Sentenza 29 febbraio 2012
Massime • 1
E illegittima la confisca dei supporti contenenti opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore qualora la contestazione relativa agli artt. 171-bis e 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 per i reati commessi in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31 riguardi solo la mancanza del contrassegno SIAE, ma non la loro abusiva duplicazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/02/2012, n. 9590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9590 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 29/02/2012
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 529
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 25403/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP AC IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 15 dicembre 2010 dalla corte d'appello di Genova;
udita nella pubblica udienza del 29 febbraio 2012 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20.11.2006, il giudice del tribunale di La Spezia dichiarò AP AC IO colpevole dei reati di cui: A) alla L.22 aprile 1941, n. 633, art. 171 bis e art. 171 ter, lett. d), per avere detenuto per la vendita supporti per play station e musicali privi del contrassegno Siae;
B) all'art. 474 cod. pen.; C) all'art.648 cod. pen.; D) di cui alla L. n. 40 del 1998, art. 6, comma 3, e lo condannò alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, oltre pene accessorie e la confisca di quanto in sequestro. La corte d'appello di Genova, con la sentenza in epigrafe, assolse l'imputato dai reati di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, perché il fatto non costituisce reato, rideterminò la pena in mesi due di reclusione ed Euro 300,00 di multa e confermò nel resto la sentenza di primo grado.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) omessa motivazione in relazione al motivo di appello con cui aveva lamentato l'eccessività della pena.
2) violazione della L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, comma 4, lett. a) e c), per omessa revoca delle sanzioni accessorie previste da detta disposizione e violazione dell'art. 240 cod. pen. in relazione alla omessa restituzione dei supporti confiscati. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato perché la corte d'appello ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sull'esercizio del proprio potere discrezionale in ordine alla rideterminazione della pena, effettuata in considerazione dell'entità del fatto e dei precedenti dell'imputato.
È invece fondato il secondo motivo. Con il capo A) della imputazione erano stati contestati all'imputato alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 bis e art. 171 ter, lett. d), per avere detenuto per la vendita supporti per play station e musicali privi del contrassegno Siae. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, tale fatto non sussisteva (o non era previsto dalla legge come reato) in quanto, all'epoca, non era validamente opponibile al privato alcuna norma che prevedesse un obbligo o un onere di apporre sui supporti il contrassegno Siae. La corte d'appello ha quindi esattamente assolto l'imputato dal capo A) della rubrica perché il fatto non costituisce reato.
La corte d'appello non ha però rilevato che il giudice di primo grado, in relazione ai reati di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, comma 1, aveva applicato anche le pene accessorie previste dall'art. 171 ter, comma 4, della citata legge, e precisamente l'interdizione temporanea dall'esercizio di una professione o un'arte nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, la pubblicazione della sentenza, la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. Il giudice a-veva altresì disposto la confisca di tutti i beni in sequestro. La corte d'appello ha confermato nel resto la sentenza di primo grado e, quindi, ha erroneamente confermato anche l'applicazione di tutte le suddette pene accessorie e la confisca di tutti i beni sequestrati. La corte d'appello avrebbe dovuto invece revocare le sanzioni accessorie interdittive di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art.171 ter, comma 4, lett. a) e c), lasciando salva la pena accessoria prevista dalla lett. b) (pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36 c.p.) in quanto tale sanzione accessoria è prevista anche dall'art. 475 cod. pen. in relazione al reato di cui all'art.474 cod. pen.. La corte d'appello, inoltre, avrebbe dovuto revocare la confisca dei CD musicali e per play station sequestrati in relazione alla contestazione di cui al capo A), ed ordinarne la restituzione. Deve invero ricordarsi che, all'epoca dei fatti, i supporti musicali o per programmi per play station privi del contrassegno Siae costituivano oggetti assolutamente leciti e di cui era lecita la detenzione o la cessione. Nella specie, poi, non è stato nemmeno contestato che si trattasse di supporti abusivamente duplicati. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio anche in relazione alle suddette pene accessorie ed alla confisca dei suddetti beni sequestrati. Va infine rilevato che il reato di cui al capo D) (L. 6 marzo 1998, n. 40, art. 6, comma 3, ora D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3) costituisce una contravvenzione ed è quindi soggetto alla prescrizione massima di cinque anni, la quale nella specie si è maturata in data 12 novembre 2009, ossia ben prima della data di emissione della sentenza di appello, che quindi erroneamente non ha rilevato e dichiarato la già intervenuta causa di estinzione del reato. La sentenza impugnata deve dunque, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., essere annullata senza rinvio anche in relazione al reato di cui al capo D) (L. 6 marzo 1998, n. 40, art. 6, comma 3) perché estinto per prescrizione. Questa Corte può procedere direttamente alla eliminazione della relativa pena di giorni cinque di reclusione ed Euro 50,00 di multa.
Nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie interdittive di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, comma 4, lett. a) e c), pene che elimina, nonché alla confisca dei CD musicali e per play station di cui al capo A), confisca che elimina, ed al reato di cui al capo D) (L. 6 marzo 1998, n. 40, art. 6, comma 3) perché estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di giorni cinque di reclusione ed Euro 50,00 di multa.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 29 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2012