CASS
Sentenza 24 marzo 2023
Sentenza 24 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2023, n. 12523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12523 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MACERATA nel procedimento a carico di: TR BA nato a [...] il [...] CI PA LB nato a [...] il [...] CI LA nato a [...] il [...] CI IN IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/06/2022 del TRIBUNALE di MACERATA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione VA DI LE che ha concluso, nel riportarsi alla requisitoria scritta, per l'annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale statuizione. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. GIUSTOZZI PA, anche quale sostituto processuale dell'avv. PA TANONI e dell'avv. DONATO ATTANASIO, per gli imputati, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. PA TANONI, pervenute in data 9 gennaio 2023, per l'imputata TR, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12523 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 25/01/2023 Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. DONATO ATTANASIO, pervenute in data 10 gennaio 2023, per l'imputata FR EL, che ha concluso per la inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 giugno 2022, il Tribunale di Macerata ha assolto dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste gli imputati TR BA, FR AO AL, FR EL, FR LI NO. La imputazione ha riguardo alle condotte di bancarotta impropria derivante da operazioni dolose relative alla società Costruzioni FR s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Macerata del 27 settembre 2017 nelle rispettive qualità di legale rappresentante e Presidente del CDA la TR, di consiglieri del CDA FR AO AL e EL, di amministratore di fatto e procuratore FR Lini NO. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso immediato il Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata con un unico motivo, deducendo violazione di legge in relazione all'art.216 legge fallimentare. In particolare, secondo il Pubblico ministero la motivazione non ha correttamente applicato i principi fissati da questa Corte in tema di bancarotta riparata. Evidenzia il Pubblico ministero che la assoluzione degli imputati è fondata sulla circostanza che la curatela ha acquisito i beni immobili oggetto di compravendita sottoposta a condizione sospensiva, pur in assenza dell'avveramento della condizione, consolidando gli acquisti mediante stipula di successivi atti notarili. In tal modo gli effetti della compravendita hanno retroagito al tempo della conclusione dei contratti e prima della dichiarazione di fallimento integrando in tal modo l'ipotesi di bancarotta riparata. Secondo il Pm ricorrente nel caso in esame non sussiste bancarotta riparata, ma permane l'attività distrattiva dal momento che l'attività restitutoria o riparatoria è stata posta in essere in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento e per opera del curatore. In data 9 e 10 gennaio 2'23 sono pervenute memorie difensive nell'interesse di TR BA e di FR EL. CONSIDERATO in DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il motivo di gravame si incentra su doglianze che ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di merito direttamente attinenti al merito della regiudicanda e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel presente giudizio di legittimità. 2 2. Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, (2019), Rv. 274834; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Rv. 236860). 3. Ne consegue, che il ricorso del Pubblico Ministero va qualificato come appello e pertanto va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di AN per il giudizio.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di AN per il giudizio. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2023 Il ii gliej estensore Il Pre
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione VA DI LE che ha concluso, nel riportarsi alla requisitoria scritta, per l'annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale statuizione. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. GIUSTOZZI PA, anche quale sostituto processuale dell'avv. PA TANONI e dell'avv. DONATO ATTANASIO, per gli imputati, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. PA TANONI, pervenute in data 9 gennaio 2023, per l'imputata TR, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12523 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 25/01/2023 Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. DONATO ATTANASIO, pervenute in data 10 gennaio 2023, per l'imputata FR EL, che ha concluso per la inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 giugno 2022, il Tribunale di Macerata ha assolto dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste gli imputati TR BA, FR AO AL, FR EL, FR LI NO. La imputazione ha riguardo alle condotte di bancarotta impropria derivante da operazioni dolose relative alla società Costruzioni FR s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Macerata del 27 settembre 2017 nelle rispettive qualità di legale rappresentante e Presidente del CDA la TR, di consiglieri del CDA FR AO AL e EL, di amministratore di fatto e procuratore FR Lini NO. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso immediato il Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata con un unico motivo, deducendo violazione di legge in relazione all'art.216 legge fallimentare. In particolare, secondo il Pubblico ministero la motivazione non ha correttamente applicato i principi fissati da questa Corte in tema di bancarotta riparata. Evidenzia il Pubblico ministero che la assoluzione degli imputati è fondata sulla circostanza che la curatela ha acquisito i beni immobili oggetto di compravendita sottoposta a condizione sospensiva, pur in assenza dell'avveramento della condizione, consolidando gli acquisti mediante stipula di successivi atti notarili. In tal modo gli effetti della compravendita hanno retroagito al tempo della conclusione dei contratti e prima della dichiarazione di fallimento integrando in tal modo l'ipotesi di bancarotta riparata. Secondo il Pm ricorrente nel caso in esame non sussiste bancarotta riparata, ma permane l'attività distrattiva dal momento che l'attività restitutoria o riparatoria è stata posta in essere in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento e per opera del curatore. In data 9 e 10 gennaio 2'23 sono pervenute memorie difensive nell'interesse di TR BA e di FR EL. CONSIDERATO in DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il motivo di gravame si incentra su doglianze che ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di merito direttamente attinenti al merito della regiudicanda e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel presente giudizio di legittimità. 2 2. Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, (2019), Rv. 274834; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Rv. 236860). 3. Ne consegue, che il ricorso del Pubblico Ministero va qualificato come appello e pertanto va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di AN per il giudizio.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di AN per il giudizio. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2023 Il ii gliej estensore Il Pre