Sentenza 10 maggio 2002
Massime • 1
L'improcedibilità dell'azione disciplinare promossa contro un notaio per il decorso del termine di prescrizione quadriennale di cui all'art. 146 della legge 89/1913 può essere rilevata, d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e, conseguentemente, anche in sede di legittimità, e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2002, n. 6732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6732 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SC LE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CALABRIA 7, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA MACRINA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato SIMONE BERNASCONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2074/99 della Corte d'Appello di MILANO, emesse il 14/07/99 e depositata il 27/07/99 (R.G. 279/99);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ, confermate in camera di consiglio dal P.M. Dott. Riccardo FUZIO, che ha chiesto si dichiari la prescrizione dell'azione disciplinare e si annulli la sentenza impugnata. Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 15 ottobre 1999 il notaio LE CI, con sede in Milano, impugnava davanti alla Corte di Cassazione la sentenza del 27.7.1999, notificata il 31.8.1999, con la quale la Corte di appello di Milano aveva confermato la decisione del Tribunale di Milano dell'11.5.1999, che, tra l'altro, aveva dichiarato lo stesso notaio responsabile delle contravvenzioni di cui al capo a) n. 4, 5, 6, 7 e 8, per avere nella redazione di alcuni verbali di constatazione relativi a votazioni in occasione di una manifestazione canora tenutasi tra il 20 ed il 24.2.1996, violato il disposto degli artt. 47 e 138 l.n., ed aveva inflitto la sanzione dell'ammenda di L. 20.000.
Il P.G. presso questa Corte, ha presentato le proprie conclusioni a norma dell'art. 375 c.p.c., chiedendo che l'illecito disciplinare sia dichiarato prescritto.
Motivi della decisione
1. Rileva questa Corte che, rispetto all'esame dei motivi di ricorso, è preliminare ed assorbente il fatto che l'azione disciplinare è prescritta.
Infatti la prescrizione dell'azione disciplinare contro i notai, come è espressamente previsto dall'art. 146 l. 16.2.1913, n. 89, si compie per effetto del decorso di quattro anni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa, "ancorché vi siano stati atti di procedura", e quindi non subisce interruzione per effetto del procedimento disciplinare, della contestazione delle infrazioni. delle pronunce del Consiglio notarile o del tribunale (un'ipotesi di sospensione essendo invece, configurabile, per effetto della pendenza del procedimento penale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 2.2.1990,n. 40).
2. Detta prescrizione determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare, che opera "ex lege" e deve quindi essere rilevata anche d'ufficio ed in sede di legittimità, ove deve cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata, con preclusione di ogni esame nel merito dei motivi di ricorso, pur sotto il profilo, della violazione di legge (Cass. 2.11.1994, n. 9214; Cass. 2.4.1995,n. 4055). Ne consegue che nella fattispecie, essendo state commesse le infrazioni contestate nel febbraio del 1996, l'azione disciplinare è prescritta per il decorso di quattro anni.
Per effetto della detta prescrizione dell'azione disciplinare, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, dichiara estinte per prescrizione le infrazioni ascritte. Cassa senza rinvio l'impugnata sentenza. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2002