Sentenza 21 ottobre 2003
Massime • 1
Non è possibile estendere l'applicabilità della scriminante prevista dall'art. 384 cod. pen., limitata ai soli casi di necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore, anche ai casi di nocumento all'incolumità fisica, specificamente prevista dall'esimente dello stato di necessità, per il rapporto di specialità con i delitti contro l'attività giudiziaria che ne delimitano l'ambito alla certezza del verificarsi dell'evento di danno. (Fattispecie in materia di falsa testimonianza in cui è stata esclusa la scriminante per il caso del testimone che aveva rilevato di essersi trovato in concreto pericolo per la sua incolumità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2003, n. 4895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4895 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 21/10/2003
1. Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1328
3. Dott. AGRÒ ON - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 041640/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO ON, nato il [...] a Francavilla in [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino 12 giugno 2002 n. 2068, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo 13 luglio 2000 n., è stato dichiarato colpevole:
a) del reato p. e p. dall'art. 372 c.p., commesso in Cuneo, il 13 gennaio 1997, e condannato alla pena di due anni di reclusione;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. VIGLIETTA Gianfranco, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Sentita l'aringa del difensore, avv. Roberto MARTIRE, che ne ha chiesto l'accoglimento;
osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 13 luglio 2000 n. il Tribunale di Cuneo dichiarava ON CO colpevole del reato ascrittogli - perché, deponendo come parte offesa nel processo a carico di DA AL e TO ME, imputati di lesioni volontarie in suo danno, aveva dichiarato falsamente al Pretore nel corso del dibattimento di non essere mai stato aggredito dagl'imputati e di aver riportato le lesioni riscontrate o giocando a pallone o urtando involontariamente la branda - e lo condannava alla pena di tre anni di reclusione. Contro tale decisione proponeva appello il difensore dell'imputato, chiedendone l'assoluzione per difetto di dolo e, in subordine, la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena. A seguito del giudizio la Corte d'appello di Torino con sentenza n. 2068 del 13 luglio 2000 confermava nel merito la decisione di primo grado, riformandola limitatamente all'entità della pena, che riduceva a due anni di reclusione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
- mancanza di motivazione della mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 384 c.p. perché il CO ha agito in stato di necessità, trovandosi in concreto pericolo per la sua incolumità personale, posta in essere dai due soggetti autori delle lesioni, nonostante il riferimento alla dura punizione subita e alla sua richiesta di essere posto in isolamento e poi di essere trasferito in altro carcere per timore per la propria incolumità.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606 u.c. c.p.p. perché fondato su un motivo nuovo, non dedotto nei motivi d'appello. In ogni caso, ove pure la questione eccepita si ritenga rilevabile d'ufficio in applicazione dell'art. 129 c.p.p. (cfr. Cass., Sez. 6^, 25 marzo 1981 n. 2623, ric. Iodice), il motivo stesso appare ugualmente inammissibile perché manifestamente infondato. Infatti, la scriminante dell'art. 384 c.p. è specialmente prevista per i delitti contro l'attività giudiziaria ed è perciò tassativamente limitata ai soli casi di necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore; il rapporto di specialità e la particolarità della funzione precludono l'estensione analogica oltre i casi di necessità previsti dalla norma speciale - nella cui previsione, peraltro, la necessità non è costituita dalla probabilità di un evento temuto, come nella scriminante della legittima difesa o dello stato di necessità, ma è ristretta alla certezza del verificarsi dell'evento di danno e quindi, pur trattandosi sempre di prognosi, a una previsione altamente probabile in quanto collegata a circostanze obiettive, attuali e concrete che ne delimitino con precisione contenuto ed effetti (Cass., Sez. 6^, 26 aprile 1999 n. 8638, ric. Aprano P.; Sez. 6^, 4 febbraio 1997 n. 1908, ric. Brocca;
Sez. 1^, 23 gennaio 1992 n. 5414, ric. Versori) - per cui è escluso che l'esimente dell'art. 384 c.p. si applichi al nocumento all'incolumità fisica, specificamente previsto dall'esimente dello stato di necessità (Sez. 6^, 22 marzo 1980 n. 4066, ric. Lai;
Sez. 6^, 23 marzo 1983 n. 2537, ric. Tomba;
Sez. 6^, 18 marzo 1988 n. 5232, ric. Fresta;
contra Sez. 1^, 14 aprile 1989 n. 5759, ric. Mittino). Nella specie non si rinvengono i presupposti per l'applicazione dell'art. 54 c.p., considerando che il CO ha successivamente ottenuto la collocazione in isolamento sino al trasferimento in altro carcere e che, quindi, manca l'attualità del pericolo con riferimento al momento in cui è stata resa la falsa testimonianza, peraltro commessa il 13 gennaio 1997, a quasi due anni di distanza dal suo ferimento, avvenuto il 27 aprile 1995, sicché il reato da lui commesso appare piuttosto attribuibile a un movente di omertà e non è perciò sotto nessun profilo scriminabile (Cass., Sez. 6^, 12 marzo 1982 n. 6841, ric. Trainito).
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004