Sentenza 24 novembre 2010
Massime • 1
La risocializzazione del condannato, ai fini della concessione della liberazione anticipata, deve essere effettiva e concreta e non solo formale o meccanica o "di comodo", perché il trattamento cui è sottoposto il detenuto è finalizzato alla tangibilità dei risultati onde non favorirne l'utilizzo strumentale e meramente utilitaristico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2010, n. 45586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45586 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/11/2010
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - N. 2721
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 14832/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI SA PP n. il *3 maggio 1977*;
avverso l'ordinanza 24 febbraio 2010 - Tribunale Sorveglianza di Venezia;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza deliberata in data 24 febbraio 2010, il Tribunale Sorveglianza di Venezia rigettava il reclamo avanzato nell'interesse di RI SA PP avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Padova in data 25 novembre 2009 che respingeva l'istanza di liberazione anticipata L. n. 354 del 1974, ex art. 54, comma 1 in relazione ai semestri ivi indicati (dal 5 giugno 2002 al
13 ottobre 2009).
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite i propri difensori avv.ti Antonio Managò e Luca Cianferoni, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione RI SA PP chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
- violazione della L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 4 bis e 54 e vizio motivazionale, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); in particolare si sostiene:
2.1 - (avv. Managò) non essere applicabili all'istituto della liberazione anticipata le limitazioni e i divieti stabiliti dalla L.26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, u.c.. Per giurisprudenza della
Suprema Corte la concessione della liberazione anticipata è subordinata alla sola sussistenza dei requisiti indicati dalla L. 26 luglio 1975, n. 3545, art. 54.
2.2 - (avv.ti Managò e Cianferoni) rilevano mancare i dati probanti sintomatici dell'esistenza di concreti e attuali legami del RI\ con l'organizzazione criminale "Cosa Nostra"; la nota informativa della Direzione Distrettuale antimafia di Palermo del 23 ottobre 2009 ove viene fatto riferimento a due conversazioni intercettate, poste dal Tribunale di Sorveglianza a fondamento della sussistenza dei predetti legami malavitosi, non provano in concreto, sulla base di specifici elementi sintomatici, la perdurante e qualificata pericolosità del detenuto, sicché non può dirsi operante la preclusione in questione, mancando oltretutto un controllo rigoroso di tali elementi.
2.3 - (avv. Managò) deve ritenersi infine positiva, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento gravato, la partecipazione del ricorrente alla attività di rieducazione che seppur ritenuta puramente formale, in assenza di rilievi disciplinari, non è stata considerata sufficiente, con motivazione illogica e apparente, a sovvertire quei dati altamente sfavorevoli per il condannato e derivanti dai presunti collegamenti a Cosa Nostra dimenticando di valutare il comportamento complessivo del detenuto. L'avv. Managò ha depositato inoltre memoria difensiva in replica alle osservazioni del Procuratore Generale della Corte di Cassazione. OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1 - Passando ad esaminare partitamente le doglianze difensive va osservato, in particolare, che il primo motivo di ricorso non è fondato e deve essere respinto. L'art. 4 bis, comma 3 bis dell'ordinamento penitenziario, introdotto dal D.L. 8 giugno 1992, n.306, convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, contiene, per il caso in cui la Procura Nazionale ovvero la Procura Distrettuale Antimafia segnalino la attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, una preclusione assoluta alla applicazione di tutte le misure alternative alla detenzione previste dal capo sesto del titolo primo dell'ordinamento penitenziario, fra cui è contenuta anche, all'art 54, la liberazione anticipata. Tale ultima misura è invece espressamente esclusa dal novero dei benefici che non possono essere concessi, ai sensi del comma primo, prima parte, dello stesso art. 4 bis, ai condannati per delitti commessi avvalendosi ai fini dell'art. 416 bis c.p. e per altri gravissimi reati, salvo che non collaborino con la giustizia;
il che significa che, quanto alle diverse situazioni previste dal comma 1, prima parte, il legislatore ha voluto consentire a tali condannati la possibilità di usufruire dalla liberazione anticipata, esclusa invece, unitamente a tutti gli altri benefici penitenziari, per le diverse situazioni menzionate nel comma 3 bis che viene in considerazione nel caso in esame (detenuti o intervenuti per delitti dolosi di qualsiasi tipo quando il Procuratore Nazionale Antimafia o il Procuratore Distrettuale comunica la attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata).
In tal senso è anche la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la quale ha ripetutamente ritenuto che la esclusione, espressamente prevista dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, comma 1 della liberazione anticipata dalle limitazioni in esso contemplate, non è estensibile, per analogia, al divieto, stabilito dall'u.c. del citato articolo, di tale concessione nel caso di ritenuto collegamento dell'interessato con la criminalità organizzata (v. Cass. 9 marzo 1993 n. 892, rv. 194688; n. 1030 del 1993 rv. 193947; n. 2417 del 1993 rv. 195512; n. 2905 del 1992 rv. 194626; n. 4421 del 1993 rv. 195595; n. 805 del 1994 rv. 196806; n. 2862 del 1993 rv. 226956; n. 38270 del 2005 rv. 232460). Nè ciò appare irragionevole alla stregua della circostanza che la liberazione anticipata non porta il condannato immediatamente in contatto con l'esterno, al contrario degli altri benefici penitenziari, poiché comunque anche la liberazione anticipata, riducendo la misura della pena da scontare, comporta o può comportare una rimessione in libertà o quanto meno una rimessione in libertà anticipata e cioè il raggiungimento dello scopo che la norma intende prevenire per coloro che conservano collegamenti con la criminalità organizzata.
Sul punto va citata, per completezza espositiva, anche la sentenza di questa Corte (Cass., Sez. 1, 27 febbraio 2008, n. 11661, Gagliardi, rv. 239719 che ha ribadito che l'attualità di collegamenti dei detenuti ed internati per delitti dolosi con la criminalità organizzata, comunicata dal Procuratore nazionale antimafia o dal Procuratore distrettuale, è elemento ostativo, seppure oggetto di discrezionale valutazione giudiziale, all'accoglimento dell'istanza di liberazione anticipata.
3.2 - Anche il secondo motivo di gravame è privo di pregio e va rigettato. Le sollecitazioni difensive sul punto sono meramente rivalutative delle argomentazioni spese dal Tribunale con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici. Come correttamente posto in evidenza dal Tribunale, non occorre in questa sede che il controllo rigoroso si risolva in un accertamento giurisdizionale di tipo cognitivo, essendo sufficiente che il vaglio sia effettivo e sviluppato secondo criteri di logica e congruità. E in questo senso si è espresso il giudice del reclamo avendo esaminato gli "effetti" della (pregressa) rimessione in libertà del RI\ sulla compagine di riferimento, le cui reazioni, cristallizzate nelle due conversazioni captate indicate nel provvedimento gravato, sono comprovazione delle attuale ed efficace ruolo ricoperto dal condannato all'interno dell'organizzazione denominata Cosa Nostra. 3.3 - Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo di impugnazione. La risocializzazione del condannato, già di per sè gravato di valutazione negativa in punto di personalità, giusti i menzionati rilievi di perdurante collegamento con l'organizzazione mafiosa, deve essere effettiva e concreta e non solo formale o meccanica o "di comodo", essendo il trattamento cui è sottoposto il detenuto finalizzato alla tangibilità dei risultati ottenibili onde non favorire l'utilizzo strumentale e meramente utilitaristico da parte del medesimo della propria fittizia partecipazione al solo fine di ottenere benefici penitenziari.
5. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2010