Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2006, n. 17603
CASS
Sentenza 6 aprile 2006

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Il reato di evasione dell'IVA all'importazione di tabacchi lavorati esteri - come sanzionato dal disposto dell'art. 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione agli artt. 291-bis e seguenti del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - non può considerarsi parzialmente depenalizzato per effetto dell'art. 295-bis del citato d.P.R. n. 43 del 1973, il quale, nel testo introdotto dall'art. 25 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, sostituisce la sanzione amministrativa a quella penale per fatti di contrabbando dalla contenuta gravità; infatti l'ultimo comma della norma di depenalizzazione stabilisce che le relative disposizioni non si applicano ai fatti di contrabbando concernenti tabacchi lavorati esteri. (Ha specificato la Corte che l'evasione dell'IVA all'importazione, prevista dagli artt. 67 e 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ha natura penale soltanto nel caso che tale natura abbia la sanzione prevista dalle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine, così che, dopo la entrata in vigore del d.P.R. n. 507 del 1999, la sanzione penale è applicabile solo se il contrabbando riguardi tabacchi lavorati esteri, ovvero l'ammontare dei diritti di confine dovuti superi la somma in euro corrispondente a sette milioni di lire o ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 295, comma secondo, del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2006, n. 17603
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17603
    Data del deposito : 6 aprile 2006

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