Sentenza 6 aprile 2006
Massime • 1
Il reato di evasione dell'IVA all'importazione di tabacchi lavorati esteri - come sanzionato dal disposto dell'art. 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione agli artt. 291-bis e seguenti del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - non può considerarsi parzialmente depenalizzato per effetto dell'art. 295-bis del citato d.P.R. n. 43 del 1973, il quale, nel testo introdotto dall'art. 25 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, sostituisce la sanzione amministrativa a quella penale per fatti di contrabbando dalla contenuta gravità; infatti l'ultimo comma della norma di depenalizzazione stabilisce che le relative disposizioni non si applicano ai fatti di contrabbando concernenti tabacchi lavorati esteri. (Ha specificato la Corte che l'evasione dell'IVA all'importazione, prevista dagli artt. 67 e 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ha natura penale soltanto nel caso che tale natura abbia la sanzione prevista dalle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine, così che, dopo la entrata in vigore del d.P.R. n. 507 del 1999, la sanzione penale è applicabile solo se il contrabbando riguardi tabacchi lavorati esteri, ovvero l'ammontare dei diritti di confine dovuti superi la somma in euro corrispondente a sette milioni di lire o ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 295, comma secondo, del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2006, n. 17603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17603 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 06/04/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 570
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 39743/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della corte d'appello di Bari del 22 giugno 2005;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PETTI Ciro;
sentito il sostituto procuratore generale nella persona del Dott. Izzo Gioacchino, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata, osserva quanto segue. IN FATTO
Con sentenza del 22 giugno del 2005, la corte d'appello di Bari confermava quella pronunciata in data 15 gennaio del 2001 dal tribunale della medesima città, con cui OL IO, in concorso di circostanze attenuanti generiche e con la diminuente del rito, era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, quale responsabile del reato di contrabbando di kg 19 di tabacchi lavorati esteri e della connessa evasione dell'IVA. Fatto accertato il 7 febbraio del 1998.
Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di tre motivi. IN DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente ripropone la questione, già respinta dalla corte territoriale, di depenalizzazione dell'evasione dell'IVA all'importazione per effetto del D.Lgs. n.74 del 2000, art. 25, comma 2.
Con il secondo motivo deduce la violazione della norma incriminatrice per l'intervenuta abrogazione della L. n. 50 del 1994, art. 2, il quale era stato sostituito dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291 bis inserito nel contesto della legge doganale per effetto della L. n. 92 del 2001. Nell'eventualità che si dovesse ritenere la L. n. 50 del 1994, art. 2, non abrogato ma trasfuso nel D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291 bis, la sentenza impugnata sarebbe ugualmente censurabile per la non configurabilità del concorso tra i reati previsti dalle due norme dianzi citate.
Il collegio rileva che il ricorso è inammissibile per la genericità dei motivi e comunque con la manifesta infondatezza degli stessi.
Secondo l'orientamento di questa corte, si considerano generici i motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo invero deve essere apprezzata, non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità conducente a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Cass. 18 settembre 1997
Ahemtovic ; Cass. sez. 2^ 6 maggio 2003, Curcillo). Invero con il primo motivo il ricorrente ripropone una questione già puntualmente disattesa dalla corte territoriale senza l'indicazione dei vizi del ragionamento della corte di merito. In proposito va ribadito che il reato di evasione dell'IVA all'importazione di tabacchi lavorati esteri - come sanzionato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 70, in relazione al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291 bis e seguenti, - non può
considerarsi parzialmente depenalizzato per effetto del D.P.R. n.43 del 1973, art. 295 bis, il quale, nel testo introdotto dal
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 25, sostituisce la sanzione amministrativa a quella penale per fatti di contrabbando dalla contenuta gravita: infatti l'ultimo comma della norma di depenalizzazione stabilisce che le relative disposizioni non si applicano ai fatti di contrabbando concernenti tabacchi lavorati esteri.(Cass. sez. 3^ 29 aprile 2002, n. 15966; 5 aprile 2001, n. 13831). Pertanto l'evasione dell'IVA all'importazione, prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 67 e 70, ha natura penale nel caso che tale natura abbia la sanzione prevista dalle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine, per cui, dopo la entrata in vigore del D.P.R. n. 507 del 1999, la sanzione penale è applicabile solo se il contrabbando riguardi tabacchi lavorati esteri, ovvero l'ammontare dei diritti di confine dovuti superi la somma in Euro corrispondente a sette milioni di Lire o ricorrano le circostanze aggravanti di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 295, comma 2 (Cass. n. 26101 del 2004). Il secondo motivo è inammissibile perché proposto per la prima volta davanti a questa corte. Davanti alla corte territoriale il prevenuto si era limitato a dedurre la depenalizzazione dell'evasione dell'IVA. In ogni caso il motivo è manifestamente infondato perché il tribunale, anche se nella contestazione, era stata indicata la L. n. 50 del 1994, art. 2, non ha ritenuto configurabile alcun concorso tra il reato previsto dalla norma anzidetta e quello di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis, tanto è vero che l'aumento per la continuazione è stato irrogato solo per la connessa evasione dell'IVA.
L'inammissibilità originaria del ricorso impedisce la declaratoria di prescrizione del reato maturata dopo la decisione impugnata e dopo la stessa presentazione del ricorso, secondo il consolidato orientamento di questa corte (cfr. Cass. n. 18641 del 2004; Sez. Un. n. 32 del 2000). Dall'inammissibilità del ricorso discende altresì l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare in favore della Cassa delle Ammende una somma, che stimasi equo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte letto l'articolo 616 c.p.p. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2006