Sentenza 30 gennaio 2014
Massime • 1
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene.
Commentari • 3
- 1. Videosorveglianza esclude furto aggravato solo se .. (Cass. 37901/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 ottobre 2022
La circostanza aggravante dell'esposizione della cosa, per necessità o per destinazione, alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza che, anche ove dotato di collegamento con il cellulare del proprietario, rimane un mero strumento di ausilio per la individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante. Corte di Cassazione sez. V penale, ud. 14 settembre 2022 (dep. 6 ottobre 2022), n. 37901 Presidente Sabeone – Relatore Sessa …
Leggi di più… - 2. Danneggiamento di auto con antifurto o video è reato? (Cass. 51622/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 giugno 2021
Nel caso di veicoli lasciati incustoditi non basta ad escludere la aggravante dell'esposizione alla pubblica fede un qualsiasi ostacolo frapposto alla sottrazione, ma occorre che l'ostacolo sia tale da affermare la non omissione della custodia e la difficoltà dell'intervento di terzi, per modo che il ladro non possa superare l'ostacolo senza dare l'allarme; onde ricorre l'aggravante nel caso di furto di automobile lasciata incustodita nella pubblica via, non avendo rilievo l'uso di congegni antifurto, sia perche le esigenze del traffico attuale hanno fatto sorgere la consuetudine di lasciare incustodito in luoghi pubblici il predetto mezzo di locomozione, sia perche l'ingegnosità dei …
Leggi di più… - 3. Esposizione a pubblica fede e sorveglianza video o con guardie giurate (Cass. 16353/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2014, n. 10584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10584 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 30/01/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 296
Dott. BRUNO LO A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 48266/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI LO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza dell'11/07/2013 della Corte d'Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Roma dell'11/02/2013, con la quale RI LO era ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso il 09/02/2013 impossessandosi dell'autovettura di
Cierna Arduino, parcheggiata in Roma, previa effrazione della serratura della portiera e del blocco di accensione, e condannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 300 di multa. L'imputato ricorre sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede laddove, come nella specie, un'autovettura sia dotata di impianto antifurto satellitare, e deduce violazione di legge e mancanza di motivazione nella mera affermazione di adesione all'orientamento giurisprudenziale favorevole alla configurabilità dell'aggravante; osservando che, posto come la funzione della previsione aggravatrice sia quella di garantire una più efficace tutela penale per le cose mobili sulle quali il detentore non eserciti diretta e continua custodia, l'antifurto satellitare consente tale assidua sorveglianza, attivando anche un allarme con immediato avviso alle forze dell'ordine in caso di effrazione del veicolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Pur non ignorando la presenza di pronunce in senso contrario (Sez. 5, n. 44157 del 21/10/2008 Barbato, Rv. 241690), questa Corte ritiene di aderire al più recente e prevalente orientamento per il quale la dotazione sull'autovettura oggetto di furto di un impianto di localizzazione satellitare, dando luogo ad una costante individuabilità della posizione del veicolo, ne può consentire il recupero successivamente alla sottrazione, ma non impedisce che quest'ultima sia realizzata, mantenendo in essere i presupposti per la configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (Sez. 5, n. 9224 del 18/11/2009 (08/03/2010), Ferraro, Rv. 246882; Sez. 5, n. 44119 del 19/10/2011, Petralia, Rv. 251130). Tali presupposti sono invero integrati nella mancanza di protezione del bene da possibili impossessamenti, al di fuori dell'affidamento al senso di rispetto dei consociati per l'altrui proprietà (Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006, Giuliano, Rv. 233978; Sez. 5, n. 39631 del 23/09/2010, Giusti, Rv. 248656). Il dispositivo satellitare consente indubbiamente di rilevare il percorso e la posizione dell'autovettura dopo che la stessa sia stata sottratta. Tuttavia, a parte il fatto che tanto ne rende possibile il recupero, ma non garantisce alcuna certezza in tal senso, gli eventuali risultati positivi dell'installazione dell'impianto sono limitati per l'appunto alla fase del recupero del bene, e non anche a quella, precedente, della tutela del bene dalla sottrazione;
ne' tale situazione muta per il fatto che, come segnalato dal ricorrente per il caso in esame, l'impianto emetta un segnale di allarme diretto alla centrale operativa di polizia a seguito di un'effrazione, meccanismo i cui effetti rimangono ristretti all'attivazione di interventi per la ricerca dell'autovettura ormai sottratta.
In altre parole, non una qualsiasi sorveglianza esclude l'esposizione del bene alla pubblica fede;
ma una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione dell'oggetto. E, da questo punto di vista, anche a voler qualificare come sorveglianza la tracciabilità consentita dall'impianto satellitare, la stessa non esplica alcun effetto nel senso indicato, attivandosi unicamente dal momento in cui la sottrazione avviene. Fino a questo momento, nessuna particolare protezione è data all'autovettura; del quale permane l'affidamento al generale rispetto per la proprietà, con la conseguente ravvisabilità dell'aggravante in caso di furto. La sentenza impugnata concludeva pertanto correttamente in questo senso. E la relativa motivazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non era limitata ad un mero richiamo all'orientamento giurisprudenziale condiviso, esplicandosi viceversa in una sia pur sintetica precisazione delle ragioni di tale convincimento nel riferimento all'idoneità dell'impianto satellitare a conseguire unicamente il recupero del bene sottratto, che si è visto costituire in effetti l'argomento essenziale a sostegno della ricorrenza dell'aggravante nella situazione esaminata.
Il ricorso deve quindi essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2014