'incameramento della cauzione a titolo di multa, non consentirebbe di contestare l'esistenza e l'ammontare del danno subito dai creditori;
b) esso costituirebbe una sanzione pubblicistica, non determinata o determinabile secondo il principio di legalità; c) l'incameramento sarebbe privo di ragionevolezza, poiché il fondamento della disciplina prevista dall'art. 587 c.p.c. (limitativa della tutela giurisdizionale in relazione al preminente interesse dei creditori pignoratizi) comporterebbe l'ingiustificato sacrificio del soggetto passivo ad essa sottoposto, e determinerebbe disparità di trattamento, sotto il profilo della tutela giurisdizionale, tra i debitori contrattuali e i soggetti passivi del procedimento di aggiudicazione, chiamati a rispondere anche in assenza di (responsabilità e di) danno. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 587 c.p.c. e censura la configurazione della perdita della cauzione come sanzione, secondo la qualificazione ad essa data dal giudice del merito, e deduce che, sostanziandosi essa in un risarcimento del danno, la decisione impugnata sarebbe viziata, in quanto nella fattispecie nessun danno aveva subito il fallimento per effetto del mancato pagamento del saldo del prezzo, il bene essendo stato venduto successivamente allo stesso prezzo di quello fissato per il ricorrente.
Col terzo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 587 c.p.c. e 1385 c.c., e, lamenta che i giudici fallimentari, nel rigettare la richiesta di pagamento del saldo e/o di restituzione dell'acconto versato abbiano qualificato tale acconto come caparra confirmatoria, senza considerare che, in mancanza di espressa previsione, non poteva attribuirsi all'anticipazione fatta dalla offerente in sede di vendita giudiziaria valore di caparra confirmatoria.
Col quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 587, 576, 581, 84 c.p.c. e degli artt. 1384 e 1385 c.c. E deduce che, "anche a voler qualificare l'incameramento dell'importo versato dalla sig.ra RI quale penale, la decisione impugnata va cassata, in quanto non sussistevano gli estremi di detta ipotesi normativa", avendo il Tribunale "erroneamente individuato una sorta di inadempimento di essa RI". Infatti, "l'incameramento dell'importo dovrebbe essere stato effettuato solo a titolo di risarcimento danni e non di multa"; e nella specie mancherebbero elementi di riferimento al danno, in quanto, successivamente, l'immobile sarebbe stato venduto allo stesso prezzo al quale era stato aggiudicato all'RI. Il Tribunale avrebbe poi omesso di motivare sulla richiesta di riduzione dell'importo già versato. Col quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 576, 580, 584 e 587, e deduce che il Tribunale ha giustificato l'incameramento della somma versata con il ritardo nel pagamento del saldo del prezzo di vendita, non avendo considerato che il termine per il versamento del prezzo decorre dall'aggiudicazione definitiva ed è prorogabile.
4. L'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 587 c.p.c. dedotta dalla ricorrente col primo motivo, deve ritenersi manifestamente infondata alla stregua delle seguenti considerazioni. L'istituto della cauzione nell'espropriazione immobiliare risponde ad una logica essenzialmente sanzionatoria, e la sua disciplina non è priva di una sua intrinseca ragionevolezza, anche se si tratta di sanzione destinata ad incrementare la massa attiva, e, quindi, al soddisfacimento dei creditori (art. 509 c.p.c.). Essa si pone come un onere processuale per il soggetto che voglia conseguire determinati risultati. E, come la decadenza, la sua perdita a titolo di multa, è pronunciata (art. 587 c.p.c.), indipendentemente dai motivi che l'hanno determinata, in conseguenza dell'inadempienza dell'aggiudicatario; per avere egli agito senza la necessaria prudenza, in contrasto coi doveri di lealtà e probità che vietano di esporre il corso della giurisdizione ad intralci e a ritardi. Come è già stato chiarito in giurisprudenza, la legge cioè, determinando una strettissima interdipendenza tra la decadenza dell'aggiudicatario, la fissazione della nuova vendita e la confisca della cauzione (art. 587 c.p.c. e 176 disp. att. c.p.c.), ha costruito una strettissima triade procedimentale, entro la quale il mancato versamento del prezzo e le sue conseguenze assumono una colorazione essenzialmente obbiettiva (cfr. Cass. 19 giugno 1995, n. 6940). In tale contesto non c'è spazio per la contestazione del danno ipotizzata dalla ricorrente, perché la cauzione costituisce una misura strumentale che non è correlata al danno provocato dall'interessato.
E, anche se ad essa non è estranea una funzione di garanzia, essendo la cauzione diretta ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinanza di aggiudicazione, (e in questa linea si spiega perché, se il prezzo che si ricava dal nuovo incanto è inferiore a quello dell'incanto precedente, la cauzione deve essere considerata nel computo del danno), non per questo rileva l'eventuale colpevolezza dell'aggiudicatario nell'inadempimento o è idonea ad incidere nel provvedimento di confisca l'inesistenza in concreto di un pregiudizio per la massa;
valutazioni relative alla imputabilità dell'inadempimento potendo assumere rilievo soltanto al fine di determinare la responsabilità dello stesso aggiudicatario ai sensi dell'art. 177 disp. att. c.p.c.. Nè è prospettabile una violazione del principio di legalità, poiché l'importo (e, correlativamente, l'incameramento) della cauzione è predeterminato in relazione alle indicazioni stabilite nell'ordinanza di vendita (art. 576 n. 5 c.p.c.). Neanche, infine, si configura una disparità di trattamento nella posizione dei creditori rispetto a quella del soggetto passivo del procedimento di aggiudicazione, essendo ben diversa la situazione giuridica dei primi rispetto a quella del soggetto che abbia posto in essere un comportamento considerato riprovevole dall'ordinamento.
5. Il secondo motivo è infondato, perché correttamente (come emerge dalle considerazioni già svolte sub 4) il Tribunale ha qualificato l'incameramento della cauzione come misura di carattere essenzialmente sanzionatorio, indipendente dall'eventuale danno cagionato alla massa attiva, posto che la legge chiaramente distingue, ai fini della distribuzione ai creditori, nella composizione della somma ricavata, la multa e il risarcimento del danno da parte dell'aggiudicatario (art. 509 c.p.c.).
6. Le altre censure sono inammissibili, in quanto per un verso (terzo e quarto motivo) non colgono la ratio decidendi, fondata sulla qualificazione della cauzione come misura di carattere essenzialmente sanzionatorio;
e, per altro verso (quinto motivo) muovono da una premessa diversa da quella accertata dal giudice del merito, il quale ha espressamente affermato che nella specie, ove anche si volesse ritenere che il termine per il versamento del prezzo decorra dall'aggiudicazione definitiva, il fatto sarebbe ininfluente, posto che il decreto di incameramento è stato disposto dopo circa quattro mesi dalla scadenza del termine assegnato all'RI per il versamento del saldo, e che la proroga è stata richiesta dalla interessata quando era ormai ampiamente scaduto il termine assegnatole per il versamento del saldo del prezzo e si era, quindi, già verificata la decadenza ipso iure prefigurata dall'art. 587, primo comma, c.p.c..
7. In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Nessun provvedimento per le spese del giudizio di legittimità, in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 7 novembre 2001. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 GENNAIO 2002