Sentenza 9 gennaio 2015
Massime • 1
La competenza a provvedere sulle proposte di aggravamento di misure di prevenzione personali, così come su ogni istanza di revoca o modifica delle stesse, anche a seguito della nuova previsione di cui all'art. 11, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011, spetta in via funzionale all'organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento di cui si chiede la modifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2015, n. 18224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18224 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 09/01/2015
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 23
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 26103/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA NU N. IL 30/12/1978;
avverso il decreto n. 3/2013 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARL del 22/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Izzo G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con provvedimento emesso in data 22 febbraio 2014 la Corte di Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari - rigettava l'appello proposto da NC IO (in atto sottoposto a detenzione per espiazione pena) avverso il decreto con cui il Tribunale di Nuoro il 6 novembre del 2012 aveva disposto l'aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (portando la durata da anni tre ad anni quattro, rispetto alla precedente decisione del 2009, ed imponendo ulteriori prescrizioni).
Nel valutare le doglianze proposte la Corte di secondo grado affermava che:
- non poteva accogliersi la questione di competenza del Tribunale di Nuoro, trattandosi del giudice che aveva emesso la misura di prevenzione ab origine, dunque funzionalmente competente ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 11, comma 2;
- non poteva accogliersi la proposta questione di legittimità costituzionale (per mancata valutazione degli effetti risocializzanti della pena attualmente in esecuzione, tali da attenuare la ritenuta pericolosità sociale), atteso che si verte in ipotesi di 'aggravamentò da valutarsi sulla base delle condotte pregresse e che, in virtù della sospensione ex lege degli effetti della misura, la pericolosità sarà oggetto di rivalutazione (ora obbligatoria) nel momento in cui la misura, complessivamente intesa, sarà applicata (sulla base di quanto deciso da Corte Cost. n. 291 del 2013). Nel merito, la Corte confermava la valutazione del Tribunale, in virtù delle numerose violazioni dei limiti imposti da precedente misura di prevenzione, per fatti antecedenti alla carcerazione.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - NC IO, deducendo plurime violazioni di legge.
2.1 Il ricorrente ripropone nel ricorso la deduzione di incompetenza del giudice di primo grado (sull'aggravamento della misura) affermando che la Corte di Appello non avrebbe fornito corretta lettura della norma processuale di riferimento (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 11, comma 2). Si sostiene, in particolare, che la competenza dell'organo giurisdizionale che ha emanato il provvedimento di base non sarebbe prevista in via esclusiva, specie nel caso in cui la richiesta di "aggravamento" provenga dalla autorità proponente.
In tale ipotesi, infatti, la competenza - a parere del ricorrente - va stabilita in rapporto alla regola generale prevista dall'art. 5, comma 4 (Tribunale del capoluogo di provincia ove il proposto ha la dimora) e pertanto, nel caso in esame, trattavasi del Tribunale di Sassari e non di quello di Nuoro.
2.2 In riferimento alla omessa valutazione della condotta tenuta durante il periodo di detenzione dal NC, il ricorrente ripropone il dubbio di costituzionalità e censura, in ogni caso, il provvedimento emesso dalla Corte d'Appello sotto il profilo dell'assenza di motivazione.
La Corte di merito, infatti, non ha valutato i contenuti delle positive relazioni trattamentali (che si allegano in copia al ricorso e nell'ambito delle quali vengono evidenziati chiari segni di resipiscenza) realizzando un improprio automatismo tra la violazione di alcune prescrizioni - antecedente alla carcerazione - e l'aggravamento della misura di prevenzione, rinviando la verifica della perdurante pericolosità sociale al momento esecutivo, in forza di quanto affermato da Corte Cost. n. 291 del 2013. In ciò la decisione del giudice delle leggi sarebbe stata falsamente applicata, posto che da tale sentenza non possono trarsi le conseguenze di cui sopra. L'incremento di durata della misura di prevenzione - al di là della verifica necessaria al momento della esecuzione - è infatti disposto con il provvedimento qui in rilievo e ciò avrebbe dovuto determinare un riesame della pericolosità sociale, con inclusione - nella cornice valutativa - dei contenuti delle relazioni trattamentali.
3. Il ricorso è fondato, al secondo motivo, per le ragioni che seguono.
3.1 Quanto al primo motivo, lo stesso non può trovare accoglimento. È da ritenersi, infatti, che anche con riferimento alla nuova previsione di legge di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 11, comma 2 (che riproduce testualmente, nella sua ultima formulazione, la L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2) la competenza a provvedere in tema di revoca o modifica (anche in peius) della misura di prevenzione personale (che sia divenuta formalmente definitiva, pur in regime di sospensione dell'efficacia) spetti - in chiave funzionale - all'organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento di cui si chiede la modifica (in tal senso, non solo nelle ipotesi di revoca ma anche in quelle di aggravamento, Sez. 1 n. 1140 del 17.2.1997). Tale regola attributiva di competenza non solo risulta inderogabile ma ha una sua precisa e riconoscibile ratio, che è quella di consentire l'apprezzamento delle sopravvenienze da parte di quello stesso organo già pronunziatosi sulla sussistenza dei presupposti applicativi, trattandosi - in caso di misura di prevenzione - non già di un giudizio penale su un "fatto" quanto dell'apprezzamento di circostanze idonee a modificare (in senso favorevole o sfavorevole) le ricedute di una prognosi di pericolosità sociale. Non vi è pertanto alcun profilo di illegittimità - circa tale aspetto - della decisione impugnata.
3.2 Fondato è invece il secondo motivo, nel senso che segue. Proprio la regola attributiva di competenza funzionale - prima rievocata - induce a ritenere, senza dubbio alcuno, che nella valutazione della ricorrenza dei presupposti per la revoca o modifica del provvedimento si debba tener conto di quanto è stato valutato in precedenza (nel procedimento a monte), sì da rielaborare il particolare giudizio prevenzionale - sulla base delle sopravvenienze - in ogni suo aspetto.
Da ciò deriva che quando la proposta di modifica è peggiorativa, il giudice chiamato a valutarne gli aspetti dovrà:
a) ritenere la ricorrenza o meno dei nuovi indicatori di pericolosità soggettiva in fatto (ossia le ripetute violazioni di obblighi o le gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica sopravvenute);
b) rapportare tali sopravvenienze al complessivo giudizio sulla personalità del destinatario, non solo in virtù di quanto già accertato ma anche in rapporto alla condotta tenuta dal momento della irrevocabilità della prima decisione al momento in cui si è chiamati a decidere sull'aggravamento.
Non vi è dubbio, infatti, circa l'assenza di "automatismi" nel settore qui in rilievo (si veda, di recente, quanto affermato da questa 1 Sezione nella decisione n. 23641 del 11.2.2014 ric. Mondini) e circa la necessità di valutare "in concreto" l'esistenza e il grado di pericolosità sociale del soggetto proposto al momento della decisione di merito.
La decisione impugnata non mostra di aver tenuto conto di tale necessità (ed in ciò può dirsi sussistente il vizio di assenza di motivazione, rilevabile quale violazione di legge) ed espressamente "pospone" detta verifica - stante la detenzione carceraria del NC - al momento della esecuzione, in virtù di quanto affermato da Corte Cost. n. 291 del 2013. Tale opzione interpretativa è effettivamente elusiva dell'obbligo di valutare il "grado" di pericolosità sociale al momento della decisione, lasciando impregiudicate le valutazioni successive. In altre parole, proprio la decisione della Corte Costituzionale prima citata ha evidenziato - con forza - che la sottoposizione al trattamento rieducativo può incidere (come è nel suo finalismo) sulla personalità dei soggetti sottoposti al medesimo, il che impone di valutarne i potenziali effetti.
Tale valutazione lì dove non intervengano modifiche della misura di prevenzione (in costanza di detenzione) va di certo compiuta in occasione della esecuzione ma lì dove - come nel caso in esame - vi sia una richiesta di aggravamento il giudice di merito chiamato a pronunziarsi non può rifiutare la cognizione di tale essenziale aspetto.
Nel caso del NC, peraltro, il ricorrente ha offerto prova della rilevanza di tale questione, tramite l'esibizione di relazioni comportamentali positive, la cui valutazione andava di certo realizzata.
Va pertanto disposto l'annullamento del decreto impugnato con rinvio - per nuovo esame sul punto sin qui evidenziato - alla Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2015