Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2001, n. 7949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7949 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORT SUP EMCO N 7949 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA INNOME DEL P DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. N. 814/00 Cron.18208Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO "Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere Ud. 02/04/01 ConsigliereDott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: LU GO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMEO ROMEI 45, presso lo studio dell'avvocato CESARE PLACANICA, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO SUPINO, giusta delega in atti%;B
- ricorrente -
contro
CASA DI CURA VILLA SERENA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RIZZACASA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI DI BIASE, giusta delega2001 1564 in atti;
-1- controricorrente la sentenza n. 140/99 del Tribunale di avverso PESCARA, depositata il 23/09/99 R.G.N. 147/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Aldo DEudienza del 02/04/01 dal MATTEIS;
udito l'Avvocato SUPINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La s.r.l. Casa di Cura Villa Serena ha licenziato per giusta causa il proprio dipendente CA GO, previa contestazione dell'addebito disciplinare di avere, nella sua qualità di infermiere professionale, colpito con un pugno il paziente NC NI, ricoverato presso la stessa Casa di Cura, ed avere, successivamente, fornito una falsa versione dell'accaduto. L'impugnazione del licenziamento è stata respinta dal Pretore di Pescara, con pronuncia confermata dal locale Tribunale con sentenza 24 giugno/23 settembre 1999 n. 140. l'accusa sia per Le Il Tribunale ha ritenuto provata Agey deposizioni del teste NC, la cui attendibilità ha verificato tramite consulenza tecnica psichiatrica d'ufficio all'uopo disposta, data la sua qualità di ricoverato per malattia mentale, e del teste BE, altro ricoverato testimone oculare del fatto, sia per i riscontri obiettivi alla versione dei ricoverati (tracce di sangue sul luogo riferito da costoro, e non sulla porta contro la quale, secondo la versione del CA, il NC avrebbe accidentalmente urtato). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l CA, con cinque motivi. La s.r.l. Casa di Cura Villa Serena, ritualmente costituita, ha resistito. 3 Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 441, in relazione all'art. 437 comma 2 c.p.c., nonché omessa motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione della consulenza, per non avere il Tribunale dichiarato la nullità della consulenza tecnica, nonostante che questa fosse stata depositata oltre termine concesSO per l'espletamento delle indagini e tempestivamente richiesto _a 1'appellante ne avesse rinnovazione. Il motivo è infondato. Azy Nel rito del lavoro, l'inosservanza, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio d'appello ai sensi dell'art. 441 cod. proc. civ., del termine giudizialmente assegnatogli per il deposito della consulenza, non comporta alcuna nullità, sempreché detto deposito avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, conformemente al disposto del terzo comma dell'articolo citato e senza pregiudizio, quindi, del diritto di difesa. Ove, invece, il consulente depositi la relazione peritale oltre il suddetto termine di dieci giorni, sussiste un vizio di nullità relativa, che è sanato qualora non venga fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi (Cass. 29 marzo 1995 n. 3747, idem 9 aprile 1999 n. 3488). 4 Nel presente processo non solo il ricorrente non deduce alcuna lesione del diritto di difesa, né di avere fatto valere il ritardo, ma risulta che egli poté controdedurre e depositare memorie dopo il deposito della consulenza. Ciò posto, vanno esaminati congiuntamente, per la loro connessione, i successivi motivi di ricorso, tutti relativi a pretesi vizi di motivazione. 1Con il secondo motivo il ricorrente si duole che Tribunale, il quale pure aveva condiviso l'esigenza di EY valutare le condizioni psico-fisiche del testimone NC al fine di accertarne l'affidabilità della deposizione, abbia poi circoscritto l'indagine al solo periodo in cui le deposizioni erano state rese, giudicando superflua l'estensione della indagine a periodi pregressi. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il Tribunale prestato fede alla deposizione del NC sulla scorta del parere del CTU circa l'affidabilità della memoria autobiografica del teste, senza dare peso alcuno alle controindicazioni che, rispetto a tale giudizio, si sarebbero dovuti trarre dalle imprecisioni su taluni particolari (anche circa la data di nascita) rilevabili dai verbali di escussione testimoniale. 5 Con il quarto motivo il ricorrente lamenta omessa, contraddittoria motivazione su un punto insufficiente e controversia, per non avere il Tribunale decisivo della "consulenza tecnica sulle lesioni" patite dal ammessO la NC e, ancora, & avere valutato la sola consulenza di parte resistente e non anche quella dell'appellante. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità di un teste di parte appellante (tale Sig. Del Boccio), che aveva riferito di una precedente infondata denuncia di violenza subita fatta dal NC contro di lui anni addietro. Agey I motivi non sono fondati. Occorre premettere che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non 1.1 potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica della coerenza logico formale, delle argomentazionie svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in V_a esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio e valutare le prove, diconvincimento, di assumere controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare _a veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, 6 liberamente prevalenza all'uno ○ all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, insufficienza, il profilo della omissione, sotto contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti о rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire giuridico posto Ази l'identificazione del procedimento logico a base della decisione (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045). Ciò posto, la sentenza impugnata appare immune dai vizi denunciati, avendo basato la propria decisione sulla prova testimoniale, attentamente verificata, confortata dai riscontri obiettivi (tracce di sangue nel luogo indicato dai testi). Né appare censurabile la conclusione che il Tribunale ne ha tratto, ritenendo che la gravità oggettiva e soggettiva del fatto giustifichi il licenziamento per giusta causa. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. oltre L. tre milioni per onorari di avvocato. 7
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in L. 30.000 oltre L. tre milioni per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 2 aprile 2001. Тисенко чекке Il Presidente Aldo De MartinМайей Il Consigliere Estensore Phill RE ne 12610200 Deale I D A , S 0 S O 1 3 L . A 3 L T T 5 , O R B . A A S ' I N E L D P L S 3 E A I 7 T D - S N I 8 O G S - P 1 O N 1 E M A I S D E I A E A G D , G O E O E R T T T L T N S I E I R S A I G E L E D L R E O D Lic-gc-infermiere RG 814/2000 8 o C