Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2003, n. 4895
CASS
Sentenza 21 ottobre 2003

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Non è possibile estendere l'applicabilità della scriminante prevista dall'art. 384 cod. pen., limitata ai soli casi di necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore, anche ai casi di nocumento all'incolumità fisica, specificamente prevista dall'esimente dello stato di necessità, per il rapporto di specialità con i delitti contro l'attività giudiziaria che ne delimitano l'ambito alla certezza del verificarsi dell'evento di danno. (Fattispecie in materia di falsa testimonianza in cui è stata esclusa la scriminante per il caso del testimone che aveva rilevato di essersi trovato in concreto pericolo per la sua incolumità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2003, n. 4895
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4895
    Data del deposito : 21 ottobre 2003

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