Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2004, n. 45556
CASS
Sentenza 28 ottobre 2004

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La disciplina della remissione del debito di cui all'art.6 della legge 30 maggio 2002 n. 115 non prevede alcun termine iniziale per la proposizione della relativa istanza da parte del detenuto che può essere presentata fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, sicchè l'interessato una volta notificato l'invito al pagamento delle spese del procedimento al debitore, deve necessariamente attivarsi per chiedere il beneficio e bloccare la procedura, di guisa che l'esiguità ovvero l'ampiezza di tale periodo non possono essere valutati come presupposti per l'ammissibilità dell'istanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2004, n. 45556
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45556
    Data del deposito : 28 ottobre 2004

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