Sentenza 28 ottobre 2004
Massime • 1
La disciplina della remissione del debito di cui all'art.6 della legge 30 maggio 2002 n. 115 non prevede alcun termine iniziale per la proposizione della relativa istanza da parte del detenuto che può essere presentata fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, sicchè l'interessato una volta notificato l'invito al pagamento delle spese del procedimento al debitore, deve necessariamente attivarsi per chiedere il beneficio e bloccare la procedura, di guisa che l'esiguità ovvero l'ampiezza di tale periodo non possono essere valutati come presupposti per l'ammissibilità dell'istanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2004, n. 45556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45556 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 28/10/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 4161
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 008821/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) COMMISSO COSIMO N. IL 08/03/1954;
avverso ORDINANZA del 04/02/2004 GIUD. SORVEGLIANZA di SANTA IA UA VETERE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Mura per l'inammissibilità. LA CORTE Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di rimessione del debito di Commisso Cosimo sul rilievo che, richiedendo la legge la costante regolarità della condotta nel corso dell'esecuzione, il comportamento del condannato deve essere necessariamente valutata in prossimità della scadenza della pena o, comunque, dopo il decorso di un congruo periodo di detenzione, nella specie non ancora verificatosi in relazione alla pena (ergastolo) inflitta al reo;
visto il ricorso con cui l'interessato denuncia violazione di legge sull'assunto dell'idoneità del periodo di detenzione già trascorso (anni 11) a consentire la necessaria valutazione, come già asseritamente ritenuto da altro Magistrato di sorveglianza per altro condannato in identiche condizioni;
RITENUTO
che, nel contrasto tra l'orientamento giurisprudenziale postulante il decorso di un congruo periodo di detenzione (v., per tutte, Cass., sez. 1^, 2.12.1996, Campanile, Ced Cass., rv. 207084)) e quello, opposto, secondo cui la legge non prevede alcun termine per la proposizione dell'istanza di remissione del debito (v. Cass., sez. 1^, 23.10.1996, Calzone, Ced Cass., rv. 205955), il collegio ritiene di optare per il secondo indirizzo in base al dirimente rilievo che, a norma dell'art. 6, u.c. d.p.r. n. 115/2002 (già art. 56 O.P.), la domanda in questione può essere presentata "fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso" per cui, una volta notificato, come nel caso di specie, l'invito al pagamento delle spese del procedimento al debitore, questi deve necessariamente attivarsi per richiedere il beneficio e bloccare la procedura stessa;
nessuna norma prevede, poi, che la decisione sull'istanza debba restare sospesa sino al termine dell'espiazione della pena o, comunque, per un congruo periodo di espiazione in carcere, la cui determinazione, in assenza di previsioni al riguardo, sarebbe, peraltro, inammissibilmente rimessa alla discrezionale valutazione del giudicante.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al M.S. di S. Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2004