Sentenza 13 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di esecuzione in Italia di sentenze straniere, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161 la liberazione anticipata può trovare applicazione anche con riferimento al periodo di detenzione espiato in uno stato estero dell'Unione Europea per fatti giudicati in quel Paese, quando l'espiazione venga poi completata nello Stato italiano.
Commentario • 1
- 1. Legittimazione passiva del venditore nell’azione ex art. 1669 c.c.Mario Scarabelli · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Con la sentenza n. 18891/2017 la Corte di Cassazione ha aggiunto un ulteriore tassello alla disciplina prevista dall'art. 1669 c.c., avente ad oggetto la responsabilità per rovina e difetti di cose immobili. Con detta decisione la S.C. ha stabilito che l'azione ai sensi dell'art. 1669 c.c. può essere esercitata dall'acquirente di un immobile nei confronti del venditore che, prima di procedere alla compravendita, abbia eseguito, avvalendosi di un'impresa appaltatrice su cui abbia esercitato poteri di direzione e controllo, lavori di ristrutturazione edilizia o altro intervento manutentivo o modificativo di lunga durata che sia stato causa della rovina o dei gravi difetti del bene. Una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2013, n. 14357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14357 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/02/2013
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 550
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 26652/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA AN N. IL 20/02/1958;
avverso l'ordinanza n. 6990/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 20/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20/3 - 25/5/2012, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da RA LE avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Roma che provvedeva in materia di liberazione anticipata.
Il Magistrato di Sorveglianza aveva respinto la domanda concernenti due gruppi di semestri: quanto a quelli intercorsi dal 4/2/1996 al 4/2/1998 in ragione della commissione di reati fino al 2006; quanto a quelli dal 10/2/2006 al 13/10/2009, periodo nel quale il RA era detenuto all'estero, in ragione dell'inapplicabilità dell'istituto.
Il Tribunale confermava entrambe le valutazioni: la circostanza che il RA avesse commesso gravi reati nel 1999, nel 2005 e nel 2006 dimostrava che egli non aveva in alcun modo utilizzato e portato a frutto le opportunità trattamentali offertegli durante il periodo di presofferto e non era andato al di là del rispetto meramente formale delle regole di vita intramurarie, non partecipando all'opera rieducativa;
con riferimento, invece, alla possibilità di concedere il beneficio per il periodo di detenzione all'estero, l'art. 9, comma 3 della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate prevede che l'esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e che questo è l'unico competente a prendere qualsiasi decisione al riguardo;
il momento della consegna da uno Stato all'altro determina il momento discriminante ai fini dell'applicazione dell'ordinamento penitenziario dall'uno all'altro Stato.
2. Ricorre per cassazione il difensore di RA LE. La possibilità di ottenere la liberazione anticipata con riferimento al periodo di detenzione subito all'estero è stata più volte affermata da questa Corte e può desumersi indirettamente dalla pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui, nell'esecuzione in Italia di una sentenza di condanna emessa in uno Stato straniero, devono essere applicate le norme previste dal nostro legislatore. Il Tribunale aveva omesso di valutare in concreto se il ricorrente potesse godere del beneficio in esame, mentre avrebbe potuto acquisire documentazione relativa alla detenzione patita all'estero. Quanto al rigetto dell'istanza determinato dalla commissione di reati successivamente ai semestri interessati, l'art. 54 ord. pen. impone una valutazione parcellizzata, nel senso che la valutazione sulle condotte del detenuto devono effettuarsi con preciso riferimento ad ogni singolo semestre trascorso in carcere, per verificare se, in quel periodo, il detenuto abbia partecipato al programma rieducativo. L'unica eccezione è costituito dalla possibilità di estendere la valutazione ai semestri contigui a quello oggetto della domanda. Nei due anni di detenzione per i quali la domanda era stata respinta RA non aveva ricevuto alcuna nota disciplinare, dimostrando, così, correttezza comportamentale;
mentre i delitti commessi successivamente erano assai distanti nel tempo: il primo era stato commesso un anno e mezzo dopo il termine del periodo.
Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso concernente il periodo di detenzione dal 4/2/1996 al 4/2/1998 è infondato.
La L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 54 permette la concessione della liberazione anticipata al condannato a pena detentiva "che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione". Che si tratti di prova di una partecipazione effettiva si deduce dalla previsione del comma 3, che prevede la revoca in caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione;
la sentenza di parziale incostituzionalità della norma da parte della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 186 del 23 maggio 1995, non elide, anzi rafforza la pretesa di una partecipazione non solo formale da parte del detenuto all'opera di rieducazione, disponendo che la revoca del beneficio debba intervenire se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna del beneficio, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio: quindi la decisione del Tribunale di Sorveglianza non è più automatica, ma è connessa ad una valutazione in ordine alla partecipazione effettiva del detenuto all'opera di rieducazione, messa in dubbio dalla commissione di delitti successivamente alla concessione della liberazione anticipata.
Questa Corte ha, quindi, affermato che la risocializzazione del condannato, ai fini della concessione della liberazione anticipata, deve essere effettiva e concreta e non solo formale o meccanica o "di comodo", perché il trattamento cui è sottoposto il detenuto è finalizzato alla tangibilità dei risultati onde non favorirne l'utilizzo strumentale e meramente utilitaristico. (Sez. 1, n. 45586 del 24/11/2010 - dep. 29/12/2010, Riina, Rv. 249173). La condotta successiva tenuta dal condannato è, quindi (a prescindere dal caso specifico contemplato dall'art. 54, comma 3 cit.) rilevante: infatti, pur dovendosi valutare la condotta del richiedente frazionatamente per ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, non può escludersi che il comportamento tenuto dal condannato in stato di libertà possa estendersi in negativo anche al periodo precedente trascorso in stato di detenzione, soprattutto nel caso di commissione di ulteriori reati, quando essi dimostrano che, nel detenuto, mancava del tutto la volontà di partecipare all'opera di rieducazione. (Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011 - dep. 21/12/2011, Ndoci, Rv. 252186; Sez. 1, n. 20889 del 13/05/2010 - dep. 03/06/2010, Monteleone, Rv. 247423).
Questa valutazione è, ovviamente, più semplice nel caso di specie, in cui la richiesta di concessione del beneficio aveva ad oggetto periodi assai risalenti di detenzione, cosicché la condotta successiva è valutabile in tutta la sua ampiezza.
Il Tribunale di Sorveglianza, in definitiva, ha adeguatamente motivato il rigetto dell'istanza di concessione del beneficio, valutando che la condotta delittuosa successiva dimostra come la partecipazione al trattamento sia stata solo formale ed apparente.
2. Il secondo motivo di ricorso, concernente la possibilità di concessione del beneficio con riguardo alla detenzione subita all'estero (nel caso di specie, in Spagna), è fondato. Questa Corte, superando l'orientamento esplicitato nelle sentenze menzionate nel provvedimento impugnato, ha statuito che la liberazione anticipata può trovare applicazione anche con riferimento al periodo di detenzione espiato in uno stato estero della comunità Europea per fatti giudicati in quel Paese, quando l'espiazione venga poi completata nello Stato italiano. (Sez. 1, n. 31012 del 06/06/2012 - dep. 30/07/2012, Paci, Rv. 253292) La pronuncia si fonda, fra l'altro, sull'entrata in vigore del D.Lgs.7 settembre 2010, n. 161, recante "disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione Quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea" nonché sulla constatazione che è in atto ormai da oltre un decennio un insistito processo di integrazione Europea sui temi della giustizia, soprattutto attraverso una armonizzazione delle discipline statuali su singoli argomenti di rilevanza strategica e strutturale ed attraverso il riconoscimento reciproco di atti e provvedimenti. In questo ambito si collocano gli accordi convenzionali volti, altresì, a rendere possibile l'espiazione delle pene inflitte dal giudice penale nazionale in uno Stato diverso dell'Unione Europea, con la finalità di consentire il reinserimento del condannato nella propria comunità nazionale e favorirne, con questo, il processo di risocializzazione, assurto a finalità comune di tutti gli ordinamenti Europei statuali ed a principio fondante dello spazio giuridico Europeo.
Si fa qui richiamo all'ampia motivazione posta a giustificazione del mutamento di orientamento.
L'ordinanza deve, quindi, essere annullata limitatamente a questo periodo di detenzione, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo esame sul punto;
il Tribunale potrà chiedere, ai fini della decisione, la collaborazione delle autorità spagnole per valutare se in quel periodo il RA partecipò o meno all'opera di rieducazione posta in essere nei suoi confronti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla liberazione anticipata in relazione al periodo decorrente dal 10/2/2006 al 13/10/2009 e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013