Sentenza 1 luglio 2015
Massime • 1
La condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile presuppone l'accertamento, secondo le regole probatorie proprie del giudizio penale, della sussistenza del reato e della riferibilità dello stesso all'imputato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito, in relazione ad una fattispecie di lesioni colpose, una volta esclusa la responsabilità penale dell'imputato per insussistenza della prova del nesso causale, avesse ritenuto assorbito l'ulteriore doglianza concernente l'elemento soggettivo del reato che pure era stata dedotta dalle parti civili appellanti).
Commentario • 1
- 1. Lesioni personali: è sufficiente la contestazione nell'imputazione della tipologia delle lesioniAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima In tema di reato di lesioni aggravate dalla durata della malattia, è sufficiente la contestazione nel capo d'imputazione della tipologia delle lesioni, laddove risulti acquisita agli atti del processo la documentazione relativa alla durata della malattia. (Fattispecie relativa alla contestazione nel capo d'imputazione di lesioni allo stato non ancora qualificate e quantificate, definite in termini di malattia insanabile - Cassazione penale , sez. IV , 06/02/2018 , n. 22782). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 06/02/2018 , n. 22782 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/07/2015, n. 33815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33815 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 01/07/2015
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 1512
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 4394/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS CA N. IL 06/05/1977;
DI RA LU N. IL 22/12/1975;
nei confronti di:
AN QU N. IL 07/07/1947;
avverso la sentenza n. 3376/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del 30/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile.
udito, per la parte civile, Avv. Pappalardo Salvatore, che deposita conclusioni e nota spese;
udito il difensore avv. Pennisi Angelo, che deposita conclusioni con richiesta di condanna delle parti civili alle spese. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catania, con sentenza in data 7.06.2013 assolveva NC QU dal delitto di lesioni colpose gravissime, in danno di LA AT, perché il fatto non sussiste. Al predetto imputato, nella qualità di medico ginecologo in servizio presso la Casa di cura Gibiino di Catania, per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia e, in particolare, per aver sottoposto a parto cesareo la paziente LA AT, benché non vi fosse l'indicazione per tale tipo di intervento, che determinava l'insorgenza di una coagulazione intravasale disseminata, con conseguente immediata isterectomia, si addebita di avere cagionato alla richiamata paziente una lesione personale gravissima, consistita nella perdita della capacità di procreare.
2. La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 30.01.2014, confermava la richiamata sentenza, che era stata appellata dal Procuratore Generale e dalle parti civili LA AT e Di ZI CA.
Il Collegio ha rilevato che il giudizio assolutorio doveva essere confermato. Ciò in quanto non vi è prova che la condotta commissiva che si ascrive al medico, consistita nell'effettuazione del parto cesareo, abbia causato l'insorgenza della coagulazione intravasale disseminata, che aveva imposto l'immediata isterectomia. Al riguardo, la Corte territoriale ha richiamato le conclusioni rassegnate dai periti nominati dal Tribunale, laddove i periti avevano escluso la sussistenza del rapporto di derivazione causale tra l'esecuzione del parto cesareo e l'insorgenza della coagulazione intravasale disseminata, evento dovuto verosimilmente alla presenza di frammenti di tessuto placentare nella parete uterina del post-partum. La Corte di Appello ha rilevato che anche il consulente della parte civile aveva ricostruito la relazione causale tra effettuazione del parto cesareo e C.I.D., in termini di mero aumento del rischio di verificazione dell'evento. Ed ha considerato, infine, che alla luce di tali rilievi risultava superflua qualsiasi ulteriore attività istruttoria, stante la accertata presenza di un fattore causale alternativo, non riconducibile al taglio cesareo realizzato dall'imputato, idoneo a determinare l'insorgenza della coagulazione intravasale disseminata.
3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili LA AT e Di CA ZI, a mezzo del difensore.
I ricorrenti, con il primo motivo, si dolgono della mancata assunzione di prova decisiva, in riferimento alla richiesta di rinnovo della istruttoria dibattimentale, che era stata rivolta alla Corte di Appello, al fine di espletare un accertamento peritale affidato ad un anatomopatologo. Al riguardo, sostengono che la Corte distrettuale ha errato nel l'interpreta re il contenuto degli elaborati scientifici redatti dai consulenti di parte e dai periti, acquisiti agli atti.
Gli esponenti rilevano che, in realtà, sussiste un insanabile contrasto tra le conclusioni rassegnate dal consulente della parte civile e quelle dei periti, con riferimento alla riconducibilità causale della CID alla esecuzione dell'intervento chirurgico di cui si tratta;
ribadiscono che l'effettuazione del parto per via vaginale avrebbe ridotto il rischio clinico di complicanze. Sotto altro aspetto, le parti civili rilevano che la Corte di Appello, nell'interpretare il contento delle consulenze, ha omesso di considerare il tenore dei quesiti che erano stati sottoposti ai consulenti del pubblico ministero.
Le parti civili ritengono che la Corte di Appello, argomentando nei termini sopra riferiti, sia incorsa nel travisamento del fatto che costituisce l'elemento fondante della responsabilità del medico imputato. Osservano che la data stabilita per il parto naturale era da individuarsi nel 15 agosto, giacché al riguardo doveva effettuarsi una ridatazione, rispetto alla indicazione originaria;
ed assumono che il taglio cesareo non aveva perciò alcun carattere di urgenza. I deducenti considerano che la condotta del prevenuto, che ha falsamente rappresentato alla paziente uno stato di sofferenza del feto, ha inficiato il consenso espresso dalla donna rispetto alla effettuazione dell'intervento chirurgico.
Le parti civili evidenziano altresì che il rinnovo della istruttoria dibattimentale, ex art. 603 c.p.p., avrebbe consentito di chiarire gli aspetti ora richiamati, che sono strettamente legati alla responsabilità dell'imputato ed all'accertamento della causa dell'evento. Gli esponenti censurano anche la condotta assunta dal medico dopo l'effettuazione del taglio cesareo e sino al trasferimento della donna presso altra struttura sanitaria. Al riguardo, rilevano: che già dalle ore 12.58 era presente metomorragia;
che il medico era perciò consapevole dello stato clinico della paziente e che avrebbe dovuto somministrare eparina;
sottolineano che il trasferimento al nosocomio Cannizzaro intervenne solo alle successive ore 19.30, come risulta dal certificato del Pronto Soccorso.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'accertamento del nesso di causalità.
I deducenti rilevano che nel caso si versa in ipotesi di responsabilità commissiva;
e considerano che erroneamente i giudici di merito hanno applicato le categorie giurisprudenziali della causalità omissiva, sulle quali si soffermano diffusamente. Sotto altro aspetto, evidenziano che l'odierno imputato ha comunque realizzato anche condotte omissive. I ricorrenti osservano che, nel caso di specie, non emerge alcuna causa alternativa, che abbia determinato l'evento. Le parti ricorrenti ribadiscono che NC sottopose la paziente ad un intervento inutile, dopo avere falsamente informato la partoriente, mettendo a rischio l'incolumità della donna e determinando quindi l'impotenza generandi della parte offesa. Conclusivamente sul punto, i deducenti sottolineano che la Corte di Appello ha ritenuto che fossero assorbiti i profili di colpa denunciati in sede di gravame, profili che pure avrebbero influito sulle statuizioni civili.
Con il terzo motivo le parti civili si dolgono della mancata statuizione sulle richieste di risarcimento del danno. Chiedono che la Suprema Corte proceda ad una diversa valutazione in ordine alla sussistenza dei fatti ed alla responsabilità dell'imputato, soltanto a fini civilistici. Rilevano che l'azione dell'imputato, se pure valutata come non costituente reato, ha determinato sul piano civile rilevanti conseguenze;
e richiamano le regole che informano la valutazione del nesso causale in sede civile. Ribadiscono quindi che la paziente è stata indotta a subire il taglio cesareo dalla falsa rappresentazione del quadro clinico relativo ad una inesistente sofferenza fetale, riferita dal medico curante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il vaglio del ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
2. Giova premettere che la regola di giudizio da applicarsi nel caso di specie è necessariamente quella propria del giudizio penale, se pure la sentenza assolutoria resa dalla Corte territoriale sia stata impugnata - unicamente - dalla parte civile.
Invero, vengono in rilievo, nel caso in esame, i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento alle regole di giudizio che deve applicare il giudice penale, qualora il soggetto danneggiato dal reato eserciti l'azione risarcitoria, mediante la costituzione di parte civile. Al riguardo, si è chiarito che l'azione civile che viene esercitata nel processo penale è quella per il risarcimento del danno patrimoniale o non, cagionato dal reato, ai sensi dell'art. 185 c.p. e dell'art. 74 c.p.p.; con la conseguenza che l'azione risarcitoria discende necessariamente - per scelta del soggetto danneggiato, che abbia deciso di esercitare la relativa azione, costituendosi parte civile nel processo penale - dall'accertamento dell'esistenza di un fatto di reato, in tutte le sue componenti obiettive e subiettive, alla luce delle norme che regolano la responsabilità penale (cfr. Cass. Sez. 4, sentenza n. 11193, del 10.02.2015, dep. 17.03.2015, Rv. 262708, in motivazione). È poi il caso di osservare che la diversificazione tra le regole che governano l'accertamento del rapporto di derivazione causale tra la condotta e l'evento lesivo, proprie del processo penale, rispetto a quelle consolidatesi nella giurisprudenza civile, non suscita obiezioni di ordine sistemico, posto che lo stesso legislatore ha espressamente sancito la divaricazione tra regole penali e regole civili, per effetto della differenziata disciplina introdotta dalla L. n. 189 del 2012, qualificata dalla possibile irrilevanza della colpa penale lieve, fermo restando il contenuto degli obblighi risarcitori ex art. 2043 c.c.. Rafforza il convincimento considerare che anche nel caso in cui venga accolto il ricorso della parte civile, avverso una sentenza di assoluzione, nel conseguente giudizio di rinvio, rimesso al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., l'accertamento del nesso causale va svolto facendo applicazione delle regole proprie del giudizio penale (Cass. Sez. 4, sentenza n. 11193, del 10.02.2015, dep. 17.03.2015, cit.).
3. Tanto chiarito, si procede all'esame congiunto del primo e del secondo motivo di ricorso.
Occorre richiamare i principi che, secondo diritto vivente, governano l'apprezzamento giudiziale della prova scientifica da parte del giudice di merito e che presiedono al controllo che, su tale valutazione, può essere svolto in sede di legittimità. Nel delineare l'ambito dello scrutinio di legittimità, secondo i limiti della cognizione dettati dall'art. 609 c.p.p., si è chiarito che alla Corte regolatrice è rimessa la verifica sulla ragionevolezza delle conclusioni alle quali è giunto il giudice di merito, che ha il governo degli apporti scientifici forniti dagli specialisti. La Suprema Corte ha evidenziato, sul piano metodologico, che qualsiasi lettura della rilevanza dei saperi di scienze diverse da quella giuridica, utilizzabili nel processo penale, non può avere l'esito di accreditare l'esistenza, nella regolazione processuale vigente, di un sistema di prova legale, che limiti la libera formazione del convincimento del giudice;
che il ricorso a competenze specialistiche con l'obiettivo di integrare i saperi del giudice, rispetto a fatti che impongono metodologie di individuazione, qualificazione e ricognizione eccedenti i saperi dell'uomo comune, si sviluppa mediante una procedimentalizzazione di atti (conferimento dell'incarico a periti e consulenti, formulazione dei relativi quesiti, escussione degli esperti in dibattimento) ad impulso del giudicante e a formazione progressiva;
e che la valutazione di legittimità, sulla soluzione degli interrogativi causali imposti dalla concretezza del caso giudicato, riguarda la correttezza e conformità alle regole della logica dimostrativa dell'opinione espressa dal giudice di merito, quale approdo della sintesi critica del giudizio (Cass. Sez. 4, sentenza n. 80 del 17.01.2012, dep. 25.05.2012, n.m.). Chiarito che il sapere scientifico costituisce un indispensabile strumento, posto al servizio del giudice di merito, deve rilevarsi che, non di rado, la soluzione del caso posto all'attenzione del giudicante, nei processi ove assume rilievo l'impiego della prova scientifica, viene a dipendere dall'affidabilità delle informazioni che, attraverso l'indagine di periti e consulenti, penetrano nel processo. Si tratta di questione di centrale rilevanza nell'indagine fattuale, giacché costituisce parte integrante del giudizio critico che il giudice di merito è chiamato ad esprimere sulle valutazioni di ordine extragiuridico emerse nel processo. Il giudice deve, pertanto, dar conto del controllo esercitato sull'affidabilità delle basi scientifiche del proprio ragionamento, soppesando l'imparzialità e l'autorevolezza scientifica dell'esperto che trasferisce nel processo conoscenze tecniche e saperi esperienziali. E, come sopra chiarito, il controllo che la Corte Suprema è chiamata ad esercitare, attiene alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito ha espresso nella sentenza impugnata. Del resto, la Corte regolatrice ha anche recentemente ribadito il principio in base al quale il giudice di legittimità non è giudice del sapere scientifico e non detiene proprie conoscenze privilegiate. La Suprema Corte è cioè chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico- scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43786 del 17/09/2010, dep. 13/12/2010, Rv. 248944; Cass. Sez. 4, sentenza n. 42128 del 30.09.2008, dep. 12.11.2008, n.m.). E si è pure chiarito che il giudice di merito può fare legittimamente propria, allorché gli sia richiesto dalla natura della questione, l'una piuttosto che l'altra tesi scientifica, purché dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguire. Entro questi limiti, è del pari certo, in sintonia con il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, che non rappresenta vizio della motivazione, di per sè, l'omesso esame critico di ogni più minuto passaggio della perizia (o della consulenza), poiché la valutazione delle emergenze processuali è affidata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere compiutamente all'onere della motivazione, non deve prendere in esame espressamente tutte le argomentazioni critiche dedotte o deducibili, ma è sufficiente che enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono resi determinanti per la formazione del suo convincimento (vedi, da ultimo, Cass. Sez. 4, sentenza n. 492 del 14.11.2013, dep. 10.01.2014, n.m.). Tanto premesso, deve osservarsi che, con riguardo all'apprezzamento della prova scientifica, afferente specificamente all'accertamento del rapporto di causalità, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che deve considerarsi utopistico un modello di indagine causale, fondato solo su strumenti di tipo deterministico e nomologico-deduttivo, affidato esclusivamente alla forza esplicativa di leggi universali. Ciò in quanto, nell'ambito dei ragionamenti esplicativi, si formulano giudizi sulla base di generalizzazioni causali, congiunte con l'analisi di contingenze fattuali. In tale prospettiva, si è chiarito che il coefficiente probabilistico della generalizzazione scientifica non è solitamente molto importante;
e che è invece importante che la generalizzazione esprima effettivamente una dimostrata, certa relazione causale tra una categoria di condizioni ed una categoria di eventi (cfr. Cass. Sez. U, sentenza n. 30328, in data 11.9.2002, Rv. 222138). Nella verifica dell'imputazione causale dell'evento, cioè, occorre dare corso ad un giudizio predittivo, sia pure riferito al passato: il giudice si interroga su ciò che sarebbe accaduto se l'agente avesse posto in essere la condotta che gli veniva richiesta. Con particolare riferimento alla casualità omissiva, si osserva poi che la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il carattere condizionalistico della causalità, indicando il seguente itinerario probatorio: il giudizio di certezza del ruolo salvifico della condotta omessa presenta i connotati del paradigma indiziario e si fonda anche sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico, da effettuarsi ex post sulla base di tutte le emergenze disponibili, e culmina nel giudizio di elevata "probabilità logica" (Cass. Sez. U, sentenza n. 30328, in data 11.9.2002, cit.); e che le incertezze alimentate dalle generalizzazioni probabilistiche possono essere in qualche caso superate nel crogiuolo del giudizio focalizzato sulle particolarità del caso concreto quando l'apprezzamento conclusivo può essere espresso in termini di elevata probabilità logica (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43786 del 17/09/2010, dep. 13/12/2010, Cozzini, Rv. 248943). Ai fini dell'imputazione causale dell'evento, pertanto, il giudice di merito deve sviluppare un ragionamento esplicativo che si confronti adeguatamente con le particolarità della fattispecie concreta, chiarendo che cosa sarebbe accaduto se fosse stato posto in essere il comportamento richiesto all'imputato dall'ordinamento. Si tratta di insegnamento da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite che si sono soffermate sulle questioni riguardanti l'accertamento giudiziale della causalità omissiva ed i limiti che incontra il sindacato di legittimità, nel censire la valutazione argomentativa espressa in sede di merito (cfr. Cass. Sez. U, sentenza n. 38343 del 24.04.2014, dep. 18.09.2014, Rv. 261103). E preme in questa sede sottolineare che le Sezioni Unite, nella sentenza da ultimo richiamata, hanno chiarito che lo statuto condizionalistico e nomologico della causalità, in ambito penalistico, risponde ad un modello unitario, basato su valutazioni di ordine probabilistico;
e che in sede di accertamento della connessione casuale il giudice, sulla base delle prove disponibili, deve valutare il grado di conferma dell'ipotesi di accusa, che pone in relazione la condotta attesa, sia essa attiva od omissiva, e l'evento. Con la precisazione che si tratta di una valutazione che involge il grado di resistenza dell'ipotesi di accusa rispetto alle ipotesi antagoniste o alternative;
e che vale a giustificare conclusivamente l'affermazione di responsabilità penale solo se sia possibile pervenire ad una certezza processuale, secondo criteri di alta probabilità logica.
4. E bene, applicando i richiamati principi di diritto al caso in esame, si esaminano le conformi valutazioni effettuate dai giudici di merito, sulla questione relativa alla prova della riferibilità causale dell'evento, rispetto alla condotta commissiva che si ascrive al medico, consistita nell'effettuazione del parto cesareo. Come sopra evidenziato, il Collegio, soffermandosi sulla sequenza causale che aveva determinato l'insorgenza della coagulazione intravasale disseminata - e che aveva imposto l'immediata isterectomia - ha richiamato le conclusioni rassegnate dai periti nominati dal Tribunale, laddove i periti avevano escluso la sussistenza del rapporto di derivazione causale tra l'esecuzione del parto cesareo e l'insorgenza della coagulazione intravasale disseminata;
ed ha considerato che l'evento doveva ritenersi dovuto, in realtà, alla presenza di frammenti di tessuto placentare nella parete uterina del post-partum. A margine di tale apprezzamento, che non presenta aporie di ordine logico e che appare saldamente ancorato alle emergenze probatorie acquisite agli atti, il Collegio ha del tutto legittimamente evidenziato che anche il consulente della parte civile aveva ricostruito la relazione causale tra effettuazione del parto cesareo e C.I.D., in termini di mero aumento del rischio di verificazione dell'evento; ed ha quindi considerato che alla luce di tali rilievi risultava superflua qualsiasi ulteriore attività istruttoria, stante la accertata presenza di un fattore causale alternativo, non riconducibile al taglio cesareo realizzato dall'imputato, idoneo a determinare l'insorgenza della coagulazione intravasale disseminata.
Si tratta di un apprezzamento della prova scientifica acquisita al processo penale che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, non risulta sindacabile in questa sede. Occorre infatti sottolineare, con rilievo di ordine dirimente, che il dato di fatto evidenziato dalla Corte territoriale, foriero di un insuperabile margine di dubbio, in ordine alla stessa riferibilità causale dell'evento alla condotta attiva posta in essere dal sanitario, rispetto alla specifica patologia insorta dopo il parto, non consente il superamento della presunzione di innocenza. Altrimenti detto, secondo l'insindacabile apprezzamento dei giudici di merito, nel caso In esame, sulla base delle informazioni scientifiche acquisite agli atti, sfuggono le condizioni per giustificare legalmente la condanna dell'imputato. E preme considerare che la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel rilevare che il vigente codice di rito penale pone una presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado;
che la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti;
e che solo la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6379 del 17/03/1999, dep. 21/05/1999, Rv. 213403). E, nell'alveo dell'orientamento interpretativo ora richiamato, la Suprema Corte ha affermato che l'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello, tenuto ad offrire specifica giustificazione soltanto dell'ammessa rinnovazione, presenti una struttura argomentativa che evidenzi - per il caso di mancata rinnovazione - l'esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 40496 del 21/05/2009, dep. 19/10/2009, Rv. 245009).
5. Il terzo motivo di ricorso è del pari infondato.
Richiamate le considerazioni che si sono sopra svolte, sul punto di interesse, non può che ribadirsi che il giudice penale, nel censire l'azione per il risarcimento dei danni da reato, nel caso la stessa sia stata esercitata nelle forme della costituzione dei parte civile, deve adottare le regole probatorie proprie del giudizio penale, che si differenziano da quelle utilizzabili in sede civile (cfr. Cass. Sez. 4, sentenza n. 16464 del 29.02.2008, dep. 22.04.2008. Rv. 239536). Alla luce dei predetti principi, deve allora osservarsi che, del tutto legittimamente, la Corte di Appello, una volta esclusa la possibilità di affermare la responsabilità penale dell'imputato, per il reato di lesioni colpose in addebito, stante l'insussistenza della prova del nesso causale tra la condotta addebitata ed il verificarsi dell'evento lesivo, ha ritenuto assorbito ogni altro profilo di doglianza concernente l'elemento soggettivo del reato, che pure era stato dedotto dalle parti civili appellanti. Come sopra si è chiarito, infatti, l'azione esercitata dalla parte civile, nel processo penale, può tendere solo ad una condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'accertamento della sussistenza e della riferibilità all'imputato del reato, inteso come fatto generatore di danno.
6. Al rigetto del ricorso, che si impone, segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La natura e la complessità dei temi in esame giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2015