Sentenza 27 giugno 2014
Massime • 1
La concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso preclusa a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto, anche quando il beneficio non è stato applicato in relazione alla prima condanna, ed indipendentemente dalla durata complessiva della reclusione come determinata per effetto del cumulo di tutte le sanzioni irrogate e da irrogare.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 21 febbraio 2025, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 2025, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 164, secondo comma, numero 1), e 178, ultimo inciso, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, nella parte in cui precludono la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva, superiore ai limiti di cui all'art. 163 cod. pen., anche nell'ipotesi in cui sia intervenuta riabilitazione. 1.1.- Il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a …
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La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2014, n. 41645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41645 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO Paolo A. - Presidente - del 27/06/2014
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. POSITANO ABe - Consigliere - N. 2181
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 46269/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI IE N. IL 04/04/1981;
avverso la sentenza n. 195/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del 05/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Trento ha ritenuto TI AB responsabile del furto di un furgone (capo A) e del furto di quattro apparecchi videopoker e di una macchinetta cambiamonete, consumato, quest'ultimo, all'interno di un bar (capo B) e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo ha condannato a pena di giustizia e disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa - dallo stesso Tribunale - con sentenza del 30/9/2009, per altro furto.
2. La Corte d'appello di Trento, con sentenza del 5/6/2013, ha confermato il giudizio di responsabilità e ridotto la pena applicata all'imputato, in considerazione del fatto che lo stesso ha trovato, nel frattempo, una stabile occupazione. Ha escluso la possibilità di concessione della sospensione condizionale della pena ed ha mantenuto ferma la revoca della precedente sospensione condizionale.
3. Contro la sentenza suddetta ha proposto personalmente ricorso per Cassazione l'imputato per violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che la formulazione di prognosi favorevole e la comminatoria di condanne che, sommate tra loro, non eccedono i due anni di reclusione, avrebbero dovuto indurre il giudice a sospendere condizionalmente anche la pena da ultimo irrogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
L'imputato, prima della condanna riportata in questo processo, è stato condannato, in separati procedimenti, per due delitti (tentato furto e furto) commessi nel 2009, riportando, in entrambi i casi, condanna a pena detentiva. Ai sensi dell'art. 164 c.p., comma 2, n. 1, la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna per delitto. Tuttavia, la Corte Cost., con sentenza n. 95 del 28 aprile 76 ha riconosciuto al giudice la facoltà di concedere il beneficio anche a colui che abbia riportato in precedenza una condanna a pena detentiva per delitto (sospesa o meno) e ciò in contrasto con l'espressione letterale del n. 1, comma 2 del dianzi citato articolo.
Resta fuori della previsione normativa, però, anche nel significato "allargato" assunto dalla Corte Costituzionale, il caso portato all'attenzione di questa Corte, giacché l'ordinamento ha inteso apportare un'eccezione al principio della inderogabilità della pena al fine di sottrarre agli inconvenienti del carcere il soggetto condannato ad una pena di breve durata, quando possa ritenersi nei suoi confronti deterrente sufficiente la condanna o la minaccia pendente di una sua futura esecuzione. Essendo questo il fine perseguito dal legislatore, tale istituto è stato sottoposto a dei limiti che, nel corso delle successive modifiche apportate agli artt. 163, 164 e 168 c.p., per ragioni di politica criminale ed in base a valutazioni sociali e giudiziarie, sono stati sempre più ampliati, ma non fino a ricomprendervi la situazione di chi, dopo essere stato condannato due volte a pena detentiva per delitti non uniti dal vincolo della continuazione, ne commetta un terzo, giacché in tal caso la reiterazione dei reati lascia presumere una proclività a delinquere che non verrebbe contenuta dalla pendenza, sul capo del condannato, di una pena condizionalmente sospesa.
Infatti, nel caso in cui ad una precedente condanna con pena sospesa facciano seguiti altri reati, la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Sezioni unite, 23 luglio 1984,n. 1718, Neri, rv. 162815) ha chiarito che la sospensione condizionale della pena può essere reiterata, qualora esista una condanna intermedia, solo quando la stessa riguardi una contravvenzione o la pena della multa per delitto (vale a dire, reati considerati, dall'ordinamento, di minore gravita), giacché, altrimenti, alla reiterazione del beneficio osta il dettato dell'art. 164 c.p.. È vero che la giurisprudenza sopra riportata si riferisce al caso in cui la sospensione della pena riguardi la prima e l'ultima condanna (concessa per la prima, sperata per la seconda), mentre, nel caso di specie, sospesa è stata la seconda condanna (quella intermedia), ma la conclusione non può essere diversa, giacché l'ostacolo - superato dalla interpretazione estensiva del giudice delle leggi - rappresentato da una prima condanna diventa insuperabile, normativamente, quando le condanne (a pena detentiva) per delitto siano due, essendo divenuto palese che il condannato non ha tratto beneficio dal precedente atto di clemenza. A nulla rileva, quindi, nella specie, il fatto che la somma delle condanne non superi i due anni di reclusione, giacché, per quanto si è detto, il TI ha già riportato due precedenti condanne per delitto: in entrambi i casi, a pena detentiva (nel secondo caso sospesa). Nessuna censura è possibile muovere, pertanto, alla Corte di merito, che ha fatto puntuale applicazione dei principi sopra esposti.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che, tenuto conto dei motivi di ricorso, si reputa equo quantificare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2014