Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/2001, n. 9127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9127 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
E A L N L O I E Z D REPUBBLICA ITALIANA A " 9 R 7 . T 1 T S 3 I Dott. Mari 9 127 /01 R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . G A ' N E L R 7 L TORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 6 E Oggetto 9 A D 1 D - I SEZIONE PRIMA CIVILE 5 - E SANZIONE S 3 T N AMMINISTRATIVA N E E E S G S Composta dagli Ill.mi Sic i Maistrati: I G E A E " L R.G.N. 16925/99 Presidente Dott. Alfredo Consigliere AMO Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Cron.21046 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Rep. Dott. Paolo GIULIANI © Consigliere Ud. 02/04/2001 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI VILLONGO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. ROMAGNOSI 1/B, presso l'avvocato GIOVANNI F. MELIADO', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADALBERTO NERI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente ·
contro
IN LO;
intimato avversO la sentenza n. 88/99 della Pretura di BERGAMO, 2001 Sezione distaccata di GRUMELLO DEL MONTE, depositata il 968 06/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Meliadò, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 LI AN, con ricorso depositato il 28 di- cembre 1998 presso la Pretura di Bergamo, sezione di- staccata di Grumello del Monte, impugnava il verbale di accertamento n. 1160/98 notificatogli il 7 dicembre 1998, con il quale gli era stata contestata la viola- zione dell'art. 142, comma 8, C.S., per avere superato i limiti di velocità consentiti, in Villongo, violazio- ne accertata a mezzo di apparecchiatura Autovelox. L'opponente lamentava la mancata contestazione immedia- ta dell'infrazione, nonchè l'omessa o generica motiva- zione della mancata contestazione immediata. Instauratosi il contraddittorio, il Comune di Villongo si costituiva chiedendo la reiezione dell'opposizione, deducendo la non necessarietà della contestazione immediata e l'irrilevanza delle ragioni per le quali non si era proceduto alla contestazione 2 immediata. Il Pretore, con sentenza depositata il 6 maggio 1999, notificata il 24 maggio 1999, accoglieva l'opposizione. Il Comune di Villongo ha proposto ricorso a que- sta Corte, con atto notificato il 23 luglio 1999 al LI, con il quale ha formulato un unico motivo. La controparte non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Con il ricorso si denuncia violazione e falsa ap- plicazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 200, 201 del codice della strada del 1992, in re- lazione agli artt. 14 della legge n. 689 del 1981 e 3 della legge n. 241 del 1990. Si deduce in proposito, sotto un primo profilo, che secondo un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche ove ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione, ove la contestazione av- venga ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981. Sotto un secondo profilo si deduce inoltre che 1' opponente si era limitato a formulare, in dine alla immediata contestabilità della violazione, contestazio- 3 ni generiche, non fondate su elementi concreti idonei a privare di validità la giustificazione addotta nel pro- cesso verbale notificato. Quanto al primo profilo del motivo, va osservato che l'orientamento giurisprudenziale citato dal ricor- rente risulta superato dalla riconsiderazione della problematica ad opera della più recente giurisprudenza. Al riguardo questa Corte, da ultimo con la sen- tenza 21 febbraio 2001, n. 2494, in conformità di quan- to già ritenuto con le sentenze 2 agosto 2000, n. 10107; 3 aprile 2000, n. 4010, 18 giugno 1999, n. 6123, ha affermato che la disposizione generale in tema di contestazione delle sanzioni amministrative, contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, deve ritener- si derogata dalla disciplina speciale dettata in tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale dagli artt. 200 e 201 del nuovo codice della strada. L'art. 200 dispone infatti che la violazione "quando è possibile, deve essere immediatamente conte- stata"; l'art. 201 dispone che la contestazione va fat- ta mediante notifica del verbale "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata" e nel ver- bale debbono essere indicati "i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata". Diversamente, l'art. 14 della legge n. 689 del 1981 si limita a pre- 4 vedere la contestazione a mezzo di notificazione del verbale "se non è avvenuta la contestazione immediata", prescindendo dalla possibilità o meno di tale contesta- zione e non imponendo alcuna indicazione al riguardo. Dalla diversità delle due discipline discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio costantemente affermato in rela- zione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazio- ne immediata, pur possibile, della violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa (da ultimo Cass. 11 set- tembre 1999, n. 9695; 17 gennaio 1998, n. 377; 2 luglio 1997, n. 5904). Dalla su detta disciplina del codice stradale si desume, al contrario, che la contestazione immediata della violazione delle norme da esso stabili- te ha un rilievo essenziale per la correttezza del pro- cedimento sanzionatorio, cosicchè non può essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione costitui- sce violazione di legge che rende illegittimi i succes- sivi atti del procedimento. Delle ragioni della sua omissione deve essere data, quindi, congrua motivazione nel verbale di contestazione e la congruità di tale mo- tivazione può essere censurata in sede di opposizione. 5 A tale indirizzo, avverso al quale con il ricorso si propone alcun argomento, questo collegio ritiene non di doversi attenere, con la conseguenza che il profilo del motivo va dichiarato non fondato. Quanto alla motivazione addotta nel verbale circa la impossibilità della contestazione immediata, il Pre- tore nella sentenza impugnata la ha ritenuta insuffi- ri- ciente, con una motivazione che il ricorrente nel censurando inve- Corso non prende in esame nè censura, ce, con il secondo profilo del motivo, i motivi formu- lati in proposito dall'opponente nell'atto di opposi- zione, mentre oggetto del ricorso e del thema deciden- dum del giudizio di cassazione possono essere unicamen- te i vizi della sentenza impugnata, dei quali manca l'analitica esposizione e la critica specifica e argo- mentata. Ne deriva la inammissibilità del secondo pro- filo del motivo. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nul- la va statuito sulle spese non avendo la parte intimata controdedotto.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 2 aprile 2001, nella camera di consiglio della prima sezione civile. 6 Il Consigliere estensore Francesco Felicetti Aroma falue 1 1 7 Alfread Recon бо лм I Presidente E A N L L O I E Z D " A 7 R 9 1 T 3 . S T . I R N G A ' E 7 L R 6 L 9 E A 1 - D D 5 - : E 3 S T N E N E G E S S G I E E " A L