Sentenza 12 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/02/2003, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBB C.0 2 066 /0 3 IN NOME E PO LO I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto FA SEZIONE PRIMA CIVILE Azione revocatoria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 13883/00 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere 14081/00 4745 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron. Rep. 612 Consigliere Dott. Walter CELENTANO Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud.18/09/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOCAT SPA, già ISEFI LE ZI FI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MONTECITORIO 105, presso l'avvocato RAFFAELE LENER, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CASTELLANI, ANTONIO PIRAS, giusta procura ENRICO speciale per Notaio S. Zardi del 28/6/00 rep. n. 115230; - ricorrente
contro
BANCA ROMA SPA, in persona del legale rappresentante2002 1636 pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA -1- OSLAVIA 6, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ALESSI, che la rappresenta e difende, giusta procura Notaio Anna Maria Zappone del 12/7/00speciale per rep. n. 67187; controricorrente nonchè
contro
FALLIMENTO TELEFON SPA, TELECOM ITALIA SPA;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 14081/00 proposto da: SO ENZO, nella qualità di curatore del FA TE S.p.A. elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NICCOLINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANELLA BRUSCHI CERRAI, giusta delega in calce al ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale nonchè
contro
BANCA ROMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 6, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ALESSI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Anna Maria Zappone del 12/7/00 rep. n. 67188; controricorrente al ricorso incidentale - nonchè
contro
-2- TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA D. CHELINI 51 presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO NUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio De Franchis del 6/10/00 rep. n. 61465; controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 87/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 22/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente LO SpA l'Avvocato Lener che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi per la resistente EL TA spa l'Avvocato Nucci che ha chiesto il rigetto del ricorso n. 14081/00; uditi per il controricorrente e ricorrente incidentale gli Avvocati Buschi Cerrai e Nicolini che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
iludito P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso in via del ricorso principale, per 1'inammissibilità -3- principale 0, in subordine, rigetto dei primi due motivi resto del ricorso incidentale;
-4- per il suo rigetto;
il e l'inammissibilità del SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 12.12.1995 il FA TE s.p.a. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Pisa la NC di RO s.p.a. e la EL s.p.a., chiedendo ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F. 0, in subordine, degli artt. 5 e 7 della Legge 21.2.1991 n.52 la revoca di tutte le cessioni di credito intervenute dal 5.1.1993 tra la fallita società e la FI (incorporata per fusione dalla NC) e la condanna della NC medesima al pagamento della complessiva somma di f. 17.478.916.305, oltre agli interessi ed alla rivalutazione. Assumeva al riguardo che in data 8.8.1990 la TE e la FI avevano stipulato un contratto di factoring in base al quale la FI si era resa cessionaria dei crediti d'impresa della TE per i quali avrebbe provveduto alla gestione, alla contabilizzazione ed alla riscossione nonché, in via sussidiaria, ai versamenti anticipati delle somme rispetto alle scadenze al netto degli interessi, delle commissioni di factoring e dei rimborsi spese e che in esecuzione di tale contratto la TE aveva ceduto alla FI i crediti maturati nei IG s confronti della SIP, ricevendo contestualmente dalla FI l'intero importo del credito ceduto al netto degli interessi e delle commissioni di sconto. Sosteneva infine il FA che la FI era a conoscenza dello stato d'insolvenza della TE in considerazione della concessione di anticipazioni su fatture già scontate o anomale, di procedure esecutive e di istanze di fallimento contro la TE nonché di bilanci falsi e di notizie di stampa. Si costituiva la NC, deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare sia perchè le cessioni non sono qualificabili come atti costitutivi di un diritto di prelazione né come pagamenti di debiti liquidi ed esigibili e sia per mancanza di prove in ordine alla conoscenza dello stato d'insolvenza. Chiedeva inoltre la autorizzazione а chiamare in causa la I.S.E.F.I. s.p.a (LE ZI FI) in quanto responsabile pro-quota di quanto avrebbe dovuto eventualmente versare al FA. Tale richiesta veniva rigettata dal G.I.. Si costituiva infine la EL TA s.p.a., debitrice di alcuni dei crediti ceduti, la quale 16 osservava che le fatture ancora non pagate da parte solo а £ 84.083.939, al cui sua ammontavano tenuta. versamento eventualmente era Successivamente all'udienza del 9.7.1996 il FA con deduzioni a verbale chiedeva in via subordinata la revoca delle cessioni ai sensi dell'art. 67 comma 1 n.2 L. F. in quanto mezzi anormali di pagamento e la NC ne eccepiva l'inammissibilità in quanto domanda nuova. Con comparsa del 15.11.1996 la ISEFI s.p.a. successivamente denominata LO s.p.a. a seguito di fusione per incorporazione con la quale la NC aveva concluso in data 20.11.1991 una convenzione in forza della quale le parti avevano concordato di concorrere al 50% ai benefici ed ai rischi dell'operazione di factoring con la TE, svolgeva intervento volontario nel giudizio per sentire dichiarare che non aveva alcun obbligo di concorrere agli esborsi cui la NC dovesse essere condannata. Il G.I., а seguito di eccezione del FA, dichiarava ammissibile l'intervento ma inammissibile la domanda ai sensi dell'art. 268 C.P.C. in quanto formulata oltre i termini previsti dal comma 2. 7 Con sentenza del 17.2.1998 il Tribunale rigettava le domande proposte dal FA con l'atto di citazione sul rilievo che le cessioni avevano una funzione prevalente di garanzia, dichiarando poi inammissibili sia la successiva domanda proposta ai sensi dell'art. 67 comma 1 n.2 L.F. all'udienza del 9.7.1996 e sia la domanda della ISEFI. Proponevano appello la LO, già ISEFI, ed il FA. All'esito del giudizio, nel quale si costituivano la NC, che chiedeva la conferma della decisione di primo grado, e la EL, che ribadiva la propria disponibilità nei limiti della somma indicata, la Corte d'Appello di Firenze con sentenza del 14.12.1999-22.1.2000 rigettava gli appelli, condannando gli appellanti alle spese processuali. Relativamente alla domanda proposta ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F., Osservava che la curatela non aveva fornito né offerto la prova circa lä conoscenza da parte della NC dello stato d'insolvenza della TE, nemmeno con riferimento a presunzioni, non ritenendo credibile che la NC potesse concludere un contratto di 8 factoring, che ha essenzialmente uno scopo di finanziamento, con un soggetto in procinto di fallire. Per quanto riguarda la domanda subordinata proposta ai sensi degli artt.
5-7 della Legge n. 52/91, rilevava che l'art. 7 di tale legge richiede, al pari dell'art. 67 comma 2 L.F., la prova da parte del curatore della conoscenza dello stato d'insolvenza. Quanto infine alla domanda proposta ai sensi れ dell'art. 67 comma 1 n.2 L.F., confermava il giudizio di inammissibilità in considerazione della sua novità rispetto alla domanda originaria. In ordine all'appello della LO osservava che ogni domanda basata sulla convenzione stipulata con la NC di RO avrebbe dovuto essere proposta avanti agli arbitri in virtù della clausola compromissoria stipulata fra le parti in data 20.11.1991 che ha deferito ad arbitri rituali la soluzione di ogni controversia attinente all'interpretazione, alla risoluzione ed all'esecuzione della convenzione. Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi per cassazione, successivamente riuniti all'udienza del 18.9.2002, il FA TE н g s.p.a. e la LO s.p.a. che deducono rispettivamente cinque e tre motivi di censura, illustrati anche con memoria. Resistono con separati controricorsi la NC di RO nonché con apposito controricorso la EL. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso il FA denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 329, 336, 342, 346 C.P.C. e 111 comma 1 Cost. in relazione all'art. 360 nn.3 e 4 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia esaminato nessuno dei motivi di censura mossi alla sentenza impugnata, osservando che, mentre il giudice di primo grado nel rispetto della domanda aveva dato priorità all'elemento oggettivo ritenendo assorbita dal rigetto di tale profilo l'altra questione riguardante l'elemento soggettivo della "scientia decoctionis", il giudice d'appello aveva considerato invece solo tale secondo profilo, il cui esame avrebbe potuto essere giustificato unicamente dall'accoglimento del gravame in relazione all'elemento oggettivo, finendo così per trattare, in violazione peraltro dell'effetto parzialmente devolutivo dell'appello, una questione 10 24 non esaminata in primo grado, quale appunto quello relativo alla susssistenza dell'elemento soggettivo. Ripropone quindi le censure già mosse in sede di appello alla sentenza di primo grado. Il motivo di ricorso è infondato. da tempo consolidato in giurisprudenza il E ' principio secondo cui la parte totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado non ha l'onere di proporre impugnazione incidentale per chiedere ed ottenere l'esame delle domande e delle 0eccezioni dedotte in quella sede e respinte 4 rimaste assorbite con la sentenza impugnata, essendo sufficiente che tali domande ed eccezioni siano riproposte al giudice di secondo grado in una delle difese, anche all'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass.649/95; Cass.4024/95; Cass. 5065/00). In altri termini l'art. 346 C.P.C., in base al quale devono intendersi rinunciate le domande e le eccezioni non accolte in primo grado e non riproposte espressamente in appello, non trova applicazione allorchè la domanda o l'eccezione sia stata accolta in base ad una fra le più causae petendi" poste a fondamento delle stesse anche qualora si intenda far valere la 'causa petendi" र् ** Hi espressamente respinta. Nell'ipotesi in esame risulta dalla comparsa di risposta in appello della NC di RO (pagg. 19-25), la cui lettura è certamente consentita in presenza del dedotto vizio di ordine processuale, che la questione relativa alla conoscenza dello stato d'insolvenza della TE da parte della affrontata con varie NC è stata espressamente argomentazioni per negarne l'esistenza, anche Se non ha formato oggetto di uno specifico appello incidentale. Peraltro, lo stesso FA con l'atto d'appello (pagg. 21-26) aveva chiesto alla Corte di merito una pronuncia sul punto, sostenendo la tesi della sussistenza dell'elemento soggettivo in questione. Legittimamente pertanto, la Corte d'Appello si occupata del requisito della "scientia decoctionis", sia pure in un contesto caratterizzato dal silenzio sul punto del Tribunale, che aveva basato la decisione sulla mancanza dei presupposti oggettivi, e dalla devoluzione della questione al suo giudizio non solo con la comparsa di risposta ma addirittura un'esplicita richiesta da parte delloattraverso 14 stesso appellante. Tutto ciò peraltro senza che possa considerarsi violato il principio del doppio grado di giudizio il quale richiede non già una duplice pronuncia ma che la questione venga sottoposta alla cognizione dei due giudici. Né può ritenersi sussistere nei confronti del giudice d'appello, nella soluzione delle varie questioni sottoposte al suo giudizio, l'obbligo di seguire l'ordine dato dalle parti con l'atto di impugnazione qualora, come nel caso in esame, pur risultando tali questioni reciprocamente assorbenti in caso di esito negativo, si ritenga di affrontare in via prioritaria quella considerata di più agevole soluzione per evidenti motivi di economia processuale. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 comma 1 Cost. e 116 C.P.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C. ovvero insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello con una motivazione illogica abbia escluso in radice l'esistenza dell'elemento soggettivo in base all'inaccettabile considerazione che la NC non avrebbe certamente stipulato un contratto avente finalità di finanziamento con un 13 Hy soggetto che stava per fallire. Deduce altresì che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto che il FA non avesse fornito la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo, senza considerare che al tema delle prove aveva dedicato varie considerazioni nell'atto di appello, in comparsa conclusionale e nella memoria di replica nonché offerto tredici documenti ed inutilmente richiesto alla controparte l'esibizione di ulteriori documenti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio. Anche tale censura è infondata. Il riferimento operato dal ricorrente all'osservazione della Corte d'Appello, che avrebbe escluso l'esistenza dell'elemento soggettivo in quanto la NC non avrebbe mai stipulato un contratto di finanziamento con un soggetto in procinto di fallire, non coglie il punto nodale dell'argomentazione espressa al riguardo dalla sentenza impugnata la quale ha basato invece il proprio convincimento sulla semplice considerazione che il FA, cui incombeva l'onere ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F., "non ha fornito né offerto" la relativa prova. In presenza di una tale esplicita affermazione 14 la successiva osservazione testè richiamata costituisce una mera integrazione operata sul piano delle presunzioni al fine di evidenziare che nemmeno sotto tale profilo il FA ha assolto ad un tale onere. La dedotta inidoneità avrebbe potuto semmai giovare al FA solo qualora l'onere della prova fosse stato а carico della controparte e cioè l'azione revocatoria avesse riguardato una delle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 67 L.F.. Quanto poi alla seconda parte del motivo in esame, riguardante la richiamata affermazione della Corte d'Appello circa la mancanza di prove in ordine all'elemento soggettivo, il ricorso non al richiesto requisito della risponde autosufficienza, limitandosi ad un mero rinvio alle considerazioni espresse nell'atto di appello e nella memoria di replica nonché ai documenti esibiti e richiesti alla controparte in quel grado, senza precisarne il contenuto, come avrebbe dovuto, per consentire il controllo sulla legittimità dell'operato del giudice di merito da parte di questa Corte cui è preclusa la lettura degli atti quando non venga dedotto un vizio di ordine processuale. 15 н Con il terzo motivo il ricorrenre denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 183 comma 4 e 112 C.P.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C. nonché omessa ed insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello, nel condividere la pronuncia del giudice di primo grado di inammissibilità della domanda proposta ai sensi dell'art. 67 comma 2 n.2 L. F., si sia limitata ad operare un semplice rinvio a quella motivazione, senza considerare che tale ulteriore domanda era stata la conseguenza della richiesta di inammissibilità dell'atto introduttivo e di una contestuale eccezione di compensazione, intese, entrambe, a negare la natura di normale pagamento ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F.. Anche tale censura è infondata. Nel lamentare che la Corte d'Appello abbia omesso di considerare che la facoltà di proporre nel corso del giudizio la domanda sotto il diverso profilo del primo comma n.2 dell'art. 67 L.F. trovava il proprio fondamento nell'art. 183 comma 4 C.P.C. in quanto conseguenza delle eccezioni di inammissibilità dell'atto introduttivo e di compensazione sollevate dalla controparte, il ricorrente non fornisce alcuna precisazione in 16 ordine a tall eccezioni con evidente carenza, anche qui, sul piano dell'autosufficienza del ricorso. Ad ogni modo, deducendosi un vizio di ordine processuale, per il quale è consentito, come sopra si è già avuto modo di rilevare, la lettura degli atti, va rilevato che tale nuova domanda è stata 9.7.1996 in via proposta all'udienza del subordinata per l'ipotesi che la cessione di credito intervenuta fra la TE e la NC non pagamento di fosse ritenuta alla stregua di un quest'ultima, e che debito, come sostenuto da Cul il ricorrente ta l'eccezione di compensazione riferimento è stata sollevata dalla NC solo h - successivamente. In tale contesto non v'è spazio per la applicazione dell'art. 183 comma 4 C.P.C., richiedendosi in base a tale norma non solo che la domanda nuova sia consequenza della riconvenzionale e delie eccezioni proposte dalla controparte ma anche che, con le proprie deduzioni, il convenuto introduca un nuovo tema d'indagine e non limiti la propria difesa alla prospettazione di mere considerazioni giuridiche strettamente attinenti con il contenuto della domanda originaria, come è avvenuto nel caso in esame ove la NC si era 1% limitata а sostenere l'insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'esperimento dell'azione revocatoria di cui all'art. 67 comma 2 L.F. proposta con l'atto introduttivo. Quanto poi all'eccezione di compensazione fra le anticipazioni erogate dalla NC ed i pagamenti ricevuti dalla TE, non può ravvisarsi alcun nesso con la domanda nuova per un duplice ordine di considerazioni da individuarsi, il primo, su un rilievo di carattere temporale in quanto quest'ultima è stata introdotta precedentemente e non successivamente all'eccezione medesima ed, il secondo, nel suo contenuto, non risultando che sia stato esteso in tal modo il campo d'indagine in un ambito collegabile, tramite il richiamato art. 183 comma 4 C.P.C., alla diversa ipotesi di revocatoria e non essendo stata sul punto offerta alcuna argomentazione a sostegno della diversa tesi, come già del resto sopra evidenziato. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 C.P.C. in relazione all'art. 360 nn.3 e C.P.C. Deduce che la Corte d'Appello ha omesso di valutare il motivo d'impugnazione relativo alla 18 не mancata pronuncia del primo giudice in ordine al secondo gruppo di cessioni per i quali non erano stati rintracciati i documenti attestanti un finanziamento erogato dalla FI. Sostiene che tale carenza non giustificava l'esclusione della fattispecie dall'ambito della Legge 22.2.1991 n.52 sul "factoring". La censura risulta assorbita dalle conclusioni cui si è pervenuti in relazione al secondo motivo di ricorso, essendo evidente che la mancanza di conoscenza dello stato d'insolvenza della TE da parte della NC, accertata dalla Corte d'Appello sulla base di rilievi che hanno resistito in questa sede alle doglianze del ricorrente, non può che riferirsi anche al secondo gruppo di cessioni richiamato con il motivo in esame, in mancanza, oltre tutto, di specifiche deduzioni al riguardo di segno contrario. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 C.P.C. e 111 comma 1 Cost. in relazione all'art. 360 nn. e C.P.C. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello abbia omesso il suo esame anche in ordine ai motivi 19 di impugnazione riguardanti la condanna alle spese che avrebbero potuto essere compensate. La censura è inammissibile per la sua estrema genericità, non avendo il ricorrente precisato il contenuto dei motivi d'appello dedotti avversO la condanna alle spese disposta dal Tribunale e che sarebbero stati esaminati dalla Corte di non merito. E sufficiente quindi rilevare che un a pronuncia al riguardo vi è stata in sede di gravame ove la Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione anche sulle spese а seguito della conferma della P decisione del Tribunale. Il rigetto del ricorso del FA, comportando il definitivo accertamento della insussistenza in саро alla NC dell'obbligo di restituzione delle somme incamerate in forza del contratto di "factoring", determina il venir meno di ogni questione relativa al rapporto interno fra la NC e la LO riguardante l'applicabilità del contratto con cui le parti avevano convenuto di concorrere nella misura del 50% ai benefici ed ai rischi dell'operazione nonché, conseguentemente, dell'interesse della LO a coltivare il proprio ricorso, proposto nell'ambito dell'intervento per sentire accertare la mancanza di un suo obbligo a concorrere agli esborsi. A tali conclusioni di inammissibilità, riguardanti i primi due motivi, avrebbe dovuto del resto pervenire la stessa Corte d'Appello dopo aver confermato il rigetto dell'azione revocatoria proposta dal FA nei confronti della NC. Da tanto consegue però l'accoglimento del terzo motivo con cui, denunciando violazione e 97 C.P.C., lafalsa applicazione degli artt. 91 e LO lamenta che la Corte d'Appello, relativamente al rapporto con la NC di RO, l'abbia condannata, peraltro in via solidale con il FA, alle spese del giudizio. Venendo a mancare la soccombenza su cui stata basata la condanna alle spese da parte della Corte d'Appello, la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto. Non essendo necessari al riguardo ulteriori accertamenti ed essendo quindi consentita una decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C., si ritiene di compensare totalmente le spese del giudizio d'appello fra la NC di RO e la LO. Ad analoghe conclusioni, sia pure per motivi J4 Un diversi, devesi pervenire per quanto riguarda la seconda parte della presente censura con cui la LO deduce che erroneamente la Corte d'Appello l'abbia condannata alle spese processuali anche а favore della EL malgrado nessuna domanda avesse proposto nei confronti di quest'ultima e che le abbia determinate, oltre tutto, sulla base dello stesso importo richiesto dal FA con avesse propostol'azione revocatoria sebbene un'azione di accertamento per un ammontare pari a circa la metà. Dalla sentenza impugnata e dalle rispettive - difese delle parti risulta che la EL era stata citata in giudizio dal FA in quanto ritenuta debitrice di somme oggetto della cessione di credito intervenuta fra la TE e la NC di RO e che effettivamente nessun rapporto si è instaurato nel giudizio fra la EL e la LO. Conseguentemente nessuna pronuncia sulle spese può ritenersi consentita fra tali parti. Pure su tale punto la sentenza deve essere quindi cassata, con la conseguenza che, ricorrendo anche qui le condizioni richieste dall'art. 384 comma 1 C.P.C., deve essere dichiarato che nulla è dovuto per le spese del giudizio di appello fra la 22 iG La LO e la EL. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate fra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso del FA (n.14081/00) e dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso della LO (n.13883/00). Accoglie il terzo motivo del ricorso della LO e cassa sul punto la sentenza impugnata. Decidendo nel merito ex art. 384 comma 1 C.P.C., dichiara compensate le spese del giudizio d'appello fra la NC di RO e la LO e che nulla è dovuto per le spese del giudizio di appello fra la LO e la EL. Dichiara compensate fra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità. RO, 18.9.2002 Fresidente/ Il Consigliere est. Selo RiccardeИдо Асен РалинеиMgo TL CANTA CORTE QU A SO AL • Depoutin t 12 FEB. 2003 IL CANQA ERECAN 23 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrale di RO 2 il 4 APR 2003 setie 4 al n. 14048 vergate € 180, 76 7 apposta in calca alla copia autentica (art. 276 T.U. n°116 del 30/6/2002) IL DIRETTORE DI CANCELLERIA (F./Filipp: Sqarpino) Cup.