Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/1999, n. 7681
CASS
Sentenza 19 luglio 1999

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Il venditore di un bene immobile destinato ad abitazione ha l'obbligo di dotare tale bene della licenza di abitabilità, senza la quale esso non acquista la normale attitudine a realizzare la sua funzione economico - sociale, e tale requisito giuridico, essenziale ai fini del legittimo godimento e della commerciabilità del bene, non può essere sostituito dalla definizione della pratica di condono, in quanto chi acquista un immobile - salvo sia reso espressamente edotto della esistenza di qualche problema amministrativo o urbanistico - ha diritto alla consegna di un immobile in tutto conforme alle leggi, ai regolamenti ed alla concessione edilizia e per il quale sia stata quindi rilasciata la licenza di abitabilità; conseguentemente, la mancata consegna della medesima implica un inadempimento che, sebbene non sia tale da dare necessariamente luogo a risoluzione del contratto, può comunque essere fonte di un danno risarcibile configurabile anche nel solo fatto di aver ricevuto un bene che presenta problemi di commerciabilità.

Non costituisce domanda nuova inammissibile in grado di appello bensì semplice indicazione di un criterio per la quantificazione del danno il cui risarcimento è stato domandato in primo grado, la richiesta che il risarcimento del danno da inadempimento del venditore di bene immobile adibito ad uso abitativo privo della licenza di abitabilità sia commisurato alla differenza tra il prezzo ricavabile dalla rivendita del bene e quello, minore, effettivamente ricavato a causa del minor valore del cespite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 19/07/1999, n. 7681
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7681
    Data del deposito : 19 luglio 1999

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